Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14959 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/06/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 22/06/2010), n.14959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Cantine Mezzacorona s.c.a., (incorporante il Consorzio Ortofrutticolo

Valdadige s.c.a.), in persona del legale rappresentante, domiciliata

in Roma, Via Giulio Cesare 14 presso l’avv. Gabriele Pafundi,

rappresentata e difesa dall’avv. prof. DE PETRIS Daria, giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Trento, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, viale Mazzini 11, presso l’avv. prof. RICHTER

Paolo Stella, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria di Secondo Grado di

Trento, Sez. 3, n. 38/3/06 del 21 luglio 2006, depositata il 21

luglio 2006, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20 maggio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Uditi gli avv.ti Gabriele Pafundi per la parte ricorrente e Paolo

Stella Richter per la parte controricorrente.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che il P.G. ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio è in subordine l’inammissibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse.

Vista l’istanza depositata il 14 maggio 2010 con la quale la parte ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso, essendo venuto meno nelle more l’interesse a coltivarlo;

Rilevato che non sussiste opposizione di parte controricorrente;

Ritenuto che ricorrano giusti motivi stante la rilevata non opposizione per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

 

 

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