Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14956 del 14/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/07/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 14/07/2020), n.14956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22548 R.G. anno 2018 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Selci in Salina

14, presso l’avvocato Fabio Dauri, rappresentata e difesa

dall’avvocato Riccardo Muti de Sere;

– ricorrente –

contro

doBank s.p.a., quale rappresentante di Fino2 Securitisation s.r.l.,

elettivamente domiciliata in Roma, via Ofanto 18, presso l’avvocato

Filippo Coleine, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3050/2017 della Corte di appello di Bologna,

depositata il 28 dicembre 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 6/3/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza del 28 dicembre 2017 la Corte di appello di Bologna rigettava l’appello proposto da P.A. avverso la sentenza del capoluogo emiliano con cui lo stesso appellante era stato condannato, quale fideiussore, al pagamento della somma complessiva di Euro 105.673,95: l’importo cumulava il saldo passivo di un conto corrente ordinario e lo scoperto di un mutuo chirografario; obbligata principale, con riferimento ai nominati rapporti, risultava essere, secondo Unicredit Banca d’Impresa, che aveva agito in giudizio, AF s.r.l.. Era tuttavia controversa la riferibilità a detta società dell’operato del soggetto che aveva concluso i due contratti.

La Corte di Bologna, in sintesi, e per quanto qui rileva, osservava: che con delibera del 26 aprile 2007 F.A. aveva assunto l’incarico di consigliere della nominata società, con i poteri di ordinaria amministrazione, e che il successivo 11 maggio 2007 la medesima, in rappresentanza di AF, aveva concluso con la banca il contratto di mutuo chirografario per la somma di Euro 60.000,00, da accreditarsi sul conto corrente n. (OMISSIS), come da documento prodotto. Il giudice distrettuale ha quindi osservato come il contratto di mutuo dovesse considerarsi valido ed efficace, non essendo opponibile alla banca il limite del potere rappresentativo conferito ad F.A.; ha poi rilevato che la stipula del contratto di mutuo valeva a ratificare precedente contratto di conto corrente, su cui era stata accreditata la somma mutuata; ha pure osservato che i soci di AF, tra cui lo stesso P., si erano costituiti fideiussori della società fino l’importo di Euro 150.000,00: circostanza che appariva incompatibile con la volontà della società di non far propri gli effetti dei suddetti contratti di mutuo e di conto corrente.

2. Ricorre per cassazione P.; l’impugnazione si basa su di un solo motivo. Resiste con controricorso doBank s.p.a., in rappresentanza di Fino2 Securitisation s.r.l., la quale è subentrata a Unicredit.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – L’unico motivo di ricorso oppone la falsa applicazione dell’art. 1399 c.c. in relazione alla ratifica dei contratti conclusi dal falsus procurator in nome della società. L’istante rileva che il principio dell’apparenza deve ritenersi inoperante nel caso in cui sia individuabile una colpa inescusabile nel soggetto che versi in errore: colpa che sussiste qualora l’errore avrebbe potuto essere evitato con l’impiego della normale prudenza nella condotta degli affari ovvero con l’utilizzazione appropriata degli strumenti legali di pubblicità; osserva, in proposito, che l’atto costitutivo e lo statuto di AF avrebbero permesso all’istituto di credito di avvedersi che F.A.M. era un consigliere con poteri limitati all’ordinaria amministrazione. Il ricorrente deduce, inoltre, che i contratti di conto corrente e di mutuo richiedono per la stipula la forma scritta ad substantiam, sicchè l’effetto della ratifica non avrebbe potuto essere determinato da un comportamento concludente del dominus.

Osserva P., da ultimo, che la garanzia fideiussoria prestata dai soci dell’obbligata principale non assumeva alcuna rilevanza, in quanto la ratifica deve provenire dal soggetto che è falsamente rappresentato.

2. – Il motivo è nel complesso infondato.

La prima censura non si misura con la ratio decidendi della pronuncia impugnata: infatti, la Corte di merito non ha fondato la propria affermazione circa l’imputabilità del contratto ad AF sul principio dell’apparenza del diritto, quanto, piuttosto, sul disposto dell’art. 2475 bis c.c., comma 2, il quale prevede che le limitazioni ai poteri degli amministratori delle società a responsabilità limitata che risultano dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. Come è noto, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass. 10 agosto 2017, n. 19989).

Quanto al secondo motivo di doglianza, si impongono due notazioni: anzitutto, in punto di fatto, si osserva come, secondo quanto rilevato dalla Corte di appello, la disposizione relativa all’accreditamento sul conto corrente della somma ricevuta in mutuo emerge pacificamente da un contesto documentale (pag. 5 della sentenza, ove in proposito è richiamato il doc. n. 2 del fascicolo monitorio); in punto di diritto, poi, va ricordato che la ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta ad substantiam, stipulato da falsus procurator, non richiede che il dominus manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto, potendo la ratifica essere anche implicita, purchè sia rispettata l’esigenza della forma scritta, e risultare da un atto che, redatto per fini che sono conseguenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del dominus incompatibile con quella di rifiutare l’operato del rappresentante senza potere (Cass. 25 ottobre 2010, n. 21844; Cass. 19 maggio 2008, n. 12647): e nel caso in esame la Corte di merito, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, ha appurato che la sottoscrizione del contratto di mutuo recante la richiamata disposizione di accreditamento valesse proprio a confermare il contratto di conto corrente concluso da falsus procurator.

Il terzo dei rilievi svolti nel motivo di ricorso è poi inammissibile, in quanto le considerazioni svolte dalla Corte di merito con riguardo al perfezionamento del contratto di mutuo e alla ratifica di quello di conto corrente sono da sole idonee a sorreggere la pronuncia resa. Qualora, infatti, la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, ognuna delle quali sia idonea a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza (per tutte: Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108).

3. – Il ricorso è rigettato.

4. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2020

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