Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14955 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. un., 07/07/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 07/07/2011), n.14955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michel – Presidente di sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28058/2010 proposto da:

V.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO VERA

19, presso lo studio dell’avvocato NACCARATO MARIA ANTONIETTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato SAVASTANO Cosino, per delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

7472/2008 del TRIBUNALE di COSENZA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/06/2011 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

Vincenzo GAMBARDELLA, il quale chiede che la Corte dichiari la

giurisdizione del Giudice amministrativo.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che:

– il sig. V.P., secondo classificato in un concorso bandito dall’Università della Calabria per la copertura di un posto di dipendente di categoria C, ha proposto ricorso dinanzi at Tribunale di Cosenza, a norma dell’art. 700 c.p.c., lamentando che l’amministrazione dell’ateneo, anzichè procedere alla sua assunzione quale secondo classificato nella graduatoria, destinata a conservare efficacia per un periodo di ventiquattro mesi, abbia indetto un nuovo concorso per la copertura di altro analogo posto, resosi vacante a poco più di sette mesi di distanza dall’approvazione dell’anzidetta graduatoria;

– il ricorrente ha perciò chiesto che all’Università sia ordinato di provvedere al suo inquadramento nel ruolo;

– avendo l’amministrazione resistente eccepito il difetto di giurisdizione del tribunale ordinario, il sig. V. ha proposto ricorso per regolamento preventivo;

– il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria di giurisdizione del tribunale amministrativo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– queste sezioni unite hanno già avuto modo di affermare che, nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il diritto all’assunzione;

– si è però aggiunto che, ove invece la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4;

– di conseguenza, ancor di recente si è ribadito che, nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione della domanda con la quale l’interessato censuri la scelta dell’amministrazione di provvedere alla copertura di posti dirigenziali vacanti mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso in precedenza espletato, anzichè tramite l’indizione di un nuovo concorso, giacchè tale scelta è frutto di una valutazione discrezionale di fronte alla quale non può parlarsi di diritti soggettivi, ma di semplici interessi legittimi (si vedano Sez. un. 16 novembre 2009, n. 24185, e 18 giugno 2008, n. 16527, nonchè, nella stessa logica, Sez. un. 9 febbraio 2011, n. 3170);

– da tale orientamento non vi sono ragioni per discostarsi nel presente caso, di talchè deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo;

– non v’è da provvedere sulle spese del regolamento, nel quale l’amministrazione intimata non ha svolto difese.

PQM

La corte, pronunciando a sezioni unite sul ricorso, dichiara che la causa rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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