Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14954 del 21/06/2010

Cassazione civile sez. I, 21/06/2010, (ud. 01/06/2010, dep. 21/06/2010), n.14954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

K.H. (o K.), con domicilio eletto in Roma, via

G. Marcora n. 18, presso l’Avv. Faggiani Guido, rappresentato e

difeso dall’Avv. De Castro Roberta, come da procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

e di:

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI BARI; PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE

DI LECCE;

– intimati –

per l’impugnazione della sentenza del tribunale di Lecce n. 105/09

depositata in data 19 giugno 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 1 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

K.H. (o K.), cittadino del (OMISSIS), ha impugnato avanti al tribunale di Lecce la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari con la quale è stata rigettata la sua richiesta di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35.

Riservatosi la decisione sulla questione preliminare di competenza il giudice adito l’ha declinata ritenendo competente per territorio il tribunale di Bari.

Ricorre per regolamento di competenza il cittadino straniero.

Il Ministero dell’Interno ha proposto controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Il tribunale di Lecce declina la propria competenza in base alla considerazione secondo cui il disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, come modificato dal D.Lgs. n. 159 del 2008, che prevede in linea generale per le impugnazione dei provvedimenti relativi alle domande di protezione internazionale di cittadini stranieri di Paesi extra UE che “Avverso la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d’appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento e in via derogatoria che Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21, il ricorso èproposto, a pena di inammissibilità, nei quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d’appello in cui ha sede il centro”, tale deroga sarebbe applicabile unicamente per il periodo massimo entro il quale la legge consente il l’accoglienza e quindi, a mente del citato art. 20, comma 3, per venti o trentacinque giorni a seconda delle situazioni in presenza delle quali l’accoglienza è stata disposta.

L’erroneità del principio enunciato nella decisione impugnata appare evidente sol che si consideri la ratio della disposizione, che pure è stata correttamente individuata dal tribunale, che è quella di assicurare la tutela giurisdizionale al richiedente la protezione, persona inevitabilmente in disagiate condizioni esistenziali, consentendogli di adire l’autorità giudiziaria più vicina al luogo di dimora, compatibilmente con la necessità di concentrare i procedimenti presso alcuni uffici giudiziari specializzati.

Ma se tale è la ratio non vi è dubbio che l’elemento fattuale che radica la competenza per territorio in deroga a quella ordinaria è l’effettiva presenza dello straniero presso un centro di accoglienza (che il legislatore prevede comunque possa prolungarsi rispetto ai termini indicati: D.Lgs. n. 140 del 2005, art. 11 richiamato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 36), essendo per contro del tutto irrilevante che tale presenza sia contenuta nei limiti previsti dalla disposizione citata o ecceda tali limiti per decisione o tolleranza della struttura (comunque soggetta a controllo pubblico: D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 20, comma 5), dal momento che il favor mostrato dal legislatore in considerazione della difficoltà presumibili dello straniero ad accedere ad uffici giudiziari lontani dal luogo di dimora non può venir meno per il solo protrarsi di adempimenti burocratici o per l’adesione alle sue necessità di mantenimento.

Nè varrebbe osservare che la favorevole deroga alla competenza territoriale è accompagnata da una riduzione dei termini di impugnazione in quanto proprio l’assicurata vicinanza dell’ufficio competente sul gravame consente di abbreviare i termini rispetto a quelli concessi a coloro che devono accedere ad uffici in ipotesi anche lontanissimi dal luogo di dimora in quanto collegati all’ubicazione della Commissione territoriale.

Essendo pacifico in atti che al momento della proposizione del gravame il ricorrente fosse ospitato presso un centro di accoglienza sito nel distretto del capoluogo in cui è sito il tribunale adito, il ricorso deve dunque essere accolto e cassata la sentenza declinatoria della competenza. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, dichiara la competenza del tribunale di Lecce e ne cassa la pronuncia declinatoria; condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese che liquida in complessivi Euro 1.000, di cui Euro 900 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010

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