Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14960 del 16/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 14960 Anno 2015
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 10696-2008 proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. C.F. 01585570581,
(già FERROVIE DELLO STATO S.P.A. SOCIETA’ DI
TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona

del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo
2015
1860

studio dell’avvocato VESCI GERARDO che la rappresenta
e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

SCORPINITI VINCENZO, elettivamente domiciliato in

Data pubblicazione: 16/07/2015

ROMA, VIA DEI GRACCHI, 209, presso lo studio degli
avvocati ALBERTO BUZZI, PATRIZIA PELLICCIONI, che lo
rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
– controrícorrente –

avverso la sentenza n. 8859/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/04/2007 R.G.N.

8353/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/04/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato BUZZI ALBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

t

4

R.G. n. 10696/08

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10.04.2007 la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del
Tribunale di Roma del 18.10.2001 con la quale è stata accolte la domanda del lavoratore
ricorrente indicato in epigrafe intesa ad ottenere il riconoscimento del suo diritto a percepire
dalle Ferrovie dello Stato s.p.a. l’indennità di posizione quadri di cui all’art. 49 CCNL 19901992 correlata alla 2A misura, con la conseguente condanna di detta società al pagamento
delle relative differenze retributive. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia sulla base
dell’accordo sindacale del 1993 che ha espressamente previsto, per il profilo professionale di
capo stazione sovrintendente, operatore DCO, l’attribuzione dell’indennità di posizione
secondo i parametri della 3A o della 2A misura; il successivo accordo del 12 giugno 1996 ha poi
superato la contraddizione rinvenibile nel medesimo accordo del 1993 laddove, nell’allegato 2
è prevista, per il profilo professionale di capo stazione sovraintendente, l’attribuzione,
alternativamente, della seconda o terza misura, mentre nell’allegato 3 ad alcuni DCO era stata
attribuita solo la prima misura. La stessa Corte d’appello ha considerato che il citato accordo
del 1996, inserendosi in un complesso iter contrattuale inteso a disciplinare l’indennità di
posizione, ha chiarito la volontà delle parti di disciplinare la stessa indennità in relazione ai
mutamenti intervenuti nell’assetto organizzativo della società datrice di lavoro con la
decorrenza già stabilita negli accordi precedenti il 96 cui questo accordo dichiara di voler dare
piena esecuzione.
Rete Ferroviaria Itakena s.p.a., già Ferrovie dello Stato, propone ricorso, affidato a un motivo..
Resiste con controricorso l’intimato. Le parti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione

Udienza del 28.4.2015, causa n. 6

Con il primo articolato motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e
1363 ss. in relazione all’Accordo sindacale del 12.6.1996, nonché dell’art. 1362 e ss c.c.,
nonché l’omessa ed insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia e
conseguentemente si sostiene che, sulla base del punto 1 del citato accordo 13 maggio 1993 la
ricollocazione dei dipendenti è stata realizzata sulla base dell’individuazione effettuata per
settori di utilizzazione secondo i criteri ed i parametri descritti nei prospetti allegati che
costituiscono parte integrante del medesimo accordo, e l’allegato 2 non prevedeva criteri da
quelle posizioni alle quali le parti avevano ritenuto di mantenere la prima misura e, tra queste,
quelle occupate dai DCO che operavano su tratte di linea ritenute meno produttive in base
all’organizzazione strutturale degli impianti. Il successivo accordo del 1996 avrebbe invece
carattere innovativci e non ricognitivo rispetto all’accordo del 1993 che deve
conseguentemente essere valutato ed interpretato autonomamente rispetto al successivo, per
cui la seconda e terza misura dell’indennità in questione potrebbe essere riconosciuta solo ed
esclusivamente ai dirigenti operatori centrali degli uffici specificamente indicati nell’accordo
del 1993.
Il ricorso è infondato, apparendo la ricostruzione della vicenda contrattuale adeguatamente
motivata e coerente con le regole di interpretazione dei contratti. La Corte ha infatti ricordato
come l’art. 49 del CCNL dei Ferrovieri avesse previsto che al personale quadri fosse attribuita,
con decorrenza 1.6.1990, in luogo delle precedenti indennità accessorie, un’unica indennità
definita ” indennità quadri”, articolata in indennità di base, di posizione e superminimo. Si
prevedevano tre misure di indennità per le varie categorie e si stabiliva che i criteri per la
determinazione delle tre misure e la valutazione dei posti sarebbero state definite con le 0055
firmatarie del contratto. Solo con il verbale di accordo del 13.5.1993 le FFSS e le OOSS hanno
proceduto alla verifica ed alla revisione organizzativa a livello nazionale delle posizioni
dell’area quadri, ma nell’allegato 2 di tale accordo la figura dell’operatore DCO, prevista
nell’ambito delle stazioni, si è vista attribuire la misura 3° e 2° dell’indennità di posizione ,
nell’allegato 3 ad alcuni uffici DCO è stata invece attribuita solo la 1° misura. Data questa
incongruenza con l’Accordo 12.6.1996 le medesime parti hanno convenuto ” l’applicazione
puntuale degli accordi nazionali che prevedono per il DCO l’indennità di posizione in seconda
fascia area 8 0 categoria e hanno individuato nella 3 0 fascia specifici uffici. In sostanza per la
Corte di appello avendo gli accordi precedenti stabilita una ricollocazione sulla base delle
z

posizioni ricoperte al 1.10.1992 questa decorrenza nell’attribuzione della seconda misura
segue la decorrenza dei precedenti accordi posto che il nuovo accordo del 1996 intendeva solo
precisare il contenuto di quanto già stabilito dandone così piena esecuzione, visto che sul
punto nulla afferma in senso contrario. L’interpretazione adottata dalla Corte territoriale
appare logicamente corretta e persuasiva sul piano argomentativo e non appare violare i
canoni ermeneutici dei negozi: va peraltro ricordato che il vizio di motivazione sussiste
unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l’iter logico da
questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel
ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l’esame di punti decisivi della
controversia irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta; per poter
considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è
2

seguire per l’attribuzione della seconda e terza misura, per cui l’allegato 3 ha individuato tutte

necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte
le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi – come sicuramente
ha fatto la Corte di appello di Roma – le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo
caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con
esse. La Corte territoriale ha offerto una ricostruzione razionalmente coerente delle vicende
contrattuali e non ha applicato retroattivamente le norme del 96 posto che ha ritenuto che tali
norme intendessero ribadire una decorrenza già precedentemente stabilita. Questa Corte,
peraltro, ha già ritenuto in numerose altre controversie di oggetto analogo non viziate
22102/09 e moltissime altre).
Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese di lite, liquidate come al dispositivo,
seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità che si liquidano in curo 100,00 per esborsi, nonché
in curo 3.500,00 per compensi oltre accessori come per legge e spese
generali da distrarsi in favore dei procuratori delle parti resistenti Avv.ti
Puzzi Alberto e Pelliccioni Patrizia antistatabr:

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.4.2015

motivazione analoghe ( cfr. cass. n. 14637/13, cass. n. 14638/12, cass. n. 17649/09, cass. n.

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