Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1496 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 23/01/2020, (ud. 18/11/2019, dep. 23/01/2020), n.1496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15965/12 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

P.R., rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine

del ricorso, dagli avv.ti Gustavo Bacigalupo e Stefano Lucidi, con

domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Piazza Pitagora, n.

9/A;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 311/9/11 depositata in data 8 giugno 2011;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 novembre

2019 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

Fatto

RILEVATO

che:

La Commissione tributaria provinciale di Avellino accoglieva il ricorso proposto da P.R. avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 – bis, con la quale l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione l’importo di Euro 75.777,00 indicato in dichiarazione nel rigo (OMISSIS), riguardante “perdite di impresa portate in diminuzione dal reddito”, corrisposto dalla contribuente nell’anno 2004 al coniuge, Faretra Luigi, a titolo di diritti maturati in conseguenza della cessazione, avvenuta nello stesso anno, dell’impresa familiare tra loro costituita, di cui lo stesso era collaboratore.

I giudici di primo grado, in particolare, condividendo la tesi difensiva della contribuente, rilevavano che la P. aveva commesso un mero errore materiale nella compilazione della dichiarazione dei redditi e che il recupero a tassazione violava il divieto della doppia imposizione, considerato che il percipiente aveva denunciato la somma nella propria dichiarazione.

La decisione veniva impugnata dall’Amministrazione finanziaria, che argomentava sull’indeducibilità, da parte del titolare dell’impresa, delle somme corrisposte al collaboratore e sull’insussistenza della dedotta inosservanza del divieto di doppia imposizione.

La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello, accogliendo l’eccezione sollevata dalla contribuente secondo cui l’Ufficio in secondo grado aveva irritualmente introdotto un diverso motivo e che per la nuova contestazione occorreva un formale atto di accertamento; l’indeducibilità della somma in capo all’impresa, unitamente all’effettivo versamento dell’imposta da parte del percipiente la somma ritenuta indeducibile, delineava, secondo i giudici di appello, violazione del divieto di doppia imposizione, questione sulla quale era mancata la impugnazione in sede di appello.

Riteneva, pertanto, che l’appello, oltre che inammissibile perchè fondato su motivo nuovo e diverso da quello su cui si fondava la correzione della dichiarazione, dovesse ritenersi anche infondato.

Ricorre per la cassazione della sentenza di secondo grado l’Agenzia delle Entrate, con quattro motivi.

La contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la difesa erariale denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, nella parte in cui la Commissione regionale ha ritenuto che l’Ufficio abbia introdotto, con i motivi di appello, una nuova e diversa motivazione della cartella esattoriale impugnata.

Sostiene che la dichiarata inammissibilità dell’impugnazione si pone in netto contrasto con il dettato del D.Lgs. n. 546 del 1992, ed in particolare, con lo stesso decreto, art. 53, che prescrive che l’atto di appello non deve limitarsi alla riproposizione delle argomentazioni addotte nel primo grado di giudizio a sostegno dell’atto impugnato e a confutazione del ricorso, ma deve contenere specifiche ragioni di dissenso rispetto alla ratio decidendi della sentenza gravata, come avvenuto nel caso di specie.

La censura è inammissibile.

La doglianza non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, in quanto la Commissione regionale ha fatto discendere l’inammissibilità dell’appello dalla ritenuta introduzione nel giudizio di secondo grado di una contestazione nuova, diversa da quella emergente dalla motivazione della cartella di pagamento, e non dalla violazione del difetto di specificità dei motivi di appello, al quale si riferisce l’Agenzia delle Entrate nell’illustrazione del mezzo in esame.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 – bis e dell’art. 230 – bis c.c..

Con l’atto di appello aveva censurato le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado con le quali i primi giudici avevano frainteso il contenuto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 – bis, in forza del quale era stata emessa la cartella di pagamento, e avevano male interpretato l’istituto dell’impresa familiare come disciplinato, ai fini fiscali, dall’art. 5, comma 4, del t.u.i.r.

Ai sensi di questa ultima norma, il reddito imponibile dell’impresa familiare doveva essere dichiarato, nel suo complessivo ammontare, dal titolare dell’impresa, mentre le somme corrisposte al collaboratore, in sede di recesso o di cessazione dell’attività d’impresa, non erano deducibili dallo stesso imprenditore e neppure dovevano essere assoggettate ad Irpef da parte del percipiente, in quanto la liquidazione al familiare-collaboratore del diritto di partecipazione all’impresa stessa non era riconducibile ad una delle categorie reddituali previste dal t.u.i.r.

Quanto precisato in sede di appello, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di secondo grado, trovava riscontro nella motivazione della cartella esattoriale, per cui non era necessario un formale atto di accertamento, dato che il recupero delle somme derivava dall’impossibilità, per la contribuente, titolare dell’impresa familiare, di considerare la quota di partecipazione, distribuita al coniuge-collaboratore, come un componente negativo del reddito di esercizio, da dedurre al pari di una qualsiasi perdita; tale possibilità era esclusa dalla natura stessa dell’impresa familiare, che creava tra i partecipanti un rapporto puramente interno, per effetto del quale il collaboratore aveva diritto alla partecipazione agli incrementi patrimoniali conseguiti nel corso della sua collaborazione e tali diritti non potevano essere ritenuti quali perdite di esercizio da dedurre dal reddito imponibile dell’impresa, non essendo correlati, nè sottesi alla produzione di ricavi.

Con i motivi di appello aveva, quindi, inteso chiarire ai giudici di merito le ragioni che giustificavano l’iscrizione a ruolo e la illustrazione di tali ragioni non integrava “motivo nuovo” che viziava l’intera impugnazione.

2.1. Anche la seconda censura non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità.

2.2. Con la decisione impugnata la Commisione regionale, muovendo dalla premessa che il controllo automatizzato della dichiarazione, previsto dal cit. art. 36 – bis, riconosce in capo all’Amministrazione finanziara il potere di correggere, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni, gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante riguardo alla determinazione dell’imponibile ed alla liquidazione dell’imposta, di correggere gli errori materiali riscontrati nel riporto delle ecccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni e di controllare la tempestività dei versamenti dell’imposta, ha affermato, in sostanza, che all’Ufficio era precluso contestare l’indeducibilità della somma corrisposta dal titolare dell’impresa familiare al collaboratore, nelle forme previste dall’art. 36 – bis cit., trattandosi di questione che, implicando una valutazione giuridica, non consentiva l’utilizzo della procedura di controllo formale e richiedeva l’adozione di un formale avviso di accertamento.

Anche se impropriamente i giudici d’appello sostengono che l’Agenzia delle entrate avrebbe introdotto in grado di appello un motivo nuovo e diverso da quello su cui aveva fondato la correzione della dichiarazione, in realtà gli stessi contestano all’Amministrazione, non la introduzione in secondo grado di una domanda o eccezione nuova, come tale non consentita ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, ma piuttosto la non corretta applicazione della procedura di controllo automatizzato che è esclusivamente finalizzata all’individuazione di incongruenze che sono provocate da errate indicazioni operate dagli stessi contribuenti che redigono le dichiarazioni.

La difesa erariale non si confronta con le ragioni che sorreggono il decisum, ma si limita a ribadire l’indeducibilità delle somme riprese a tassazione, omettendo di censurare la sentenza impugnata laddove i giudici di appello hanno ritenuto che tale questione non trovava riscontro nella motivazione della cartella di pagamento e che, dipendendo la stessa da una valutazione accertativa e non da un riscontro meramente obiettivo della dichiarazione, fosse necessario un formale atto di accertamento.

3. Con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere i giudici di appello ritenuto che mancasse l’impugnazione, da parte dell’Ufficio, della statuizione della sentenza di primo grado che riconosceva la violazione del divieto della doppia imposizione.

Assume che in appello aveva chiarito che, nel caso di specie, non sussisteva una doppia imposizione e che la relativa eccezione era priva di fondamento.

3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

3.2. Questa Corte ha chiarito che, nel verificare se una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado sia stata o meno impugnata, non è vincolata all’interpretazione compiuta dai giudici di appello, ma ha il potere-dovere di valutare direttamente gli atti processuali, al fine di stabilire se rispetto alla questione, su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione nel giudizio di appello, con la conseguente preclusione di ogni esame della stessa (Cass. 21/7/2003, n. 11322).

Infatti, la Corte di Cassazione, quando sia denunciato un error in procedendo, è anche giudice del fatto processuale e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa al fine di valutare la fondatezza del vizio denunciato, purchè lo stesso sia stato ritualmente indicato e allegato nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 ed all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4; è, tuttavia, necessario, non essendo tale vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame e che il motivo contenga, per il principio di autosufficienza, tutti i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (Cass. 2/2/2017, n. 2771; Cass. 30/9/2015, n. 19410; Cass. 15/3/2019, n. 7499).

Ne consegue che, ove il ricorrente censuri il mancato esame di un motivo di appello proposto, egli deve riportare nel ricorso i predetti motivi formulati all’interno dell’atto di gravame (Cass. 23/3/2018, n. 7371; Cass. 10/1/2012, n. 86).

La ricorrente ha omesso di riprodurre il contenuto dell’atto di appello al fine di consentire a questa Corte di verificare, sulla base del ricorso per cassazione e senza procedere a una autonoma ricerca degli atti denunciati come viziati, se con l’atto di impugnazione fosse stata formulata specifica censura in ordine alla sentenza di primo grado nella parte in cui riteneva sussistente la violazione del divieto di doppia imposizione, per cui non ha posto questa Corte nella condizione di apprezzare compiutamente il fondamento della doglianza asseritamente svolta.

4. All’inammissibilità del terzo motivo non può che conseguire l’inammissibilità del quarto motivo, con il quale la difesa erariale censura la sentenza gravata per difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sostenendo che dagli atti non emergerebbe la sottoposizione a tassazione, da parte del percipiente, della somma ottenuta.

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese di lite del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA