Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14960 del 20/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 20/07/2016), n.14960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12396/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (CF (OMISSIS)), Agente della riscossione, in

persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI SAN VALENTINO, 21, presso Io studio dell’avvocato

FABRIZIO CARBONETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE

D’ORSO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.C.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 415/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, del 10/10/2014, depositata il

21/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 18.3.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza 21.10.14 della corte di appello di Lecce – s.d. di Taranto, n. 415, del seguente letterale tenore:

“1. – Equitalia Sud spa ricorre – affidandosi a tre motivi – a questa Corte per conseguire la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui è stato rigettato il suo gravame avverso l’accoglimento dell’opposizione dispiegata ai sensi dell’art. 615 c.p.c., da C.C.C., con ricorso dep. il 23.2.09 al tribunale di Taranto – s.d. di Manduria, avverso l’avviso di iscrizione ipotecaria per diciassette cartelle esattoriali (dall’odierna ricorrente addotte come notificate tra il 21.11.00 ed il 13.11.08) per crediti previdenziali e tributi erariali per Euro 98.844,61. L’intimato non svolge attività difensiva in questa sede.

2. – Il ricorso va trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c. – parendo potervi essere accolto.

3. – La ricorrente si duole: col primo motivo, di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., per il mancato rispetto del termine perentorio per opporsi alle cartelle (di sessanta giorni per i crediti tributari e di quaranta per quelli previdenziali); col secondo motivo, di violazione del D.M. 3 settembre 1999, n. 321, art. 1, commi 1 e 2, per la ritenuta inefficacia probatoria dell’estratto di ruolo ai fini del riconoscimento del credito vantato dall’agente di riscossione; col terzo motivo, di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, cioè l’esistenza delle cartelle in unica copia nelle mani del debitore e le ragioni dell’insufficienza probatoria dell’estratto.

4. – Premesso che più non vi è questione dinanzi a questa Corte in punto di giurisdizione e che quindi su di essa non è possibile pronunciare in questa sede, la giurisprudenza di legittimità è ormai saldamente attestata nel qualificare del tutto idoneo l’estratto del ruolo a fondare la prova del credito azionato dall’agente di riscossione (per tutte, v. Cass. 27 novembre 2015, n. 24235, ove ulteriori riferimenti), integrando il ruolo il titolo esecutivo e la cartella altro non essendo che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte (per tutte: Cass. 18 novembre 2014, n. 24541; Cass. 29 maggio 2015, nn. 11141 e 11142; Cass. 23 giugno 2015, n. 12888), contenente tutte le informazioni necessarie che di norma sono dovute al debitore con la notifica di titolo e precetto.

5. – Pertanto, la decisione della corte territoriale, che applica un diverso principio (oltretutto malamente interpretando Cass. n. 16929/12, che quel principio, definendo per inammissibilità il ricorso, non aveva invece giammai affermato, come evidenzia Cass. 29 maggio 2015, n. 11142), è errata in punto di diritto; e deve proporsi la cassazione della gravata sentenza.

Ad essa dovrebbe seguire, salvo diverso avviso del Collegio, il rinvio al giudice di secondo grado, in diversa composizione, affinchè, ritenuta fornita dall’agente della riscossione la prova dell’esistenza originaria del credito, riesamini la domanda del Cimino sotto ogni altro aspetto ritenuto assorbito (mancanza avvisi di mora, intervenuto pagamento di almeno una delle cartelle, prescrizione) e qui non precluso (come in punto di giurisdizione), anche perchè essa è incentrata sull’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria fondata sui crediti esattoriali: riguardo alla quale domanda occorre valutare le conseguenze della recente qualificazione, ad opera delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, quale ordinaria azione di accertamento delle domande in punto di strumenti prodromici all’esecuzione esattoriale (Cass. Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15354)”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. – Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti hanno depositato memoria o sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate.

3. – A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.

4. – Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va accolto e la gravata sentenza cassata; a tanto segue il rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla sede centrale della corte di appello di Lecce, attesa la serialità del contenzioso e delle pronunzie di accoglimento dei ricorsi avverso analoghe sentenze della sezione distaccata di Taranto.

5. – Non può, infine ed in quanto il ricorso è stato accolto, trovare applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la gravata sentenza e rinvia alla corte di appello di Lecce, anche per le spese del giudizio di legittimità;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA