Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14955 del 15/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.15/06/2017),  n. 14955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5513-2015 proposto da:

C.P., elettivamente VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo

studio dell’avvocato MARCO MACHETTA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE MILOTTA;

– ricorrente –

contro

S.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI

291-A, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CAROLEO, che la

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

MICAELA MARIA BARBOTTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3470/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata l’1/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

premesso che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata del provvedimento;

rilevato che con sentenza n. 3470 depositata il 1 ottobre 2014 la Corte di appello di Milano ha respinto l’appello proposto da C.P. avverso la sentenza n. 16082/13 del Tribunale di Milano che l’aveva condannato a rifondere alla moglie separata S.F. la somma di Euro 27.057,75 oltre accessori;

che avverso tale provvedimento il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, resistiti dalla S. con controricorso;

considerato che il primo motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione consistito nell’erronea considerazione della presunzione di comproprietà delle somme esistenti sul conto corrente cointestato alle due parti del giudizio, siccome basata su un’inesatta valutazione del materiale probatorio acquisito in atti e della normativa applicabile alla fattispecie; che il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione di norme di diritto in tema di inclusione nella somma da restituire di prelievi effettuati sul conto;

che il terzo motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione consistito nell’omessa considerazione della deduzione difensiva secondo cui alcuni prelievi erano stati effettuati per esigenze familiari;

ritenuto che il primo motivo è inammissibile atteso che – trovando applicazione, con riguardo alla denuncia di vizio di motivazione, l’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012 – non deduce l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (Sez. U, Sentenza n. 19881 del 2014), limitandosi a lamentare l’erronea motivazione della Corte sulla valutazione delle prove acquisite e su una non meglio precisata violazione delle norme regolatrici della materia;

che il secondo motivo è inammissibile atteso che non indica, nè nella rubrica del motivo, nè soprattutto nel suo svolgimento, il principio di diritto che sarebbe stato violato dalla corte distrettuale, contenendo solo la diversa ricostruzione in fatto ritenuta dal ricorrente più appagante;

che il terzo motivo è inammissibile atteso che con esso il ricorrente si duole della omessa motivazione su circostanze che sarebbero da lui state allegate in giudizio, senza tuttavia riportare, nè specificamente indicare (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), gli atti processuali e i documenti cui fa riferimento per argomentare la fondatezza di quanto censurato, così da non consentire a questa Corte di procedere alla verifica di quanto lamentato (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012);

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 3.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

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