Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14963 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 20/07/2016), n.14963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12640/2015 proposto da:

MERIDIANA SPA A SOCIO UNICO, in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, per legge domiciliata in Roma presso la Cancelleria

della Corte Suprema di Cassazione in difetto di elezione di

domicilio in Roma, rappresentata e difesa dall’Avvocato ROBERTO

CASELLA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ALGIMAR SRL, in persona del suo amministratore unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO BROTINI,

giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1388/2014 del TRIBUNALE di PISA del

17/10/2014, depositata il 29/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato Roberto Casella, difensore della ricorrente, che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Alessandro Ardizzi, per delega dell’Avvocato Paolo

Panariti, difensore della resistente, che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – E stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 23.3.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Pisa, n. 1388 del 29.10.14, del seguente letterale tenore:

“1. – La Meridiana spa a s.u. ricorre – affidandosi ad un motivo – a questa Corte per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui è stata in parte accolta l’opposizione dispiegata per erroneità della dichiarazione resa – dalla medesima, in qualità di terza pignorata, contro l’ordinanza di assegnazione di crediti pronunciata il 15.4.10 nell’espropriazione presso terzi intentata da Algimar srl nei confronti pure della propria debitrice Conceria Corinna srl.

Intimata soltanto la Algimar, questa resiste con controricorso.

2. – Dell’unico motivo di “violazione di legge (art. 111 Cost., comma 7), per avere la sentenza violato l’art. 2112 c.c., commi 1, 2 e 5, nonchè art. 1298 e 1299 c.c., avendo ricostruito tali fattispecie astratte in modo che non imponessero al Giudice di ritenere: a) la prima, che ogni mutamento della titolarità dell’azienda ne costituisse trasferimento e in tal caso, cedente e cessionario fossero obbligati in solido, per tutti i crediti che i lavoratori avevano al tempo del trasferimento; b) le seconde, che il debitore in solido autore del pagamento dell’intero debito avesse il diritto di ripetere dal condebitore la sua parte” e della sua confutazione nel merito ad opera della controricorrente pare superflua l’esposizione, in quanto il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) – per essere ivi dichiarato inammissibile, o, in alternativa e secondo l’apprezzamento del Collegio, definito ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3.

3. – Sotto il primo profilo, l’esposizione del fatto, articolata nella pedissequa riproduzione di numerosi degli atti di causa, non è rispettosa del requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3: le sezioni unite di questa Corte – con orientamento assolutamente consolidato in numerose pronunzie delle sezioni semplici ed al quale non si scorge motivo di non assicurare continuità – hanno stabilito che, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è – per un verso – del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata, mentre – per altro verso – è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Cass. Sez. Un., 11 aprile 2012, n. 5698).

E’ quindi indispensabile un’esposizione autonoma, non consistente nella giustapposizione acritica di atti pedissequamente riprodotti, di parti espositive dello svolgimento del processo (tra moltissime: Cass., ord. 4 febbraio 2016, n. 2264; Cass., ord. 10 dicembre 2015, n. 24980; Cass., ord. 3 dicembre 2015, n. 24678; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24650; Cass. 27 agosto 2015, n. 17232; Cass. 17 marzo 2015, n. 5236; Cass., ord. 4 dicembre 2014, n. 25713; Cass., ord. 21 novembre 2014, n. 24801; Cass. 29 gennaio 2014, n. 1988; Cass., ord. 22 novembre 2013, n. 26277; Cass., ord. 9 luglio 2013, n. 17002; Cass., ord. 2 maggio 2013, n. 10244; Cass., ord. 11 gennaio 2013, n. 593; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168); mancando – come nella specie – la quale, il ricorso è inammissibile.

4. – In alternativa ed ove si ritenesse che il ricorso superi il visto preliminare vaglio di ammissibilità, dovrebbe rilevarsi che, stando almeno alla descrizione degli atti a disposizione di questo relatore e della stessa sentenza impugnata, non risulta instaurato il contraddittorio nei confronti dell’originaria debitrice esecutata Conceria Corinna srl, neppure nell’unico grado di giudizio di merito (non risultando dall’intestazione della sentenza gravata e dalla riproduzione degli atti, benchè pedissequa, nel ricorso per cassazione) e, comunque, di certo non anche in quello di legittimità. Eppure, il debitore esecutato è litisconsorte necessario nelle opposizioni agli atti esecutivi (Cass., ord. 30 gennaio 2012, n. 1316; Cass. 28 aprile 2011, n. 9452; Cass. 29 settembre 2003, n. 14463; Cass. 15 maggio 2007, n. 11187; Cass. 21 luglio 2000, n. 9645; Cass. 29 agosto 1995, n. 9107; Cass. 3 agosto 1994, n. 7213; e molte altre). Tanto imporrebbe di pronunciare sul ricorso (ciò che è consentito anche con la procedura ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: Cass., ord. 1316/12, cit.) con cassazione della gravata sentenza e rimessione delle parti al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3 (per tutte e fra le più recenti, in materia esecutiva: Cass. 22 marzo 2011, n. 6546; Cass. 29 settembre 2004, n. 19652), affinchè pronunci nuovamente sulla domanda, ma stavolta a contraddittorio integro con il debitore litisconsorte necessario pretermesso.

5. – Del ricorso va quindi proposta al Collegio la declaratoria di inammissibilità, in alternativa alla declaratoria di pronuncia di ufficio sul medesimo, di cassazione della sentenza e rinvio al primo giudice”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. – Non sono state presentate conclusioni scritte, ma ricorrente ha depositato memoria e le parti sono comparse in Camera di consiglio per essere ascoltate.

3. – Va preliminarmente dato atto che il ricorso risultava articolato su due motivi, il secondo dei quali, per evidente mero disguido non indicato adeguatamente nella relazione, denunziava una violazione di legge (in relazione all’art. 111 Cost., comma 7, dell’art. 111 Cost., comma 1, artt. 2702 e 2712 c.c., art. 115 c.p.c.) per avere la gravata sentenza ricostruito le fattispecie astratte in modo erroneo (pag. 44 del ricorso). Tuttavia, anche la disamina di questo e delle confutazioni della controparte è superflua per la preliminare ed assorbente ragione evidenziata nella su trascritta relazione al par. 3.

4. – Infatti, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di non potere superare la preliminare questione di inammissibilità per le modalità di redazione del ricorso nel caso concreto, che impongono un’attività di estrazione, se non di vera e propria estrapolazione, dello svolgimento del processo – se non pure dei motivi di censura – dal complesso indistinto degli atti processuali a vario titolo e in diversa guisa pressochè per intero riprodotti nel testo del ricorso. Nè la selezione delle loro parti, rimarcata dalla ricorrente nella memoria depositata in vista dell’adunanza in camera di consiglio, è dal Collegio ritenuta idonea ad escludere la modalità di redazione per c.d. assemblaggio del ricorso, attesa la preponderanza delle parti meramente riprodotte, l’assenza di autonome parti espositive e la persistente necessità di una invece non consentita attività di sintesi od estrazione direttamente da parte di questa Corte di legittimità.

5. – Va allora dichiarata l’inammissibilità del ricorso in base ai principi giurisprudenziali ricordati al par. 3 della relazione; e la ricorrente, soccombente, deve essere condannata alle spese del giudizio di legittimità sopportate da controparte.

6. – Infine, deve trovare applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la Meridiana spa, a socio unico, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Algimar srl, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre CPA ed IVA nella misura prevista dalla legge;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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