Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1496 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. II, 21/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 21/01/2011), n.1496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12973/2005 proposto da:

V.M. (OMISSIS) in proprio, nonchè quale

procuratore generale sia di V.G., V.M.G.

e V.F. in virtù di procura per notar DE BELLIS del

5/7/2001 dep. 25312/7519, sia di V.D. in virtù di procura

per notar DE BELLIS del 26/05/2004 rep. 31065/3446, tutti eredi di

L.M.G.; C.S. (OMISSIS),

C.M. (OMISSIS), CA.SA.

(OMISSIS), L.P. (OMISSIS),

L.G. (OMISSIS), L.S.

(OMISSIS), LA.GI. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALADIER 48, presso lo studio

dell’avvocato RAGUSO GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall’avvocato

CAGGIANO Antonio;

– ricorrenti –

contro

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA G GIOLITTI 287, presso lo studio dell’avvocato COLAVITO

ROSA, rappresentato e difeso dall’avvocato D’ECCLESIIS Antonia;

– controricorrente –

e contro

C.T., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverse la sentenza n. 1058/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 24/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato RAGUSA Giuseppe, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato CAGGIANO Antonio, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.M. ed altri consorti, dichiarandosi comproprietari di un suolo sito in (OMISSIS), esponevano che detto suolo confina con altro di proprietà di M.M. su cui insiste un fabbricato per civile abitazione, nel muro del quale il predetto aveva aperto un vano portone che gli consentiva di accedere dalla zona di proprietà di essi esponenti, allocando anche nel muro una tubazione di gas metano a distanza non regolamentare dalla loro proprietà; su tale base, con atto del 1993, convenivano il predetto di fronte al tribunale di Bari, chiedendo l’eliminazione del vano e la rimozione della tubazione, o, in subordine, il pagamento di una indennità.

Il M., costituitosi, contestava la fondatezza della pretesa attorca; con sentenza del 2001, l’adito Tribunale ha rigettato la domanda, regolando le spese. Avverso tale decisione proponevano appello il V. ed alcuni dei suoi consorti; resisteva il M..

Con sentenza in data 15.10/24.11.2004, la Corte di appello di Bari rigettava l’impugnazione e compensava integralmente le spese del grado.

Osservava la Corte pugliese che affinchè una strada possa rientrare nella categoria delle vie vicinali pubbliche, dovevano sussistere i requisiti del passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale; la concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di carattere generale; un titolo valido a sorreggere l’affermazione di uso pubblico, che può identificarsi nella protrazione dell’uso stesso da tempo immemorabile.

Sussistendo le prime due condizioni, come risultava dalla documentazione raccolta, la terza era desumibile da più elementi, anche di carattere storico, oltrechè da quanto emergeva da CTU svolta in altro processo tra gli allora appellanti ed altre parli, cui doveva attribuirsi “forte valore indiziario”, mentre la documentazione prodotta a confutazione poteva ai massimo offrire indizi, da comparare con gli altri acquisiti; le risultanze processuali nel loro complesso autorizzavano una valutazione in termini di appartenenza pubblica del bene, o, quanto meno, dell’esistenza di una servitù di uso pubblico.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di quattro motivi, il V. ed altri consorti; resiste con controricorso il M.. Entrambe le parti hanno presentalo memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 949 c.c., lamentando in buona sostanza che la sentenza impugnata avrebbe invertito l’onere della prova, avendo sostanzialmente, a fronte di una azione negatoria servitutis, esonerato il convenuto dalla prova dell’addotta, avvenuta estinzione del diritto di proprietà delle controparti.

Non è fondato; invero, la natura di via vicinale pubblica dell’area in questione, e più propriamente della strada su cui esercita il passaggio tra gli altri il M., limita di per sè senza dubbio alcuno il diritto di proprietà vantato dagli attori, di talchè la semplice attribuzione di natura di servitù pubblica alla strada de qua comporta un sostanziale mutamento degli ordinari presupposti della negatoria servitutis, atteso che non si tratta più di rapporto di servizio tra due fondi, ma di mutamento della natura del fondo preteso servente, che tale viene considerato in forza della sussistenza dei requisiti perchè possa affermarsi la sussistenza di una via vicinale pubblica e non in ragione della mera sussistenza del diritto di un privato.

Il motivo non può pertanto trovare accoglimento.

Con i successivi tre motivi (rispettivamente intestati a violazione dell’art. 825 c.c., nonchè a vizio di motivazione: la Corte pugliese avrebbe errato nel ritenere l’esistenza di una servitù di uso pubblico, non avendo valutato compiutamente le risultanze probatorie;

a violazione della L. 15 maggio 1997, n. 127, nonchè a vizio di motivazione, in quanto la sentenza impugnata avrebbe erroneamente attribuito valore di prova ad una attestazione del Sindaco di Gravina del 30.5.1997, relativa al possesso da tempo immemorabile della superficie, in quanto proveniente da soggetto incompetente a rilasciare dichiarazioni di tal fatta, spettanti invece ai dirigenti;

a violazione dell’art. 2779 c.c., ed a vizio di motivazione in ragione di una asserita insussistenza della, certezza ed univocità dei fatti noti, assunti come fonte della presunzione di destinazione a strada dell’area oggetto della controversia) possono essere esaminati e decisi congiuntamente, siccome tutti volti a svilire, sotto aspetti diversi, ma tesi concordemente a sostenere la insussistenza dei requisiti occorrenti per ritenere la superficie de qua gravata di uso pubblico la sentenza impugnata nei suoi profili motivazionali.

Al riguardo, va ribadito che la sentenza impugnata ha. ritenuto che l’uso pubblico, come strada, dell’immobile de quo risultava da una serie di concordanti elementi attestanti che una collettività di persone appartenenti ad un gruppo territoriale vi esercitasse pacificamente il passaggio, ed inoltre dal soddisfacimento del pubblico interesse al collegamento tra strade pubbliche; erano poi pacifici l’ubicazione dell’area all’interno di luoghi abitati, l’inclusione della stessa nella toponomastica del Comune e l’apposizione di numeri civici.

La censura afferente all’incompetenza del Sindaco ai rilascio di attestazioni del genere di quella prodotta, pur fondata su base legislativa, non vale a colpire nel segno, attesa la mole della documentazione utilizzata al riguardo e ritenuta idonea a fondare un convincimento di tal fatta.

Le ampie, ulteriori contestazioni svolte al riguardo appaiono frutto di una diversa lettura degli stessi elementi quali scrutinati nella sentenza impugnata, tesa a svilirne la portata ed ad attutirne l’incidenza, senza peraltro addurre elementi che non scaturiscano da una diversa interpretazione di quegli stessi dati; l’interpretazione degli atti è compito affidato istituzionalmente alla discrezionalità del giudice del merito e può essere contestato nella presente sede solo dimostrandone l’insufficienza o la contraddittorietà.

Stante poi che altre considerazioni svolte in sede di appello sono state smentite dalla sentenza impugnata e non sono state riproposte in questa sede, non occorre farne discorso; non è poi stata fatta menzione nella presente sede degli elementi indiziari che in Corte pugliese ha ritenuto di trarre dalle risultanze di una CTU redatta in altro procedimento tra gli odierni ricorrenti ed altre parti, da cui risulta che la zona in cui è ubicata la (OMISSIS), come è indicata nella toponomastica del Comune l’immobile de quo, ha subito una profonda trasformazione per le infrastrutture di acqua e fogne, ivi realizzate, integranti il fenomeno della occupazione acquisitiva:

per giurisprudenza consolidata (Cass. SS.UU. 26.2.1983, n 1464) tale fenomeno può realizzarsi anche prima dell’ultimazione dei lavori, ove il suolo abbia subita una radicale trasformazione del suo aspetto naturale, si da risultare stabilmente e inscindibilmente incorporata, quale parte non autonoma, nel nuovo bene costituito dall’opera stessa.

E’ appena il caso di aggiungere che la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera esclude che possa trattarsi, in ragione dell’assenza di titolo, di acquisizione usurpativa; quanto poi al dedotto profilo della inesistenza di un manto stradale, l’elemento appare del tutto ininfluente, atteso che in plurimi casi, lo sterrato è stato ritenuto idoneo a costituire strada, come è del resto immanente in realtà semirurali o in zone semirurali dell’abitato.

Va ancora ricordato che le argomentazioni legate alle risultanze storiche da cui emerge un uso pubblico risalente a secoli or sono, per quanto le stesse possano ritenersi soltanto indicative di uno stato di fatto remoto e possano essere contestate con altre fonti, pure conservano un valore indiziario che, correlato ad altri elementi recenti, quali la collocazione dei fabbricati ai lati dell’area e le caratteristiche costruttive degli stessi, comprendenti balconi ed affacci, nel prospetto dell’area stessa, consente di ritenere la motivazione adottata sufficientemente argomentata e plausibilmente motivata, cosa questa che rende prive di pregio le critiche svolte quanto alla dedotta, mancata utilizzazione di altri elementi probatori addotti dalle controparti, atteso che non è obbligo del giudice prendere in esame tutti gli elementi di prova addotti, purchè la motivazione si basi su un ragionamento validamente supportato da dati di fatto obiettivi e concretamente atti a fondare la decisione assunta.

E’ appena il caso di ricordare che in sede di legittimità non è sufficiente prospettare una possibile soluzione della controversa divergente da quella che il giudice del merito ha posto a base della sua decisione, ma occorre, sul piano motivazionale, dimostrarne la incongruenza o la insufficienza, caratteristiche queste ultime che non è dato riscontrare nella sentenza in esame.

Lo stesso giudice di appello, del resto, ha evidenziato il grado di ambiguità di taluni dati probatori, a proposito della attuata compensazione delle spese del grado, ma tanto vale soltanto a dar conto della obiettiva difficoltà di valutazione di alcune prove esaminate, e quindi non è, di per se, elemento sufficiente a dimostrare la carenza motivazionale della decisione assunta.

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese a favore del controricorrente, che liquida in 2.200,00 Euro, di cui 2.000,00 Euro per onorari, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA