Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14957 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. un., 07/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 07/07/2011), n.14957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michel – Presidente di sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto da:

B.A., B.C., B.G., B.

F., C.I., C.G., T.

G. e Z.A., elettivamente domiciliati in Roma,

Corso Vittorio Emanuele II, 18, presso lo studio legale Lessona,

rappresentati e difesi dagli avv. BIONDARO Luigi, Alessandra

Rigobello e Domenico Iaria per procura in atti;

– ricorrenti –

nei confronti di:

Procuratore Generale presso la Sezione giurisdizionale della Corte

dei conti per la Regione Veneto;

– intimato –

D.V.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Tagliamento 55, presso lo studio dell’avv. Nicola Di Pierro,

rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Trevisan per procura in

atti;

– controricorrente –

V.L., elettivamente domiciliato in Roma, via F.

Confalonieri 5, presso lo studio dell’avv. Luigi Manzi, rappresentato

e difeso dagli avv. Dario Donella e Stefano Aceto per procura in

atti;

– controricorrente –

A.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana

38, presso lo studio dell’avv. Benito Panariti, che lo rappresenta e

difende per procura in atti u/nitamente all’avv. Giarnpaolo

Campanini;

– resistente –

C.R. e M.C.A.;

– intimati –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/6/2011 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Sentiti gli avv. Iaria, Biondaro, Trevisan e Manzi per delega;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dr. SEPE Ennio Attilio, il quale ha

concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice

ordinario.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che, secondo quanto pacificamente affermato dalle parti, con delibera consiliare del 25/7/1996 il Comune di Verona ha istituito l’Azienda Municipale di Igiene Ambientale (AMIA) con il compito di provvedere alla raccolta, al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti;

che a distanza di pochi anni, i suoi amministratori hanno raggiunto con la srl Tesi Ambiente un accordo in forza del quale l’AMIA sarebbe divenuta socia di maggioranza della spa RE.DE, cui avrebbe conferito, per il loro sviluppo, alcuni brevetti attinenti ai rifiuti;

che a tal fine è stato concluso, in data 24/12/1999, un contratto preliminare nel quale si prevedeva l’acquisto, da parte dell’AMIA, del 51% delle azioni della RE.DE;

che il Consiglio di amministrazione dell’AMIA ha ratificato il compromesso in data 13/1/2000, approvando lo schema di contratto definitivo il successivo 30/3/2000;

che il 1/4/2000 l’AMIA si è trasformata in società per azioni;

che il 27/11/2000 è stato sottoscritto il contratto di cessione delle partecipazioni della RE.DE contro il pagamento di L. 5.202.000.000;

che il 16/2/2002 il Sindaco di Verona ha revocato il Consiglio di amministrazione dell’AMIA;

che nel dicembre 2004, la RE.DE è stata dichiarata fallita;

che in considerazione del danno derivato dalla perdita del valore della partecipazione al suo capitale sociale, il Procuratore della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale del Veneto ha convenuto in giudizio gli ex amministratori per sentirli condannare al pagamento, in favore dell’AMIA spa, di complessivi Euro 2.686.609 in conseguenza delle “condotte tenute allorquando la veste di AMIA era ancora quella di azienda speciale del Comune di Verona”; che B.A., B.C., B.G., B. F., C.I., C.G., T. G. e Z.A. hanno presentato istanza ex art. 41 cod. proc. civ., chiedendo alla Suprema Corte di voler dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice contabile, trattandosi di azione per il risarcimento del danno patito da una società per azioni che svolgeva la propria “attività in libera concorrenza ed in regime di stretto equilibrio di bilancio, senza apporti finanziari a ripiano da parte dell’azionista pubblico, che non e(ra), inoltre, titolare di diritti o poteri più ampi rispetto a quelli” di qualsiasi altro socio privato; che analoga richiesta è stata formulata da D. V.M., che ha depositato separato controricorso;

che ulteriore controricorso è stato depositato da L. V., che ha invece concluso per la giurisdizione del giudice contabile perchè l’AMIA spa era, nella sostanza, un ente pubblico con funzioni di organo necessario del Comune, in quanto gestiva un servizio pubblico essenziale, era sottoposto a penetranti poteri di controllo dell’ente locale, beneficiava del gettito di un’imposta gravante su tutti i cittadini di Verona e non aveva altri soci se non il Comune, che ne deteneva l’intero capitale sociale;

che il PG ha invece concluso per la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice contabile;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva il Collegio che in un caso di trasformazione di un ente pubblico in società per azioni, queste Sezioni Unite hanno stabilito che la sussistenza o meno della giurisdizione della Corte dei conti dipende dal momento in cui si è di verificato il danno di cui il Procuratore chiede il risarcimento (C. cass. n. 19662 del 2003);

che nel caso di specie, il danno posto a base dell’azione intrapresa dal Procuratore Regionale ha riguardato direttamente l’AMIA e si è verificato quando la stessa era già una società per azioni;

che con sentenza n. 26806 del 2009, queste Sezioni Unite hanno stabilito che spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all’azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite dei suoi amministratori o dipendenti, non essendo in tal caso configurabile, avuto riguardo all’autonoma personalità giuridica della società, nè un rapporto di servizio fra l’agente e l’ente pubblico titolare della partecipazione, nè un danno diretto di quest’ultimo;

che in considerazione di quanto sopra, va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla controversia di cui si discute;

che stante la qualità di parte in senso soltanto formale del Procuratore della Corte dei conti, non occorre provvedere sulle spese per quel che riguarda i suoi rapporti con le parti private;

che alla luce delle particolarità del caso concreto, vanno invece interamente compensate le spese di lite tra le altre parti private.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE pronunciando sul ricorso, dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e compensa le spese di lite tra le parti private.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA