Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14965 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2011, (ud. 15/03/2011, dep. 07/07/2011), n.14965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12232/2007 proposto da:

P.M., già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALESSANDRIA 174, presso lo studio dell’avvocato PESACANE PIETRO

BRUNO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti e da

ultimo domiciliato presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ed AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro

tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 29/2007 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 09/02/2007 R.G.N. 424/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.M. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Potenza, pubblicata il 9 febbraio 2007, che, riformando la sentenza di primo grado, ha rigettato la sua domanda nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell’Avvocatura generale dello Stato.

Il P. era dipendente di Poste italiane con inquadramento nell’area B e posizione economica B1. Convenne in giudizio Poste italiane per far accertare il suo diritto all’inquadramento superiore in Q2, con consequenziale condanna al pagamento delle differenze retributive. La domanda fu accolta dal Tribunale con sentenza del 19 maggio 2000.

Con atto di conciliazione, stipulato tra Poste italiane e il ricorrente, ques’ultimo rinunciò alle differenze retributive a carico di Poste, atteso il comando presso l’Avvocatura dello Stato, a carico della quale, secondo i contraenti, sarebbero scattate le differenze retributive dal 15 marzo 1998 in poi.

Con D.P.C.M. 2 ottobre 2001 e con decorrenza 1 gennaio 2002, il ricorrente venne trasferito all’Avvocatura, presso la quale già si trovava in posizione di comando.

Il P. intraprese quindi un nuovo giudizio convenendo, con ricorso del 13 settembre 2004, dinanzi al Tribunale di Potenza il suo nuovo datore di lavoro.

Il Tribunale con sentenza dell’8 marzo 2006 condannò le amministrazioni convenute (Presidenza del consiglio e Avvocatura) a pagargli le differenze retributive maturate e maturande in conseguenza dell’inquadramento superiore riconosciuto con sentenza del maggio 2000. Il tutto con decorrenza 16 marzo 1998.

Presidenza del consiglio dei ministri e Avvocatura proposero appello, che la Corte di Potenza accolse rilevando che il passaggio da Poste italiane all’Avvocatura era avvenuto solo il 1 gennaio 2002 e non con il precedente comando, ed ha avuto natura novativa.

In particolare la Corte ha escluso che a tale passaggio si applichi il nuovo testo dell’art. 30 del t.u. sul pubblico impiego, novellato nel 2005, perchè la sua entrata in vigore è successiva ai fatti oggetto della causa. Ma ha anche escluso che si applichi il vecchio testo della norma perchè non vi è stato un passaggio diretto tra amministrazioni, in positivo la Corte ha affermato che il passaggio è avvenuto ai sensi del D.L. n. 163 del 1995, art. 4, convenite in L. n. 273 del 1995, che prevede una novazione del rapporto. In ogni caso, la Corte ha ritenuto che essendovi stato passaggio da una spa ad una amministrazione pubblica la modifica ha riguardato non solo il soggetto datore di lavoro, ma anche la natura del rapporto.

Il P. ha articolato il suo ricorso in sette motivi.

Presidenza del Consiglio dei ministri ed Avvocatura si difendono con controricorso.

Con il primo motivo si denunzia una violazione dell’art. 112 c.p.c., formulando il seguente quesito: “il non aver impugnato (da parte degli appellanti, ora controricorrenti) il capo della sentenza del Tribunale con il quale era stato riconosciuta la estensibilità degli effetti della sentenza n. 537 del 2000 con riferimento al diritto del P. all’inquadramento nell’area Q2 ha determinato l’inammissibilità del gravame riguardante solo il profilo retribuivo corrispondente a detto inquadramento, oramai divenuto cosa giudicata?” La risposta al quesito è negativa, l’appello non era inammissibile perchè l’eventuale passaggio in giudicato del capo della sentenza concernente il riconoscimento della qualifica superiore non precludeva agli appellanti di impugnare, ed al giudice d’appello di decidere, circa la sussistenza o meno del diritto alle differenze retributive nei confronti del nuovo datore di lavoro, in presenza di autonome ragioni di contestazione della esistenza di detto obbligo in capo alle amministrazioni pubbliche convenute.

Con il secondo motivo si censura la parte della decisione in cui si afferma che il passaggio del P. dal rapporto di lavoro alle dipendenze di Poste italiane a quello alle dipendenze dell’Avvocatura dello Stato ha implicato la novazione del rapporto. Il quesito posto è: “per il personale appartenuto all’ex ente Poste, comandato ab inizio, dal 31 dicembre 1997, così come avvenuto per il P., era possibile il comando presso una pubblica amministrazione, stante l’assimilazione a quest’ultima dell’ex ente Poste?”.

Il motivo è inammissibile perchè il quesito non collima con la questione posta nel motivo, in quanto il problema è quello di stabilire se il passaggio da Poste italiane alla Avvocatura abbia avuto carattere di novazione ed abbia implicato l’assunzione da parte delle amministrazioni pubbliche dei crediti del P. nei confronti di Poste italiane e non se fosse possibile il comando ad una pubblica amministrazione.

Con il terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 30, vecchio e nuovo testo, del D.Lgs. n. 165 del 2001. Il quesito è: “per il personale appartenuto all’ex ente Poste, comandato ab inizio, dal 31 dicembre 1997, così come avvenuto per il P., trova applicazione il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, con la conseguenza che il trasferimento presso il nuovo datore di lavoro pubblico deve essere qualificato passaggio diretto?”.

Con il quarto motivo si denunzia erronea applicazione dell’art. 2, comma 2, prima parte del t.u. sul pubblico impiego e del D.M. 10 luglio 1997 che ha sancito l’equiparazione delle qualifiche funzionali del personale ex Poste e quelle del personale statale, perchè la Corte interpretando erroneamente detta normativa avrebbe attribuito infondatamente all’ente Poste natura privatisitica. Il quesito è: “ai fini del passaggio diretto da una amministrazione ad un’altra Poste italiane deve equipararsi del tutto e per tutto ad una amministrazione pubblica?” Con il quinto motivo si denunzia erronea applicazione del D.P.C.M. 2 ottobre 2001. Il quesito è: “il richiamato D.P.C.M. ha inteso sancire che il trasferimento di cui si discute dovesse essere qualificato passaggio diretto?” Con il sesto motivo si censura la sentenza nella parte in cui avrebbe sostenuto che il P. essendo stato collocato in mobilità non potesse avere più diritto al passaggio ad una pubblica amministrazione.

Con il settimo motivo si denunzia insufficiente o comunque contraddittoria motivazione. Quest’ultimo motivo è inammissibile perchè, in violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non si specifica qual è il fatto sul quale verte il vizio di motivazione, nè tanto meno le ragioni della sua natura controversa e decisiva (si è precisato che “Il motivo di ricorso con cui – ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 – si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui ci si era limitati a denunciare la mancata motivazione da parte del giudice in ordine alle argomentazioni esposte dal ricorrente nel giudizio di appello, senza, però, individuare i fatti specifici, controversi o decisivi in relazione ai quali si assumeva fosse carente la motivazione medesima)” (Cass., ord., 5 febbraio 2010, n. 2805).

I restanti motivi devono essere trattati unitariamente perchè si basano tutti sul medesimo presupposto, costituito dal fatto che il passaggio del ricorrente alle dipendenze dell’Avvocatura dello Stato sarebbe stato un passaggio tra amministrazioni pubbliche senza effetti novativi e che l’Avvocatura e la Presidenza del Consiglio devono farsi carico delle differenze retributive che il Tribunale nella prima sentenza pose a carico del datore di lavoro Poste italiane e che in sede di accordo tra il lavoratore e Poste italiane si concordò sarebbero state poste a carico dell’Avvocatura e della Presidenza del consiglio dei ministri.

Per esaminare il problema di fondo posto da questo gruppo di motivi sarebbe stato fondamentale leggere la conciliazione con la quale si è fatta tale operazione di spostamento degli effetti della condanna.

Tale esame è indispensabile per comprendere se effettivamente nell’accordo conciliativo ci si è spinti a questa determinazione e in che termini. Ma il ricorrente, in violazione del criterio di autosufficienza del ricorso, ha omesso di riportarne il testo e di indicare se e in quale specifico punto degli atti processuali fosse presente tale verbale.

Peraltro il ragionamento della Corte di merito è corretto, laddove esclude che tale effetto si sia determinato. Il semplice comando non implicò cessione del contratto. Il passaggio avvenne con D.M.C.P. del 2001, ma non si trattò di un passaggio diretto tra amministrazioni perchè il meccanismo delineato dall’art. 30 del t.u.

sul pubblico impiego presuppone che si tratti di un passaggio da una amministrazione pubblica ad un’altra amministrazione pubblica e a quell’epoca Poste italiane non era una pubblica amministrazione.

Infatti, l’amministrazione delle Poste e telecomunicazioni fu trasformata in ente pubblico economico con D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito nella L. 29 gennaio 1994, n. 71. L’ente pubblico economico fu poi trasformato in società per azioni con deliberazione del 18 dicembre 1997 del Comitato di programmazione economica, in applicazione di quanto previsto dalla L. 8 agosto 1992, n. 349 recante norme per la trasformazione in spa degli enti pubblici economici. Alla data in cui avvenne la modifica del rapporto di lavoro del P., pertanto, Poste italiane era una società per azioni.

Il ricorso è quindi infondato e deve essere respinto.

Le spese devono, per legge, essere poste a carico della parte che perde il giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alle amministrazioni controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10,00, nonchè Euro 3.000,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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