Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14964 del 15/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/06/2017, (ud. 05/04/2017, dep.15/06/2017),  n. 14964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13048-2016 proposto da:

APOGEO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CRESCENZIO 2, presso lo studio

dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PASQUALE RUSSO, FRANCESCO PADOVANI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6093/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Apogeo srl propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 6093/35/2015, depositata in data 20/11/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per maggiori IRES, IVA ed IRAP dovute in relazione all’anno d’imposta 2003, a fronte dei disconoscimento di fatture passive emesse dalla società Time Service srl, facente parte dei Gruppo societario Tucci, costituito, secondo Ufficio, al solo scopo fraudolento di sottrarre materia imponibile mediante emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, utilizzando la contribuente Apogeo, – è stato dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione avverso decisione della C.T.R. che, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva riformato la decisione di primo Grado, favorevole alla contribuente.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio; con rituale comunicazione alle parti; la ricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo” la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 395 c.p.c., n. 4 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, comma 1 avendo i giudici della C..R. erroneamente ritenuto che non integrasse errore percettivo revocatorio l’infondata supposizione dei fatto che a Apogeo facesse parte del Gruppo Tucci.

2. La censura è infondata.

L’errore revocatorio, previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell’assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all’utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi, Questa Corte (Cass. 17443/2008) ha chiarito che “l’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391-bis c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali”.

Ancora è stato specificato da questa Corte (Cass. 22080/2013) che “il vizio con il quale si imputa alla sentenza un’erronea valutazione delle prove raccolte è, di per sè, incompatibile con l’errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma ad un preteso errore di giudizio”.

Nella specie, il convincimento dei giudici della C.T.R. nella sentenza oggetto di impugnazione per revocazione, circa il collegamento tra la Apogeo, “per il tramite dei suo rappresentante legale”, con il “principale collaboratore del gruppo Tucci, di cui faceva parte la Time Service srl”, coinvolta nella frode carosello, è frutto, indubbiamente, di una valutazione delle risultanze processuali, come correttamente ritenuto dai giudici della revocazione nella decisione impugnata.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

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