Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14962 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 20/07/2016), n.14962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12443/2015 proposto da:

S.A., per legge domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PAOLO TRAVAGLIA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA, (CF. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANDREA MILLEVOI 73/81, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

FIERTLER, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE di VARESE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1102/2014 del TRIBUNALE di VARESE, depositata

il 28/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato Alessio Petretti (delega avvocato Paolo Travaglia),

difensore del ricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 18.3.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Varese, n. 1102 del 28.10.14, del seguente letterale tenore:

“1. – S.A. ricorre – affidandosi a dieci motivi – a questa Corte per conseguire la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui è stata rigettata la sua opposizione avverso l’esecuzione presso terzi promossa ai suoi danni da Equitalia Esatri spa per il recupero di un credito derivante da una sentenza pronunciata nei confronti suoi ed in solido con altri dalla Corte dei conti. Resiste con controricorso l’intimata Equitalia Nord spa, succeditrice dell’originaria opposta, mentre il ricorso nei confronti della Agenzia delle Entrate è notificato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, anzichè a quella Generale in Roma.

2. – Il ricorso va trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c. – parendo potervi essere dichiarato inammissibile: ciò che esime anche dalla rinnovazione della notifica del ricorso all’Avvocatura, che non si è costituita e così non ha sanato quella nullità.

3. – Il ricorrente si duole: col primo motivo, di nullità della sentenza per omessa esposizione delle ragioni di fatto; col secondo motivo, per omessa trascrizione delle conclusioni delle parti; col terzo motivo, per omessa disamina delle eccezioni di nullità od inefficacia od illegittimità di tutti gli atti adottati nei confronti di esso ricorrente; col quarto motivo, di violazione del principio di non contestazione; col quinto motivo, di violazione delle norme in tema di obbligazioni solidali, per l’intervenuta sospensione del titolo nei confronti di un coobbligato solidale; col sesto motivo, di violazione di regole relative allo svolgimento di incarichi dirigenziali pubblici; col settimo motivo, di violazione di normative in tema di pignorabilità di pensioni e di precedente giudicato; con l’ottavo motivo, dell’illegittimità dell’esecuzione intrapresa da Equitalia Nord; col nono motivo, per mancata ammissione delle prove dedotte; con il decimo motivo, della condanna alle spese. Dal canto suo, la controricorrente eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso diretto in cassazione, poichè la sentenza ha deciso un’opposizione all’esecuzione e non agli atti esecutivi, per poi esaminare ad ogni buon conto e partitamente i singoli motivi di opposizione.

4. – In applicazione del principio dell’apparenza (in forza del quale l’impugnazione si identifica in base all’espressa – se, come nella specie, effettivamente presente – qualificazione data alla domanda dal giudice che rende il provvedimento da impugnare; sul principio in esame, tra molte, v.: Cass. 3512 del 2016, Cass., ord. 24633 del 2014; Cass. 6831 del 2014; Cass. 24114 del 2013; Cass. 12583 del 2013; Cass. 3338 del 2012; Cass. n. 17408 del 2012; Cass. Sez. Un., n. 4617 del 2011; Cass. n. 21363 del 2010), la sentenza qui gravata, che si qualifica avere definito un’opposizione ex art. 615 c.p.c., ha effettivamente deciso motivi tutti relativi alla contestazione dell’an debeatur e, quindi, si deve correttamente intendere come resa su di una opposizione all’esecuzione: in quanto tale, a far tempo dal 4.7.09 risulta ripristinata la regola della ordinaria appellabilità delle sentenze di primo grado in tale materia (quale risulta dal tenore testuale dell’art. 616 c.p.c.), con conseguente insanabile inammissibilità del ricorso diretto per cassazione rivolto avverso le medesime, come il presente.

5. – Nella parte in cui alcuno dei motivi (segnatamente il terzo) potesse adombrare una impugnativa avverso un capo della sentenza di primo grado che abbia potuto omettere posizione su di un’opposizione agli atti esecutivi, il ricorso sarebbe poi inammissibile per altro verso, perchè non riporta il contenuto testuale dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado (che, anzi, dai riferimenti sommari della sentenza risulta incentrato sull’avvenuta sospensione dell’esecuzione intrapresa nei confronti di altro coobbligato e sull’avvenuta violazione dei limiti di pignorabilità degli emolumenti pensionistici: ciò che integra a maggior ragione esclusivamente ulteriore ipotesi di opposizione ad esecuzione e non ad atti esecutivi), da cui riscontrare che le relative doglianze siano state formulate fin da quel momento, visto che, per la necessità del rispetto del termine decadenziale di venti giorni dal compimento (o, al più tardi, dalla legale conoscenza) dell’atto che si pretende viziato, non sarebbe stato possibile per l’odierno ricorrente dolersene nel corso del giudizio di opposizione così instaurato (per tutti: Cass., ord. 9 giugno 2014, n. 12981, ove ulteriori riferimenti).

6. – Non si vede alternativa, quindi, alla proposta di dichiarare inammissibile il ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. – Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti hanno depositato memoria, ma il difensore del ricorrente è comparso in camera di consiglio per essere ascoltato.

3. – A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.

4. – Va solo rilevato che effettivamente il controricorso di Equitalia Nord è inammissibile per tardività a fronte della notifica del ricorso in data 24.4.15, il termine per notificarlo veniva a scadenza il 3.6.15 (mercoledì), mentre la notifica si è avuta non prima del 5.6.15; sicchè, neppure avendo preso parte l’intimata alla camera di consiglio, nessuna attività difensiva può dirsi validamente da quella espletata in questa sede, tanto meno ai fini del riconoscimento delle spese del presente giudizio di legittimità.

5. – In applicazione poi della consolidata giurisprudenza di questa Corte, può prescindersi dalla rinnovazione della notificazione del ricorso al litisconsorte necessario, quando essa sia mancata o nulla, nei casi di manifesta inammissibilità del ricorso (fin da Cass. Sez. Un., ord. 22 marzo 2010, n. 6826; fra le tante ad essa seguite: Cass. 18 gennaio 2012; Cass., ord. 8 novembre 2012, n. 19317; Cass. 24 maggio 2013, n. 12995; Cass. 17 giugno 2013, n. 15106; Cass. 30 agosto 2013, n. 19975; Cass. 23 gennaio 2014, n. 1364; Cass., ord. 1 giugno 2015, n. 11297): sicchè qui non rileva la nullità della notifica di quest’ultimo all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, anzichè a quella Generale in Roma.

6. – Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile, ma non vi è luogo a provvedere sulle del presente giudizio di legittimità per quanto appena detto, nei rapporti tra ricorrente cd apparente controricorrente, mentre l’altra intimata, benchè in relazione ad una notifica irrituale, non ha qui svolto alcuna attività.

7. – Deve, peraltro, trovare applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante integralmente soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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