Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14965 del 01/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14965 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

Data pubblicazione: 01/07/2014

ORDINANZA
sul ricorso 4681-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PREDEN
SERGIO, GIANNICO GIUSEPPINA, PATTERI ANTONELLA,
LUIGI CALIULO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente nonché contro
STEFANELLI MATTEO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIUSEPPE MARCORA 18/20, presso l’UFFICIO LEGALE
CENTRALE DEL PATRONATO ACLI, rappresentato e difeso

Q

dall’avvocato FAGGIANI GUIDO giusta procura speciale in calce al
ricorso notificato;
– resistente –

avverso la sentenza n. 548/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito l’Avvocato Sergio Preden difensore del ricorrente che si riporta
agli scritti;
udito l’Avvocato Faggiani Guido difensore del resistente che si riporta
agli scritti.
Fatto e diritto

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna, riformando la
statuizione di primo grado di rigetto integrale, ha accolto la domanda proposta
da Stefanelli Matteo nei confronti dell’Inps per la rivalutazione contributiva
da esposizione ad amianto, determinando i seguenti periodi: dal 19.2.1973
al 3.5.1974; dal 27.5.1974 al 31.12.1978; dal 2.1.1979 al 14.12.1979; dal
17.12.1979 all’ 11.6.1982; dal 14.6.1982 al 30.9.1983; dal 1. 12.1983 al
5.4.1987; dal 6.4.1987 al 31.12:1992 ( anzi, si dice in sentenza, al 30 aprile
1994).

Avverso detta sentenza l’Inps ricorre, mentre il lavoratore è rimasto intimato.

Tanto premesso si osserva quanto segue:

l’Istituto eccepisce l’erroneità del periodo di rivalutazione, giacché lo
stesso lavoratore aveva dedotto di essere stato esposto all’amianto solo
dal primo dicembre 1983 e in appello aveva contestato il rigetto della

Ric. 2012 n. 04681 sez. ML – ud. 12-05-2014
-2-

BOLOGNA del 24/05/2011, depositata il 23/09/2011;

domanda solo in relazione al periodo finale di esposizione ravvisato dal primo
Giudice e non già quelle iniziale che il Tribunale aveva appunto fissato dal
primo dicembre 1983.
Il ricorso è manifestamente fondato;
La Corte territoriale ha infatti riconosciuto il beneficio per un periodo di
esposizione molto maggiore rispetto a quanto dedotto dal medesimo

Ne segue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza
limitatamente alla decorrenza del beneficio accordato al periodo dal
1.12.1983 al 30.4.1992 ed alla condanna dell’Istituto in tali limiti
contenuta.
Quanto alle spese ritiene la Corte di dover mantenere ferma la
liquidazione e l’attribuzione operata nei gradi di merito mentre per il
giudizio di legittimità appare equa una compensazione tra le parti
avuto riguardo al fatto che la parte soccombente in questo giudizio
non ha contribuito a dar causa all’errore qui corretto.
PQM
LA CORTE
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel
merito dichiara il diritto alla maggiorazione contributiva ex art. 13
comma 8 della legge n. 257 del 1992 per il periodo 1.12.1983 —
30.4.1992 e condanna l’Inps all’accredito dei relativi contributi in
favore dello Stefanelli.
Ferme le spese dei gradi di merito come liquidate dalla Corte
territoriale, compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 12 maggio 2014

IN CMCIELLORIA

ricorrente.

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