Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14956 del 16/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 14956 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA
sul ricorso 5837-2010 proposto da:

SALONE DOMENICA SNLDNC52L62L331P, FRANCOLINI ANNIBALE
FRNNBL50A28L331A, LOMBARDO MICHELE LMBMHL45A31L331R,
CAMPANELLA LUDOVICO CMPLVC48M03F636T, tutti
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEI RE DI
ROMA 57, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO
2015

1720

CAPPUCCI, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LA ROSA GIACOMO, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA

Data pubblicazione: 16/07/2015

RICERCA C.F. 80185250588, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia, in
ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrente

C.S.A. – CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI TRAPANI;
– intimato –

avverso la sentenza n. 225/2009 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 23/03/2009 R.G.N. 1712/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/04/2015 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato CAPPUCCI DOMENICO;
udito l’Avvocato DI MATTEO ENRICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

5

nonché contro

3%.

R.G 5837/2010
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda di
Salone Domenica ed altri, dipendenti del Ministero dell’Istruzione, volta all’accertamento del loro
diritto all’inquadramento nella posizione C2 e nel profilo professionale acquisito all’esito della
procedura selettiva di cui al bando di concorso interno del 17/9/2001 a decorrere dall’1/10/2001,

La Corte territoriale ha sottolineato la particolarità della fattispecie rilevando che le procedure per il
passaggio dei dipendenti da una posizione all’altra all’interno della medesima area mediante
percorsi di riqualificazione ed aggiornamento , sebbene attivate attraverso un bando del datore di
lavoro, erano soggette , quanto alla portata modificativa del rapporto di lavoro conseguente al
positivo esito della selezione , alla disciplina della contrattazione collettiva (‘cui la P.A. era tenuta
a dare esecuzione ( art 2 dlgs n 165/2001 ). Ha, quindi, osservato che l’ari 13 del bando dava
esecuzione all’ari 19 del CCNL integrativo del 2000 secondo cui la decorrenza giuridica ed
economica per il personale riqualificato era da considerarsi la data di pubblicazione del bando e che
tuttavia il successivo CCNL integrativo del 2004 aveva modificato la decorrenza del superiore
inquadramento proprio con riguardo alle procedure di riqualificazione di cui era causa , come
desumibile dal preambolo del contratto , incidendo sulle clausole del bando di selezione cui
avevano partecipato i ricorrenti.
La Corte ha, pertanto, rilevato che una corretta interpretazione del nuovo contratto integrativo,
secondo cui i provvedimento di inquadramento erano definiti con l’approvazione di tutte le
graduatorie e la sottoscrizione dei contratti individuali da stipularsi entro il 31/1/2004, aveva
determinato la modifica del bando di concorso alla quale i lavoratori avevano partecipato circa la
decorrenza del superiore inquadramento con la conseguenza che non era configurabile alcun
inadempimento della P.A. avendo essa dato esecuzione alla nuova clausola negoziale
sopravvenuta.
Avverso la sentenza ricorrono i lavoratori . Resiste il Ministero . Il Collegio ha autorizzato la
motivazione semplificata.

motivi della decisione
1)Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt 1336, 1375 cc, art 68, 1 comma
, dlgs n 29/19963 come modificato dall’ari 18 dlgs n 80/1998 e dell’ari 19 del CCNL 2000.
Censurano l’affermazione della Corte secondo cui la norma del CCNI del 2003 non sarebbe una
norma di carattere generale ed astratto sulla decorrenza dell’inquadramento conseguente al

come previsto dall’ari 13 del bando, e non già ,come ritenuto dal Ministero, dall’11/2/2004

superamento delle selezioni di riqualificazione professionale, ma regolerebbe il caso concreto in
quanto volta a disciplinare proprio le procedure di riqualificazione in esame.
2)con il secondo motivo denunciano violazione dell’ad 4 del CCNL 2003.
Affermano che la norma contrattuale aveva disciplinato solo la data ultima entro la quale,
approvate le graduatorie, doveva farsi luogo alla sottoscrizione dei contratti.
Il ricorso è inammissibile in quanto risulta omessa del tutto la formulazione dei quesiti come

Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza depositata dopo il 2.3.2006, data di entrata in
vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 che ha introdotto l’articolo citato , e prima della L. n 69
/2009 ( entrata in vigore a decorrere dal 4 luglio 2009) che ha abrogato detto articolo.
E’ noto che l’art. 366 bis c.p.c., introdotto con la riforma,dispone che, nei casi previsti dall’art. 360
c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena
d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Tale quesito , richiesto a pena di
inammissibilità del relativo motivo, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve
essere formulato in maniera specifica, chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (v.
ad es. Cass. S.U. 5-1-2007 n. 36), e “deve comprendere l’indicazione sia della “regola iuris”
adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e
che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo” e “la mancanza anche di una sola delle
due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile” (v. Cass. 30-9-2008 n. 24339).
Nella fattispecie i motivi del ricorso, sebbene attengano a violazioni di legge, difettano del tutto
della formulazione del quesito di diritto.
Deve precisarsi che costituisce ius receptum l’irrilevanza che il quesito possa ricavarsi o essere
precisato dalle deduzioni svolte nell’illustrazione del ricorso (vedi Cass. S.U. 26 marzo 2007, n.
7258), siccome deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte
in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una “regula iuris” che sia, in quanto tale,
suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del
giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve
poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della
questione, l’errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazioni
del ricorrente, la regola da applicare” (Cass. S.U. n. 3519/2008).
La mancata formulazione del quesito determina l’inammissibilità del ricorso.
Le spese del presente giudizio sono poste a carico solidale dei ricorrenti soccombenti.
PQM

2

richiesto dall’art 366 bis epe

Dichiara inammissibile il ricorso , condanna i ricorrenti in solido a pagare al Ministero le spese
processuali liquidate in

e 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Roma 21/4/2015
L’estensore

Il Presid nte

Enrica-‘Antonio

Luigi

cioce

I-A-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA