Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14963 del 15/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/06/2017, (ud. 07/04/2017, dep.15/06/2017),  n. 14963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22792-2016 proposto da:

E.H.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROVERETO

7, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VITALE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VITO ZUMBO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA PROVINCIA MESSINA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di MESSINA, depositato il

20/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/04/2017 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1) E.H.M., cittadino marocchino, ha impugnato con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, il provvedimento del 20.6.2016 con il quale il G.d.P. di Messina ha respinto la sua opposizione al decreto del Prefetto cittadino che aveva disposto la sua espulsione dal Territorio dello Stato, mediante accompagnamento alla frontiera.

2) La Prefettura intimata ha resistito con controricorso.

3) Le parti hanno ricevuto tempestiva notifica della proposta di definizione e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c.

4) Con l’unico motivo E.H. lamenta l’omessa pronuncia e/o il vizio di violazione di legge sulle eccezioni svolte in sede di opposizione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2 bis, e art. 13 e succ. modd., sostenendo che il G.d.P. non vi avrebbe dato risposta e non avrebbe tenuto conto nè di quanto da lui provato attraverso la produzione della cartella clinica, nè del fatto che il decreto di espulsione è stato tradotto in lingua francese per l’impossibilità di trovare un interprete della lingua araba.

5) Il motivo è manifestamente infondato nella parte in cui denuncia il vizio di omessa pronuncia sulle eccezioni, atteso che il G.d.P. ha espressamente rilevato che l'(allora) opponente aveva dichiarato di parlare e comprendere la lingua italiana, oltre che quella araba, e che la certificazione medica da lui prodotta risaliva all’anno 2011.

5.1) E invece inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, nella parte in cui denuncia il vizio di violazione di legge, sia per l’assoluta genericità della censura, sia per l’omessa allegazione dei documenti (certificazione medica, decreto di espulsione) sulla quale la stessa si fonda.

6) Il ricorso va pertanto respinto.

7) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2000, oltre quelle prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

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