Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14959 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 20/07/2016), n.14959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22979/20214 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 74, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE PORPORA, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO

SPADAFORA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANTONIO SPADAFORA giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3013/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 6/12/2013, depositata il giorno 11/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato Raffaele Porpora, difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Antonio Manganiello (delega avvocato Giorgio

Spadafora), difensore della controricorrente, che si riporta agli

scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – E stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 18.3.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza di questa Corte di cassazione, pubblicata in data 11 febbraio 2014 col n. 3013, del seguente letterale tenore:

“1. – M.F. ricorre, sulla base di un unico indifferenziato motivo, per la revocazione della sentenza di questa Corte in epigrafe indicata, con cui è stato rigettato il suo ricorso – a sua volta articolato su più motivi – avverso la sentenza in grado di appello del tribunale di Montepulciano (n. 50 del giorno 1.3.07), di rigetto del suo gravame principale ed accoglimento parziale di quello incidentale delle controparti G.A. e RAS spa in merito alla sua domanda di risarcimento dei danni personali e materiali da lui riportati a seguito di un incidente stradale tra il suo motociclo e l’autovettura condotta dall’altro. Degli intimati la sola assicuratrice, cui nelle more del giudizio era da tempo succeduta la Allianz spa, resiste con controricorso.

2. – Pare indispensabile proporre la trattazione in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376, 380-bis e 391-bis c.p.c., del ricorso, parendo doversi in quella sede proporne il rigetto.

3. – Il ricorrente si duole invero dell’errore di fatto consistente nel mancato rilievo della tardività della notifica del controricorso di Allianz spa, avutasi solo il 16.7.08 e quindi in tempo irrimediabilmente successivo al ventesimo giorno dopo il giorno 11.5.08, in quest’ultima data indicando il decorso del relativo termine di legge di venti giorni. Replica la controricorrente per la non configurabilità di un errore revocatorio, rilevante ai fini dell’art. 395 c.p.c., n. 4, nell’omessa od errata valutazione di un fatto processuale, ma comunque per la legittimità della partecipazione del controricorrente tardivo alla discussione orale, ciò che era avvenuto nella specie.

4. – In via dirimente, l’errore prospettato non è decisivo, cioè non è nè essenziale nè determinante del risultato finale della decisione di questa Corte, così non soddisfacendo un requisito invece indefettibile (tra le molte: Cass. 14 novembre 2014, n. 24334; Cass., ord. 25 marzo 2013, n. 7413; Cass. 29 novembre 2006, n. 25376, che rimarca come la circostanza oggetto di errore revocatorio debba costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione), non essendo data – per principio generale di diritto processuale in ordine all’interesse ad impugnare alcuna impugnazione e tanto meno la revocazione se il vizio che si prospetta affliggere il provvedimento impugnato non sia tale che, se eliminato, il risultato sarebbe più vantaggioso per l’impugnante.

5. – E, nella fattispecie, con la qui gravata sentenza sul ricorso iscritto al n. 10933/08 r.g.:

– nel merito, questa Corte ha esaminato i motivi dispiegati dal M. per dichiararli infondati, “quando non addirittura inammissibili”, a prescindere dalle difese della controricorrente ed operando una valutazione di quelli con tutta evidenza non dipendente (come mai potrebbe esserlo in un giudizio di legittimità, dominato dal principio dell’impulso ufficioso) da queste ultime: quanto ai primi due motivi, per la genericità del primo ed avendo comunque riscontrato, da un lato, l’insussistenza di un obbligo di doppia liquidazione delle spese in caso di sentenza non definitiva e, dall’altro, la sussistenza e l’insindacabile esercizio di un legittimo potere di compensazione delle spese stesse, con esclusione sia del prospettato difetto di motivazione che della lamentata violazione del principio di soccombenza; quanto al terzo motivo, rilevata la genericità della contestazione circa l’abbattimento della nota spese, rimarcata da accenni del quesito di diritto formulato dal ricorrente;

– quanto alla condanna alle spese in favore della controricorrente Allianz spa, perchè, pur non essendo effettivamente stato esplicitato, è stato applicato il principio consolidato… in base al quale: da un lato, neppure una inammissibilità del controricorso, perchè notificato oltre il termine fissato dall’art. 370 c.p.c., pur comportando che non può tenersi conto del controricorso medesimo, incide sulla validità ed efficacia della procura speciale rilasciata a margine di esso dal resistente al difensore, che può partecipare in base alla stessa alla discussione orale (Cass. 27 maggio 2005, n. 11275; Cass. 13 maggio 2010, n. 11619; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3325); dall’altro, anche l’intimato che notifichi tardivamente il proprio controricorso ha diritto, pur non potendo far valere quest’ultimo atto, alla liquidazione delle spese ed agli onorari del giudizio di legittimità – sia pure escluse dalle stesse quelle per il controricorso, in sè inammissibile perchè tardivo – per il rilascio della procura, lo studio della controversia e la discussione orale, ove a quest’ultima, come è accaduto nella specie, prenda parte (Cass. 16 maggio 1962, n. 1094; Cass. 2 novembre 2010, n. 22269).

6. – In conclusione, poichè perfino un’eventuale erroneità del mancato rilievo della tardività del controricorso non avrebbe modificato l’esito della decisione oggetto di revocazione, non si vede alternativa alla proposta di rigetto del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. – Non sono state presentate conclusioni scritte, ma il ricorrente ha depositato memoria e le parti sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate.

3. – A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti sviluppati nella memoria depositata dalla parte ricorrente.

4. Infatti, la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente consolidata nel riconoscere l’attività defensionale svolta anche in base a controricorso tardivamente notificato ed anche quando la procura speciale al riguardo sia conferito con quello: sul punto limitandosi nella memoria il ricorrente ad un’apodittica contestazione, che non si fa carico delle ragioni complessive di quel pluridecennale orientamento, al quale invece stima il Collegio doveroso ed opportuno assicurare continuità anche in questa sede.

5. – In conclusione:

– nessun esito diverso, neppure sull’entità della liquidazione delle spese (le quali ultime sarebbero spettate anche solo per lo studio della controversia, evidentemente presupposto dalla partecipazione alla discussione orale, come pure per quest’ultima), avrebbe mai potuto avere la trattazione del ricorso originario e la disamina dei motivi di censura della sentenza di merito quand’anche fosse stata espressamente dichiarata la tardività del controricorso;

– tale tardività non ha quindi inficiato la ritualità della partecipazione al giudizio di legittimità, quanto alle attività in concreto svolte, da parte del controricorrente ed a prescindere dal fatto che in tali precisi termini essa sia stata o meno oggetto di esplicita eccezione o contestazione ad opera del ricorrente medesimo;

– una simile condizione processuale, benchè sussistente, non ha quindi avuto alcuna efficacia causale o determinante sull’esito del giudizio di legittimità: e quindi già solo in astratto il prospettato errore revocatorio non può configurarsi come decisivo e non può dar luogo allora all’invocata revocazione.

6. – Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente soccombente, in relazione al valore effettivo della controversia; ma non vi è luogo a provvedere quanto ai rapporti tra il ricorrente medesimo e l’altro intimato, che qui non ha svolto attività difensiva.

7. – Deve, infine, trovare applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in terna di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante integralmente soccombente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna M.F. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Allianz spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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