Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14954 del 15/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.15/06/2017),  n. 14954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4912-2015 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO TRIESTE

87, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA F. RAPISARDA, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G

MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato GIOVAN CANDIDO DI GIOIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA FALCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 961/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 16/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

premesso che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata del provvedimento;

rilevato che con sentenza depositata il 16 luglio 2014 la Corte di appello di Brescia ha respinto l’appello principale proposto da P.P.A. e accolto l’appello incidentale proposto da M.G.C. coarta avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, addebitando la separazione al marito;

che, avverso tale provvedimento, il P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, resistiti dalla signora M. con controricorso;

considerato che il primo motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione consistito nell’omesso esame da parte del giudice di appello del punto decisivo della controversia identificato nella reale consistenza del patrimonio della signora M.;

che il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dei canoni legali sulle presunzioni, con riferimento alla contitolarità del conto corrente con conseguente presunzione di proprietà paritaria delle somme ivi versate ed onere della prova contraria a carico della correntista signora M., onere negato dalla corte distrettuale;

che il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione delle norme in tema di acquisizione della prova testimoniale scritta del figlio, non avendo il ricorrente mai prestato consenso a tale forma di acquisizione probatoria;

che il quarto motivo di ricorso lamenta l’error in procedendo commesso dalla Corte territoriale con riferimento alle norme in tema di confessione stragiudiziale, non avendo considerato una dichiarazione resa dalla signora M. in tema di rinuncia all’assegno di mantenimento;

che il ricorrente ha depositato memoria;

ritenuto che il primo motivo è inammissibile, atteso che si risolve nella richiesta a questa Corte di legittimità di un riesame delle valutazioni riservate al giudice di merito in ordine alla “reale” consistenza del patrimonio della resistente;

che il secondo e terzo motivo sono inammissibili, per difetto di interesse: la statuizione sul punto controverso costituito dalla disponibilità delle somme depositate sui conti bancari cointestati risulta infatti sostenuta, in sentenza, sia da una ratio preliminare di natura processuale (secondo cui la allegazione del P. relativa alla disponibilità da parte della M. delle somme versate sui conti bancari ormai chiusi non può prendersi in considerazione perchè nuova), sia da altra ratio nel merito, che i due motivi sono diretti a censurare, senza che l’altra ratio processuale – di per sè idonea a sorreggere la statuizione in esame – risulti fatta oggetto di specifica censura;

che anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile, giacchè la denunciata violazione delle norme sostanziali regolanti la confessione non risulta coerente con il fatto che la sentenza impugnata non ha in alcun modo preso in esame la dichiarazione in questione; che, d’altra parte, ove mai la doglianza potesse interpretarsi come diretta a dolersi di tale omesso esame ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, essa non potrebbe comunque trovare accoglimento giacchè non risulta – nè dal ricorso nè dalla sentenza impugnata – che del contenuto di tale dichiarazione le parti abbiano discusso nel giudizio definito con la sentenza impugnata;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

 

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso in favore della resistente delle spese di questo giudizio, in Euro 5.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

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