Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1496 del 22/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 1496 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: CAVALLARO LUIGI

SENTENZA

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sul ricorso 10494-2014 proposto da:
FORGIOLI EMANUELA, FACCIOLI CARLO, domiciliati in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’ avvocato ANTONIO CARBONELLI, giusta delega in
atti;
– ricorrenti –

2017
contro

4023

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 22/01/2018

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA
PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, giusta delega in atti;
– controricorrente –

555/2013 della CORTE D’APPELLO

di BRESCIA, depositata il 14/01/2014, r.g.n.
346/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI
CAVALLARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato SERGIO PREDEN.

avvrso la sentenza n.

FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 14.1.2014, la Corte d’appello di Brescia ha
confermato la statuizione di primo grado che aveva rigettato il ricorso
per revocazione proposto da Emanuela Forgioli e Carlo Faccioli avverso
le pronunce con cui il locale Tribunale aveva rigettato la loro domanda di

effettivamente percepite durante i periodi di lavoro effettuati in Svizzera,
in luogo di quelle virtuali ricak;olate dall’INPS in rapporto alla diversa
incidenza degli oneri contributivi.
La Corte, per quanto qui rileva, ha ritenuto che nessun contrasto di
giudicati potesse porsi tra le sentenze in ipotesi revocande e la sentenza
con cui, in data 31.5.2011, la Corte EDU aveva condannato lo Stato
italiano a risarcire agli istanti i danni loro derivati dall’entrata in vigore
dell’art. 1, comma 777, I. n. 296/2006, il quale, determinando l’esito del
giudizio pendente nei confronti dell’INPS, aveva frustrato il loro diritto
ad un equo processo, dal momento che la Corte EDU, pur riconoscendo
la violazione dell’art. 6 CEDU, aveva nondimeno escluso che la
disposizione di cui all’art. 1, comma 777, I. n. 296/2006, cit., avesse
dato luogo ad un pregiudizio tale da colpire l’essenza del diritto a
pensione, onde l’eventuale giudizio rescissorio non avrebbe potuto che
concludersi con l’applicazione della disposizione ult. cit., di cui la Corte
costituzionale, con sentenza n. 264 del 2012, aveva peraltro accertato la
conformità a Costituzione.
Contro tale pronuncia ricorrono Emanuela Forgioli e Carlo Faccioli con un
motivo. L’INPS resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno
depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di censura, i ricorrenti lamentano violazione degli
artt. 6 e 46 CEDU, in relazione agli artt. 11 e 117 Cost., per avere la
Corte di merito ritenuto che non sussistesse contrasto di giudicati tra le
sentenze revocande e quella emessa dalla Corte EDU in data 31.5.2011,
che aveva condannato lo Stato italiano a risarcir loro i danni derivati
dall’entrata in vigore dell’art. 1, comma 777, I. n. 296/2006, il quale,
determinando l’esito del giudizio pendente nei confronti dell’INPS, aveva
frustrato il loro diritto ad un equo processo.
Il motivo è infondato.

3

riliquidazione della pensione di vecchiaia sulla scorta delle retribuzioni

Questa Corte, giudicando su fattispecie affatto analoga (e precisamente
sul ricorso per revocazione della sentenza di legittimità n. 3676 del
2009, con cui era stato rigettato il ricorso per cassazione proposto da
Aldo Maggio avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce che
aveva ritenuto corretta la liquidazione della pensione operata nei suoi

ha infatti ritenuto che non potesse darsi alcun contrasto di giudicati tra
le medesime parti, poiché la sentenza n. 3676 del 2009 era stata resa
tra Aldo Maggio e l’INPS, mentre la successiva sentenza della Corte EDU
del 31.5.2011 era stata pronunziata fra Aldo Maggio ed altri consorti (tra
cui gli odierni ricorrenti) e la Repubblica Italiana (cfr. Cass. n. 4575 del
2013).
Trattasi di principio di diritto cui il Collegio intende dare continuità, in
considerazione del tenore letterale dell’art. 395 n. 5 c.p.c. (che consente
la revocazione solo «se la sentenza è contraria ad altra precedente
avente fra le parti autorità di cosa giudicata») e dell’essere la
revocazione per il motivo di cui all’art. 395 n. 5 c.p.c. un mezzo
d’impugnazione di carattere straordinario, con conseguente impossibilità
di estenderne l’applicazione oltre i casi e i tempi ivi considerati, in
ragione del divieto di cui all’art. 14 prel. c.c. (così già Cass. n. 1957 del
1983).
Contrari argomenti, a parere del Collegio, non possono desumersi dal
principio, parimenti affermato da questa Corte, secondo cui la sentenza
della Corte EDU, una volta divenuta definitiva ai sensi dell’art. 44 CEDU,
ha effetti precettivi immediati assimilabili al giudicato e, in quanto tale,
deve essere tenuta in considerazione dall’organo dello Stato che, in
ragione della sua competenza, è al momento il destinatario naturale
dell’obbligo giuridico, derivante dall’art. 1 CEDU, di conformarsi e di non
contraddire con la sua decisione al deliberato della Corte per la parte in
cui abbia acquistato autorità di cosa giudicata in riferimento alla stessa
quaestio disputanda di cui esso è chiamato ad occuparsi (Cass. n. 19985
del 2011): è decisivo al riguardo rilevare che tale principio è stato
fissato con riguardo ad una fattispecie in cui la sentenza della Corte
EDU, che aveva constatato la violazione dell’art. 6 CEDU e aveva
accordato alla parte istante una somma a titolo di equa soddisfazione,

4

confronti dall’INPS in esito al trasferimento dei contributi dalla Svizzera),

era intervenuta mentre il giudizio civile non si era ancora definito, con
conseguente inconfigurabilità in radice di alcun contrasto di giudicati.
Vale piuttosto la pena di soggiungere che tale conclusione non appare
allo stato sospettabile di violare il principio costituzionale di necessaria
uniformazione della legge agli obblighi internazionali (art. 117, comma

scorta di un arresto della stessa Corte EDU (Grande Camera, 5 febbraio
2015, Bochan c/ Ucraina), che, essendo rimessa agli Stati membri la
scelta di come meglio conformarsi alle pronunce della Corte medesima,
non può ascriversi all’art. 46, paragrafo 1, CEDU, una portata precettiva
tale da comportare la piena assimilazione tra processi penali e processi
civili, non essendo possibile stravolgere i principi della res iudicata e
della certezza del contenzioso civile quando tale contenzioso concerna
soggetti diversi dallo Stato che hanno preso parte al giudizio interno
(cfr. Corte cost. n. 123 del 2017, che in virtù di tali considerazioni ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 395 e 396 c.p.c., sollevata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato in relazione all’art. 117 c.p.c.).
Il ricorso, pertanto, va rigettato. La novità e complessità della vicenda
relativa alla configurabilità della revocazione per contrasto con le
pronunce della Corte EDU, sulla quale è da ultimo intervenuto il giudice
delle leggi, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di
legittimità. Tenuto conto del rigetto del ricorso, va dato atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.10.2017.
IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Giovanni Mammone

Luigi Cavallaro

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1 0 , Cost.), avendo la Corte costituzionale recentemente precisato, sulla

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