Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14964 del 14/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/07/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 14/07/2020), n.14964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – rel. Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C. – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

F.M., rappr. e dif. dall’avv. Massimo Gilardoni del foro di

Brescia, elett. dom. presso il suo studio in Brescia, via Vittorio

Emanuele II, n. 109, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

Contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

per la cassazione del decreto di rigetto Trib. Brescia 7.01.2019, n.

113/2019, R.G. n. 5150/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Presidente relatore Dott.

Ferro Massimo alla camera di consiglio del 2.7.2020;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. F.M.C.A. impugna il decreto di rigetto Trib. Brescia 07.01.2019, n. 113/2019, R.G. n. 5150/2018 che ha respinto il suo ricorso avverso il provvedimento della Commissione Territoriale, già denegativo dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale;

2. il tribunale ha ritenuto che: a) le rilevate contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal ricorrente – nel confronto tra quanto esposto alla Commissione, il ricorso al tribunale e le risposte all’udienza – attengono a circostanze importanti, inficiando, così, la credibilità e la verosimiglianza di quanto narrato; b) le “pressioni” riferite ai congiunti ed esercitate dai parenti per ottenere la restituzione di un prestito, di per sè non attengono nè a motivi di persecuzione, nè al grave danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); c) già dalle dichiarazioni, non risultano allegate circostanze di esposizione, in caso di rimpatrio, a rischio di vita a causa di una situazione di indiscriminata e generalizzata violenza derivante da un conflitto armato nel proprio Paese (Bangladesh), comunque escluso in base alle fonti; d) difettano, nel caso in esame, i presupposti per il diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari, stante l’insufficienza in sè della volontà d’inserimento sociale, la sussistenza nel Paese originario di figure di riferimento familiare e l’assenza di una situazione di emergenza umanitaria;

3. il ricorso è su due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. in via preliminare il ricorrente solleva la questione di costituzionalità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, dell’art. 24Cost., commi 1 e 2, e dell’art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, laddove pone l’onere d’impugnazione del decreto del tribunale da assolvere entro 30 giorni dalla comunicazione di cancelleria e della stessa norma ove prevede, come unica forma d’impugnazione, il ricorso per cassazione, anzichè un esame di merito di secondo grado;

2. nel merito l’unico motivo contesta la violazione e non corretta applicazione “del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2”, per non aver riconosciuto al ricorrente la protezione internazionale;

3. ritiene in via preliminare il Collegio che la questione di costituzionalità non sia fondata e, quanto al primo profilo, difetti il requisito della rilevanza, avendo la parte esercitato il diritto d’impugnazione entro i 30 giorni già dalla pubblicazione del decreto ed omesso di rappresentare una diversa circostanza di pregiudizio derivante dal rispetto della norma; la stessa questione del termine ridotto ha peraltro trovato reiezione in Cass. 17717/2018 e conferma in successive pronunce (Cass. 22598/2019), avendo riguardo alla previsione di 30 giorni per il ricorso per cassazione, a far data dalla comunicazione del decreto, scelta che “rientra senza dubbio nell’ambito della discrezionalità del legislatore, e trova giustificazione in esigenze di urgenza, analoghe a quelle che lo stesso legislatore ha reputato sussistenti in diverse fattispecie (v. p. es. L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 17, comma 2; L. fall., art. 99, u.c.,)”, cui si può aggiungere, per recente sistematizzazione del quadro impugnatorio, Cass. 30201/2019, per la quale il decreto che ha provveduto sull’omologazione del concordato preventivo potrà essere impugnato nel costante termine di 30 giorni dalla notificazione compiuta a cura della cancelleria, istituendosi una portata generale della nozione di reclamo e per quanto previsto dalla L. Fall., art. 18, che ne è la sede, sia che la pronuncia sia stata resa sul solo concordato sia che si sia accompagnata a quella sul fallimento, dunque in piena deroga all’art. 325 c.p.c.;

4. e, su analoga sollecitazione quanto al secondo profilo, si è opposto che “il principio del doppio grado di giurisdizione è privo di copertura costituzionale, sicchè il legislatore può sopprimere l’impugnazione in appello al fine di soddisfare esigenze specifiche, quale la celerità, ritenuta particolarmente rilevante nelle controversie in materia di protezione internazionale” (Cass. 30961/2019, 1046/2020);

5. il motivo attinente al diniego della protezione umanitaria è inammissibile, dovendosi ripetere, con Cass. 23778/2019 (pur sulla scia di Cass. 4455/2018), che “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente… altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6″; si tratta di principio ribadito da Cass. s.u. 29460/2019, facendo qui difetto i termini oggettivi di un’effettiva comparabilità, avendo al riguardo il tribunale censurato il limite di allegazione e produzione degli elementi a sostegno della domanda D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 3, comma 1, da cui dipende la disamina stessa della vulnerabilità invocata e, nello specifico, trattato ed escluso che i fattori soggettivi ed oggettivi dedotti fossero sufficienti; il ricorso ha omesso, come anticipato, di riportare in modo specifico eventuali altre circostanze pretesamente trascurate, indicando dove, come e quando di esse era stata fatta rappresentazione nel giudizio di merito, limitandosi ad un generico richiamo a documenti, citati ma non riassunti nei loro termini essenziali e in decisivo raffronto con la pretesa omissione o erroneità nel rilievo da parte del tribunale; potendosi allora aggiungere che l’odierna censura è inammissibile anche per genericità e perchè si risolve in un dedotto vizio di motivazione, oltre il limite del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; nè, in ogni caso, l’integrazione sociale – si aggiunge – impone invero alcun automatismo tra rivendicata permanenza nello Stato di accoglienza per via dell’inserimento conseguito e generica asserzione del sacrificio dei diritti conseguente al rimpatrio, secondo i limiti anche di recente ribaditi da questa Corte (Cass. s.u. 29460/2019);

il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2020

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