Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14957 del 14/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/07/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 14/07/2020), n.14957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22583 R.G. anno 2018 proposto da:

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., elettivamente domiciliata in

Roma, via Antonio Bosio 2, presso l’avvocato Massimo Luconi da cui

è rappresentata e difesa;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l.;

– intimato –

avverso il decreto n. 206/2018 del Tribunale di Pescara, depositato

il 29/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 6/3/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con ricorso L. Fall., ex art. 98, Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. proponeva opposizione avverso il rigetto della propria domanda di ammissione al passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l.. L’istante deduceva di essere creditrice nei confronti della fallita per la complessiva somma di Euro 362.666,23, da collocarsi in rango chirografario, per i saldi debitori di un conto corrente e di due conti anticipi.

2. – In esito al giudizio, in cui si costituiva la curatela fallimentare, il Tribunale di Pescara rigettava l’opposizione allo stato passivo.

3. – Banca Monte dei Paschi di Siena ha impugnato per cassazione il decreto pronunciato dal Tribunale abruzzese: ha fatto valere due motivi. Il fallimento (OMISSIS) non ha svolto difese.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo è lamentata la violazionè falsa applicazione del t.u.b., art. 119,artt. 1832,2697,2712 e 2719 c.c.. La censura ha ad oggetto l’affermazione del giudice dell’opposizione allo stato passivo, secondo cui la banca non avrebbe assolto al proprio onere probatorio con riferimento alle competenze che si sarebbero maturate sul conto anticipi n. (OMISSIS) e sul conto (OMISSIS), di anticipazioni su ricevute bancarie. In particolare, secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe

impropriamente assunto che con riferimento ai predetti rapporti la banca aveva prodotto delle scritture interne, in parte illeggibili, e prive di efficacia probatoria. Viene osservato, in proposito, che le stampe delle scritture contabili della banca costituivano riproduzioni meccaniche dei supporti magnetici estratti dal sistema informatico dell’istituto e che gli estratti conto non sono copie fotografiche o fotostatiche di scritture originali esistenti ma costituiscono, piuttosto, la stampa di una elaborazione computerizzata effettuata dal sistema contabile della banca stessa. Si deduce, ancora, che il disconoscimento contro tali riproduzioni sarebbe disciplinato dall’art. 2712 c.c.. E’ poi rilevato che la contestazione degli estratti conto debba essere specifica e che, nella fattispecie, quella giudiziale risultava essere tardiva in quanto avvenuta ben oltre il termine contrattualmente previsto. Viene inoltre contestato l’assunto, contenuto nel decreto impugnato, secondo cui con riferimento al conto anticipi la “fonte documentale primaria” sarebbe costituita dal saldaconto: è spiegato, infatti, che la banca aveva provveduto alla produzione di quanto occorrente per dar prova il proprio credito (richieste di anticipo, fatture e contabili bancarie).

Col secondo mezzo è lamentata la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. Deduce la banca di aver prodotto, fin dalla propria domanda di ammissione al passivo, oltre all’estratto conto di chiusura del conto anticipi n. (OMISSIS), anche le richieste di anticipazione su fattura: era quindi errata l’affermazione, contenuta nel decreto impugnato, secondo cui il credito di essa banca risultava essere documentato dal solo saldaconto.

2. – I due motivi sono inammissibili.

Essi investono l’apprezzamento di fatto del giudice di merito circa il valore probatorio degli elementi documentali oggetto di acquisizione processuale.

Questo tema non inerisce, però, alla denunciata violazione delle norme sull’onere probatorio: infatti, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107).

Nè paiono concludenti le deduzioni svolte con riguardo al valore documentale degli scritti portati all’esame del giudice dell’opposizione.

L’assunto della banca istante, per cui le “stampe interne” e le “scritture interne” di cui alla pag. 8 del ricorso costituirebbero riproduzioni informatiche ex art. 2712 c.c., e integrerebbero, dunque, dei veri e propri estratti conto, non emerge in alcun modo dal provvedimento impugnato. Sul punto si delinea un evidente difetto di autosufficienza, dal momento che il ricorso non reca alcuna puntuale indicazione circa il contenuto dei documenti di cui trattasi: carenza, questa, che non consente alla Corte una compiuta comprensione della censura e non le permette conseguentemente di apprezzare la decisività della medesima. Si osserva, peraltro, come sia destituito di fondamento, in diritto, il rilievo circa la tardività delle contestazioni degli estratti conto che fossero stati già comunicati al fallito e che questi non abbia contestato: e ciò in quanto la banca non può pretendere di opporre al curatore, che è terzo, gli effetti che, ex art. 1832 c.c., derivano, tra le parti del contratto, dall’approvazione anche tacita del conto da parte del correntista, poi fallito, e dalla di lui decadenza dalle impugnazioni (Cass. 4 giugno 2019, n. 15219).

Le deduzioni della ricorrente sono, del resto, pure scarsamente intellegibili: dopo aver dibattuto dell’onere di contestazione degli estratti conto, la banca svolge, infatti, delle argomentazioni intese a spiegare la ragione della mancanza dei medesimi (cfr. pag. 9, ultimo capoverso, e s.). E’ qui appena il caso di rammentare che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata, dovendo avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, devono contenere l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero delle lamentate carenze di motivazione (Cass. 25 settembre 2009, n. 20652; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259).

In ogni caso, poi, le doglianze formulate da Banca Monte dei Paschi di Siena per dar conto della valenza probatoria della propria produzione documentale risultano essere inammissibili. Infatti, l’esame e la valutazione dei documenti di causa, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito (per tutte: Cass. 31 luglio 2017, n. 19011; Cass. 2 agosto 2016, n. 16056): ciò implica che la banca istante non si possa in questa sede dolere dell’erroneo apprezzamento che il Tribunale avrebbe fatto degli scritti portati al suo esame.

3. – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. – Non vi sono spese da liquidare, non avendo la parte intimata svolto difese.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA