Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14964 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 20/07/2016), n.14964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12757/2015 proposto da:

D.V.A.R., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato M. GOFFREDO

BARBANTINI, rappresentato e difeso dall’avvocato LEONARDO PUGLIESE,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore

generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI 482, presso lo

studio dell’avvocato EMANUELA VERGINE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIA ROSARIA SAVOIA, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 428/2014 della CORTE D’APPELLO DI LECCE – SEZ.

DIST. DI TARANTO del 24/09/2014, depositata il 24/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato Leonardo Pugliese, difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 23.3.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce – s.d. di Taranto, n. 428, del seguente letterale tenore:

“1. – D.V.A.R. ricorre – affidandosi a due motivi – a questa Corte per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui è stato accolto il gravame di Equitalia Sud spa contro la sentenza con cui il tribunale di Taranto – s.d. di Manduria aveva accolto la sua opposizione a nove intimazioni di pagamento per cartelle esattoriali e totali Euro 219.526,75, con declaratoria finale di inammissibilità della domanda, riqualificata come opposizione agli atti esecutivi. Resiste con controricorso l’intimata.

2. – Il ricorso va trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c. – parendo potervi essere rigettato.

3. – Il ricorrente si duole: col primo motivo, di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., per la qualificazione della domanda come opposizione agli atti esecutivi, nonostante la prospettazione di esso opponente dell’insussistenza del diritto ad agire in via esecutiva in dipendenza dei vizi di notifica della cartella, soprattutto per essere questa avvenuta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, ed invocando giurisprudenza amministrativa sull’ostensione della cartella; col secondo motivo, di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″, lamentando avere la corte di appello omesso di pronunciarsi in ordine alle cartelle di pagamento impugnate.

4. – La controricorrente, precisato di avere appellato la sentenza di primo grado per avere il primo giudice qualificato l’azione come opposizione ad esecuzione, condivide la riqualificazione operata dalla corte territoriale e contesta l’ammissibilità del secondo motivo, per difetto di autosufficienza, peraltro argomentando per la piena legittimità del proprio operato e della notifica delle cartelle a mezzo posta raccomandata.

5. – Premesso che più non vi è questione dinanzi a questa Corte in punto di giurisdizione e che quindi su di essa non è possibile pronunciare in questa sede, la riqualificazione della domanda – nel senso della sua definizione come opposizione ad atti esecutivi e quindi soggetta al termine decadenziale di venti giorni, manifestamente spirato nel caso in esame – ad opera del giudice correttamente investito dell’impugnazione imposta (in base al principio dell’apparenza, sul quale, fra le molte, v.: Cass. 3712 del 2016; Cass., ord. 19568 del 2015; Cass., ord. 24633 del 2014; Cass. 6831 del 2014; Cass. 24114 del 2013; Cass. 12583 del 2013; Cass. 3338 del 2012; Cass. n. 17408 del 2012; Cass. Sez. Un., n. 4617 del 2011; Cass. n. 21363 del 2010) dalla qualificazione data dal giudice del grado immediatamente precedente, è corretta e conforme alla giurisprudenza di questa Corte: qui potendo bastare tra le altre – un integrale richiamo alle argomentazioni di Cass. 29 gennaio 2016, nn. 1656, 1657 e 1659 (ed essendo sufficiente, ai fini della procedura esecutiva da instaurare, la notifica a mezzo posta delle sole cartelle in unico originale, in ciò esaurendosi l’attività dell’agente della riscossione e sostanziandosi pure la prova del credito azionato: Cass. 27 novembre 2015, n. 24235, ove ulteriori riferimenti; sulla natura della cartella, per tutte: Cass. 18 novembre 2014, n. 24541; Cass. 29 maggio 2015, nn. 11141 e 11142; Cass. 23 giugno 2015, n. 12888).

6. – Del ricorso non può quindi che proporsi al Collegio il rigetto”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. – Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti hanno depositato memoria, ma il difensore del ricorrente è comparso in camera di consiglio per essere ascoltato, sia pure senza sviluppare argomenti a confutazione di quelli esposti nella relazione su trascritta.

3. – A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.

4. – Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente soccombente.

5. – Deve, infine, trovare applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante integralmente soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna D.V.A.R. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Equitalia Sud spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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