Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14956 del 15/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.15/06/2017),  n. 14956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13890/2015 R.G. proposto da:

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.P.A., in persona del curatore p.t. Avv.

M.E., rappresentato e difeso dagli Avv.

D.P.B.D. e A.A., con domicilio eletto presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, via F. Cesi, n. 72;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A., rappresentata dall’Avv. Vittorio Politi, in

virtù di procura per notaio M.E. del (OMISSIS), rep. n.

(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. Ferraguto Antonio, con

domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via

Liberiana, n. 17;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2814/14

depositata il 5 maggio 2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 maggio

2017 dal Consigliere Guido Mercolino.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il curatore del fallimento della (OMISSIS) S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, illustrato anche con memoria, avverso la sentenza del 5 maggio 2014, con cui la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame da lui interposto avverso la sentenza emessa il 19 novembre 2007 dal Tribunale di Roma, recante l’accoglimento parziale dell’azione revocatoria fallimentare proposta dal ricorrente nei confronti dell’Intesa Sanpaolo S.p.a. (già Banca Intesa S.p.a.), in qualità di avente causa del Banco Ambrosiano Veneto S.p.a., con la dichiarazione d’inefficacia di una rimessa dell’importo di Lire 2.880.000 effettuata il 23 giugno 1998 sul conto corrente intestato alla società fallita, ed il rigetto della domanda per altre rimesse dell’importo complessivo di Lire 498.617.163 effettuate dalla società fallita nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;

che l’Intesa Sanpaolo ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria;

che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, osservando che, nello escludere la sussistenza della scientia decoctionis per il periodo anteriore al mese di maggio 1998, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della dichiarazione confessoria contenuta in un ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 30 ottobre 1998, in cui il Banco Ambrosiano Veneto faceva riferimento a proposte di rientro parziale avanzate dalla società fallita fin dal mese di aprile di quell’anno;

che la censura è infondata, in quanto, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, la Corte di merito non ha affatto omesso di valutare la predetta circostanza, avendola presa specificamente in considerazione, ma avendola ritenuta non provata, in virtù dell’osservazione che non era stata rinvenuta tra gli atti copia nè del ricorso per decreto ingiuntivo, nè delle missive recanti le proposte di rientro;

che il ricorrente, mentre ammette espressamente di non aver prodotto le predette missive, insiste invece sull’avvenuta produzione del ricorso per decreto ingiuntivo, precisando di averlo depositato fin dal primo grado di giudizio, ed affermando che la Corte d’appello avrebbe dovuto motivare in ordine alla discrepanza tra le risultanze di cancelleria ed il contenuto del fascicolo di parte;

che, peraltro, il mancato rinvenimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione in appello, dei documenti già prodotti in primo grado su cui la medesima parte assuma di aver fondato la propria pretesa non impedisce al giudice di appello di decidere nel merito sul gravame, non essendo egli tenuto a disporne la ricerca e in caso di esito negativo ad autorizzarne la ricostruzione, a meno che non ne venga allegato lo smarrimento, ed incombendo alla parte interessata, quando non si versi nel caso dell’incolpevole perdita, l’onere di assicurarne la disponibilità in funzione della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 3, 27/07/2016, n. 13218; 3/07/2008, n. 18237; 15/05/2007, n. 11196);

che in assenza della predetta allegazione, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’affermazione dell’inesistenza agli atti di un documento che per contro sia stato ritualmente prodotto non si traduce in un errore di giudizio della sentenza che abbia rigettato la domanda fondata su quel documento, deducibile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma in un errore di fatto, da farsi valere con l’istanza di revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, purchè ne ricorrano le condizioni (cfr. Cass., Sez. lav., 28/09/2016, n. 19174; Cass., Sez. 5, 1/06/2007, n. 12904; Cass., Sez. 3, 16/05/2000, n. 6319; Cass., Sez. 1, 17/07/1997, n. 6556);

che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

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