Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14959 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. un., 07/07/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 07/07/2011), n.14959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f –

Dott. LUPI Fernando – Presidente di sezione –

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2436/2011 proposto da:

B.R., M.A., MA.AN., M.

A., le ultime due anche nella qualità di eredi di B.

I., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 58, presso lo

studio dell’avvocato MOLINO Claudia, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati STANCANELLI GIUSEPPE, STANCANELLI ANTONIO,

per delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA AREA FIORENTINA, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43,

presso lo studio dell’avvocato LORENZONI Fabio, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PARLAPIANO GERMANA, per delega in

calce al controricorso;

REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D’ITALIA 102,

presso lo studio dell’avvocato MOSCA GIOVANNI PASQUALE, rappresentata

e difesa dall’avvocato VINCELLI GIUSEPPE, per delega in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 164/2010 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 30/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/06/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE;

uditi gli avvocati Giuseppe STANCANELLI, Guido MELONI per delega

dell’avvocato Fabio Lorenzoni, Giovanni Pasquale MOSCA per delega

dell’avvocato Giuseppe Viriceli;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di intesa tra Regione Toscana, Provincia di Firenze, Consorzio di Bonifica della Piana di Sesto Fiorentino e Comune di Signa, per la realizzazione di impianto idrovoro sul bacino dell’Ombrane Pistoiese e con cassa di espansione realizzanda sulla proprietà di I. e B.R., Al., A., Ma.An., venne disposta prima l’occupazione d’urgenza e poi, con decreto 2.7.2002, l’espropriazione dei relativi terreni agricoli determinandosi l’indennità provvisoria in Euro 305.753,84 e quella definitiva in Euro 329.425,25. Gli espropriati adirono il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche lamentando la indebita parametrazione del valore dei fondi, da ragguagliare a quello di orto irriguo, e la mancata corresponsione della maggiorazione del 50% sul valore stesso, stante l’irrisorietà della indennità offerta e la impossibilità di procedere alla cessione volontaria.

Il Tribunale Regionale, con sentenza 5.12.2008, dichiarata la legittimazione passiva della sola Regione, ha determinato in Euro 500.346,54 l’indennità dovuta ed ha liquidato lo spettante per indennità da occupazione legittima e per danno alla proprietà relitta, procedendo a condannare la Regione a pagare agli attori 2/3 delle spese ed a condannare costoro a versare le spese sostenute dalla Provincia.

La sentenza venne appellata dagli interessati e, costituitisi Regione Toscana, Consorzio di Bonifica e Provincia di Firenze, la prima anche proponendo impugnazione incidentale per far riconoscere la legittimazione passiva del Consorzio, il TSAP con sentenza 30.11.2010 ha rigettato gli appelli ed ha condannato gli appellanti alla refusione delle spese a beneficio della Regione e questa al rimborso delle spese in favore del Consorzio, compensando le spese tra appellanti principali, Consorzio e Provincia, Nella motivazione della pronunzia, il Tribunale Superiore ha osservato, per quel che ancora rileva:

che la pretesa degli appellanti di vedersi riconoscere la maggiorazione del 50% per la irrisorietà della indennità offerta era basata sulla invocazione della sentenza 11782 de 2007 della Cassazione, che, contrariamente a quanto opinato, riguardava il diritto della L. n. 865 del 1971, ex art. 17, alla maggiorazione (triplicazione) a beneficio dei proprietari diretto coltivatori destinatari di offerta incongrua, nel mentre i proprietari non coltivatori ricadevano nella disciplina dell’art. 12 la quale contemplava solo la facoltà di addivenire alla cessione con la maggiorazione “non superiore” al 50%;

che ciò era confermato dalla sentenza 12771 del 2007 della Cassazione,afferente il diritto alla maggiorazione per irrisorietà della offerta, irrisorietà non verificatasi nella specie, ove era stata riconosciuta una somma superiore di oltre il 40% della provvisoria;

che in ordine alla decisione sulle spese, doveva rilevarsi che la condanna degli espropriati a sostenere le spese della Provincia di Firenze era determinata dal fatto che tale Ente, ancorchè partecipe del protocollo d’intesa, era accertato essere estraneo agli atti espropriativi delegati.

Per la cassazione di tale sentenza B.R., M. A., Al. ed An. hanno proposto ricorso il 21.1.2011 al quale hanno resistito la Regione Toscana e il Consorzio con controricorsi del 23.2.2011. I ricorrenti ed il Consorzio hanno depositato memorie finali e tutti i difensori hanno discusso oralmente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che le censure esposte in ricorso siano prive di fondamento e che, come ammesso dal difensore dei ricorrenti in discussione orale, non sussistano le condizioni processuali per porre un problema di applicazione del nuovo quadro normativo scaturito dalla assai recente decisione n. 181 del 2011 della Corte Costituzionale: difetta infatti la contestazione del criterio adottato o dello stesso quantum della indennità di esproprio liquidata ma viene solo invocata la applicazione della maggiorazione del 50% di cui alla L. n. 865 de 1971, art. 12.

Ebbene, con il primo motivo ci si duole del fatto che, pur essendo esatto che l’invocata sentenza di questa Corte 11782 del 2007 si riferiva alla sola maggiorazione della L. n. 865 del 1971, ex art. 17, nondimeno il TSAP abbia minimizzato la portata del principio generale per il quale di fronte ad una indennità assolutamente inadeguata, come nella specie, sussiste il diritto alla maggiorazione del 50% non essendo stato possibile pervenire alla relativa maggiorazione in sede di stipula della cessione volontaria.

Il motivo espone censure non condivisibili.

La triplicazione dell’indennità spetta, ovviamente, e come ammette parte ricorrente, solo al proprietario diretto coltivatore (Cass. 11782 del 2007 citata e 19635 del 2005).

L’irrisorietà dell’indennità offerta quale ragione per incrementare l’indennità da riconoscere è stata, storicamente, correlata alla scelta di non applicare la decurtazione del 40% ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, ed è quindi criterio predicabile solo per gli espropri delle aree edificabili (Cass. 12771 del 2007 inesattamente invocata). E’ nondimeno sostenibile che così come la decurtazione possa essere esclusa, anche la quota di maggiorazione debba essere concessa le volte in cui la cessione volontaria, che di essa è condizione, sia stata impedita dall’irrisorietà della base di calcolo della indennità offerta.

Ma giova subito rilevare che nell’ambito di applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 12, la stessa previsione di maggiorazione del 50% per la cessione volontaria non è beneficio spettante automaticamente al cedente, e pertanto suscettibile di applicazione figurativa quale sanzione della scelta maliziosa dell’Amministrazione nel non addivenire alla cessione, ma è solo oggetto di una scelta concordata tra le parti, che possono fissare maggiorazione di percentuale inferiore.

Queste S.U. con sentenza n. 24761 del 2009 hanno infatti precisato che deve essere considerata, come fatto dalla Corte in più occasioni, la peculiarità della maggiorazione in discorso, delineante alla stregua della chiara disposizione, nulla più che il tetto massimo del 50% della maggiorazione proponibile in sede di cessione volontaria, evidenziandosi la netta diversità testuale nella distinta previsione della triplicazione della indennità spettante per il caso di cessione volontaria del proprietario diretto coltivatore (Cass. n. 19635 del 2005 e n. 11782 del 2007); nè, ha aggiunto la pronunzia del 2009, il richiamo contenuto nella L. n. 385 del 1980, art. 1, comma 3, (comma non inciso dalla decisione 223/83 della Corte Costituzionale) alla maggiorazione del 50 per cento ha costituito una sostituzione della previsione di tetto con una previsione di percentuale fissa, essendo evidente che quel richiamo aveva il solo intento di rendere operativa quella maggiorazione, per come regolata e preesistente, sia sull’acconto sia sul (mai intervenuto) conguaglio della indennità concordata. La nuova previsione del corrispettivo della cessione volontaria contenuta nel D.P.R. 327 del 2001, art. 45, comma 2, lett. C, appare insuperabilmente eloquente della scelta di un aumento in percentuale fissa (“..Il corrispettivo dell’atto di cessione….se riguarda un’area non edificabile è calcolato aumentando del cinquanta per cento l’importo dovuto ai sensi dell’art. 40, comma 3”): e, prosegue la pronunzia di queste Sezioni Unite, tale chiarezza nella introduzione di una nuova disciplina attesta il suo valore innovativo rispetto a quella preesistente e regolante per i precedenti trenta anni il corrispettivo della cessione; la brevità del termine per convenire la cessione e la assenza di regole di una definizione consensuale sono dati assai poco significativi e di scarsa conferenza, posto che la semplicità e celerità del meccanismo negoziale (una proposta dell’espropriante di addivenire a cessione applicando una maggiorazione percentuale sulla indennità provvisoria ed una tempestiva accettazione dell’espropriando) nè revoca in dubbio la libertà dell’espropriando di accettare nè frustra le funzioni premiali (essendo l’eventuale accettazione il segno evidente della scelta consapevole e “di convenienza” del privato) o le finalità accelerazione dello stesso istituto (nulla autorizzando a ritenere che la non fissità della maggiorazione abbia assunto un ruolo disincentivante delle cessioni).

Sulla base di tale premessa, e nel quadro dell’applicazione ratione temporis del più volte citato art. 12, resta quindi acclarata la inconsistenza della ipotesi della spettanza “riparatoria” della intera maggiorazione in sostituzione dell’importo che sarebbe spettato in sede di cessione: se non vi è alcun diritto alla maggiorazione del 50% ove si intraprenda la strada della negoziazione di fronte ad una non irrisoria indennità offerta, e se è rimessa alla contrattazione la concreta sua determinazione, ne consegue che all’espropriato che deduca e provi la irrisorietà della somma offerta in sede di determinazione della indennità provvisoria spetta soltanto il diritto ad invocare ed ottenere un equivalente della maggiorazione perduta il cui ammontare sia comunque contenuto nell’ambito della massima percentuale della maggiorazione ma che, lungi dall’individuarsi con automaticità nell’importo massimo, sarà affidato alla determinazione perequativa del giudice.

Nella specie il TSAP ha radicalmente negato ingresso alla richiesta di maggiorazione – assorbendo pertanto per implicito ogni possibilità di accordarla in percentuale diversa ed inferiore a quella del 50% – sull’esatto rilievo della non irrisorietà della indennità provvisoria a suo tempo offerta (Euro 305.753), la quale, ove fosse stata accettata come base della cessione volontaria e quindi fosse stata incrementata dell’intero ammontare possibile, avrebbe condotto a somma (Euro 458.000) assai prossima a quella determinata dal TRAP come spettante (Euro 500.346), in tal guisa emergendo che detta indennità offerta era certamente non adeguata al valore reale ma che essa era – altrettanto certamente – non irrisoria nè inattendibile. E poichè tale è la “qualità” negativa della offerta perchè si possa ipotizzare l’applicazione sostitutiva- sanzionatoria della maggiorazione (in tutto o in parte) spettante per la denegata cessione, ne consegue che anche per tal verso la sentenza impugnata appare immune da censure.

Con riguardo al secondo motivo, infine, esso appare inammissibile per mancata comprensione della affermazione del TSAP. Essa infatti era afferente la soccombenza nella vocatio in judicio di un Ente (il Consorzio) che è stato ritenuto motivatamente non legittimato a resistere alla domanda di pagamento della giusta indennità.

La parte ricorrente dovrà sostenere le spese di giudizio delle due parti controricorrenti.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, tra loro in solido, a corrispondere le spese di giudizio, determinate per la Regione Toscana in Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge e, per il Consorzio di Bonifica, in Euro 6.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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