Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14960 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. un., 07/07/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 07/07/2011), n.14960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f –

Dott. LUPI Fernando – Presidente di sezione –

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30084/2010 proposto da:

FONDAZIONE CARNEVALE DI VIAREGGIO, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE

II 18, presso lo STUDIO GREZ, rappresentata e difesa dagli avvocati

NARESE Piero, NARESE CALOGERO, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLA

RICCTOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato COLACINO VINCENZO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GEMIGNANI CARLO ANDREA,

per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI VIAREGGIO, C.M.;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

400/1998 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di FIRENZE;

uditi gli avvocati NARESE, Vincenzo COLACINO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/06/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE.

Fatto

RILEVA IN FATTO

D.R. ebbe ad impugnare innanzi al TAR per la Toscana gli atti assunti dalla Fondazione Carnevale di Viareggio nel Novembre e Dicembre 1997 diretti alla scelta del contraente ed alla determinazione dei contenuti dell’appalto di numerose opere afferenti alla manifestazione Carnevale di Viareggio 1998. La D. assumeva la natura di organismo di diritto pubblico della Fondazione e pertanto la soggezione dei suoi atti di selezione del contraente alla procedura di evidenza pubblica. Il TAR adito con sentenza del 1998 (all’esito del giudizio RG n. 400 del 1998) ha invece declinato la propria giurisdizione, sul rilievo della natura privata della Fondazione, ma il Consiglio di Stato, adito su appello della D., con sentenza 12.10.2010 ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo rinviando al TAR per la decisione del merito. Riassunto il giudizio n. 400 RG del 1998, e nella sua pendenza, la Fondazione Carnevale di Viareggio, che con distinto atto ha proposto ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 1, avverso la decisione del Consiglio di Stato (iscritto al n. 30088/2010 Rg. di questa Corte), ha con separato atto proposto ricorso ex art. 41 c.p.c. (iscritto al n. 30084/2010 R.G.) nella pendenza del giudizio riassunto e sul rilievo che la proposizione del ricorso stesso non fosse preclusa dalla statuizione del primo e secondo giudice perchè limitata alla giurisdizione.

Al ricorso per regolamento, notificato il 16.12.2010 al Comune di Viareggio, al sig. C. ed alla D. ha resistito quest’ultima con controricorso 22.1.2011 nel quale ha eccepito la inammissibilità del ricorso.

Ha rilevato il relatore designato ex art. 380 bis c.p.c., nella relazione del 5.5.2011, la evidente inammissibilità del ricorso per regolamento nel corso di un giudizio innanzi al G.A. che ha visto prima negare (dal TAR) e poi affermare (dal CdS) la giurisdizione con sentenze, la seconda delle quali impugnabile (ed impugnata) ai sensi dell’art. 111 Cost., u.c. e art. 362 c.p.c., comma 1, dalla stessa Fondazione. Il relatore ha infatti richiamato il principio, secondo cui l’art. 41 cod. proc. civ., comma 1, deve essere interpretato nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato, anche se solo limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, preclude la proponibilità del regolamento di giurisdizione, principio che, si è affermato (S.U. n. 2716 del 2010), è rimasto fermo anche a seguito dell’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, che ha disciplinato la “translatio iudicii”, risultandone anzi da quest’ultima rafforzato.

Al proposito le S.U. di questa Corte nella decisione n. 23596 del 2010 hanno affermato che una volta ritenuto che per effetto della translatio, la tempestiva riassunzione del processo davanti al giudice indicato non costituisce un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell’unico giudizio, per quanto inizialmente introdotto davanti a giudice che si è dichiarato carente di giurisdizione, ne consegue che le parti che manifestino un reale interesse alla decisione preventiva della questione di giurisdizione, una volta acquisiti al processo i dati di fatto necessari per deciderla, sono davanti al primo giudice nelle condizioni di operare la scelta di chiederne la decisione alla Corte di cassazione, prima che venga ad essere impegnata la funzione decisoria del giudice di merito. Indiscutibile è apparsa pertanto al relatore l’inammissibilità del regolamento ed obbligata la via (già scelta e sollecitata dalla Fondazione nella istanza di trattazione congiunta del regolamento al ricorso) intrapresa dal ricorso n. 30088/2010 R.G..

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Ritiene il Collegio che la proposta contenuta nella relazione – e sulla quale nessun rilievo critico è giunto dalla difesa della ricorrente Fondazione, che in discussione orale ha mostrato di prendere atto della esattezza delle premesse giuridiche alla base della proposta – debba essere condivisa.

Consegue la inammissibilità del ricorso per regolamento e la condanna della ricorrente Fondazione al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controricorrente D..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la Fondazione ricorrente alla refusione delle spese della controricorrente, determinate in Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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