Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14961 del 07/07/2011
Cassazione civile sez. un., 07/07/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 07/07/2011), n.14961
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f –
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11234/2011 proposto da:
F.G., rappresentato e difeso da sè medesimo unitamente
all’avvocato FALZETTI CARLO, presso il quale elegge domicilio in
ROMA, VIA CARLO POMA 2;
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
PALERMO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la decisione n. 329/2011 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,
depositata il 16/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
05/07/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l’Avvocato Carlo FALZETTI;
udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA
Raffaele, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine
rigetto del ricorso.
La Corte, letti gli atti:
Fatto
FATTO E DIRITTO
Sentita la richiesta dell’avv. F.G., avanzata in pubblica udienza, di essere ammesso a svolgere oralmente la propria difesa nel giudizio innanzi a questa Corte;
Considerato che in data 6 ottobre 2009 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo comunicava all’attuale ricorrente di aver deliberato nei suoi confronti la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per un anno;
Rilevato che a seguito di tale provvedimento, e nel termine per la sua impugnazione, l’avv. F. ha rivolto a Consiglio Nazionale Forense un’istanza-ricorso, che, così qualificata dallo stesso Consiglio, è stata dichiarata inammissibile con decisione del 16 marzo 2011;
Che per l’impugnazione di tale decisione l’avv. F. ha proposto ricorso per cassazione;
Considerato che nella presente sede sono in discussione la natura dell’istanza-ricorso e gli effetti della decisione presa su di essa dal C.N.F.;
che ciò condiziona il profilo della permanente operatività ovvero dell’avvenuto esaurimento degli effetti del provvedimento di sospensione;
Che su tale punto la Corte dovrà pronunciarsi in sede di definitiva decisione sul ricorso;
Che rientra nei poteri dell’avvocato raggiunto da provvedimento disciplinare la difesa personale nei diversi gradi di giudizio e davanti alla stessa Corte di Cassazione, una volta esauriti gli effetti di un provvedimento di sospensione.
P.Q.M.
ammette l’avv. F. ad esporre oralmente le sue difese nell’udienza pubblica che sarà fissata, e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 5 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011