Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14954 del 14/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/07/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 14/07/2020), n.14954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15810 R.G. anno 2018 proposto da:

V.N., elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio

43, presso l’avvocato Fabio Magnoni, rappresentato e difeso

dall’avvocato Alberto Furlani;

– ricorrente –

contro

CAF s.p.a., quale rappresentante di Alicudi SPV s.r.l., elettivamente

domiciliata in Roma, lungotevere Arnaldo da Brescia 9, presso lo

studio dell’avvocato Andrea Fioretti, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 2013/2017 della Corte di appello di Venezia,

depositata il 24/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 6/3/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione l’ordinanza ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. con cui la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da V.N.. Spiega l’odierno ricorrente che la controversia prende le mosse dal decreto ingiuntivo con cui ad esso istante era stato intimato il pagamento della somma di Euro 4.359,70.

2. – Il ricorso si fonda su ventidue motivi. Resiste con controricorso, quale cessionaria della Banca Nazionale del Lavoro, Alicudi SPV, rappresentata in giudizio da CAF s.p.a..

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi non possono che ampiamente sintetizzarsi, tenuto anche conto del numero di essi.

Il primo lamenta che la Corte di appello abbia richiamato la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 27199 del 2017 che era successiva alla notifica e al deposito dell’atto di appello; il secondo oppone l’assoluta carenza dei presupposti legittimanti il giudizio espresso dalla Corte di merito circa il non accoglimento del gravame; il terzo contesta al giudice distrettuale di aver affermato l’inammissibilità dell’appello invocando “un presunto contrasto con una propria sentenza (…) emessa, invece, per altra fattispecie e per altrui ricorso e respinto non per “inammissibilità” ma per “infondatezza” nel merito”; il quarto denuncia la “errata interpretazione del petitum e della causa petendi nel giudizio di inammissibilità”; il quinto censura la sentenza impugnata nella parte in cui aveva rilevato la mancata enunciazione dei motivi dell’impugnazione, che sarebbe smentita dalla lettura dell’atto di appello; il sesto assume essere palesemente falso quanto affermato dal giudice del gravame in merito alla tardività dell’eccezione relativa ai prelievi e quanto al fatto che “questo sia stato il motivo di reiezione in primo grado”; il settimo parrebbe replicare il contenuto del precedente; l’ottavo oppone la palese e totale violazione della dir. 2007/64/CE rilevando che sul punto sarebbe stata ignorata un’eccezione dell’appellante; il nono lamenta che sia stato violato il principio comunitario per cui nel caso di distanza di tempo tra il furto e la sua successiva scoperta, “la responsabilità della banca, salvo che dimostri il dolo e la colpa grave del cliente, retroagisce alla data effettiva del furto”; il decimo censura l’ordinanza con riguardo al tema dell’onere probatorio, che sarebbe spettato alla banca, e non al cliente; l’undicesimo verte sul rilievo per cui il presunto debitore non aveva legittimazione passiva, nemmeno in via di regresso, posto che la banca avrebbe dovuto rivolgersi al proprio istituto assicurativo; il dodicesimo denuncia che la sentenza di primo grado risulterebbe in aperto contrasto con pronunce di questa Corte, di merito e dell’A.B.F.; il tredicesimo prospetta una “illegittimità per contrasto con la ratio legis e con la voluntas legis”; il quattordicesimo imputa alla Corte di merito di aver fatto applicazione di una presunzione assoluta di colpevolezza in danno dell’odierno ricorrente; il quindicesimo prospetta che le eccezioni proposte, gli argomenti addotti e la documentazione prodotta smentivano quanto ritenuto dalla Corte di appello con riferimento al secondo motivo di appello; il sedicesimo assume essere falso e infondato il presupposto fattuale posto alla base della decisione assunta sul terzo motivo di gravame; il diciassettesimo denuncia un error in judicando sulla determinazione del quantum, nonchè l’infondatezza e la contraddittorietà della decisione; il diciottesimo contesta la violazione dell’art. 24 Cost., posto che la pronuncia di inammissibilità sembrerebbe basarsi soltanto sugli atti della controparte; il diciannovesimo è rubricato come “violazione del diritto al giusto processo civile”; il ventesimo denuncia una violazione del principio di imparzialità e “del principio etico-giuridico del favor judicis per la parte più debole in un’ottica di perequazione dei poteri in campo”; il ventunesimo propone una censura per “omessa valutazione dell’istanza di sospensiva, inammissibilità immotivata per palese presenza di consistente fumus boni juris, per totale assenza di periculum in mora e per reale pericolo di danni gravi ed irreperabili”; il ventiduesimo lamenta che il provvedimento impugnato aveva totalmente ignorato la questione principale, vertente sulla natura furtiva dei prelievi bancari e sulla pretesa, perciò indebita, della controparte.

2. – Il ricorso è inammissibile.

Esso consta di una congerie di doglianze non agevolmente comprensibili (stante anche la ristretta trattazione riservata dal ricorrente a ciascuna di esse), e sviluppate in modo non consono alla natura dell’impugnazione che si intendeva proporre (giacchè il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi: cfr. per tutte, Cass. 6 marzo 2019, n. 6519).

Ma rileva, di più, altra circostanza. Il ricorso si dirige, infatti, contro l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. della Corte di merito: ordinanza che, dopo aver scrutinato i motivi di gravame dell’odierno istante (pagg. 2 s. del provvedimento), ha escluso che l’appello avesse alcuna possibilità di essere accolto. E’ allora da ricordare che, a fronte di tale pronuncia, il ricorso per cassazione va proposto contro la pronuncia di primo grado (art. 348 ter c.p.c., comma 3). L’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione nemmeno ove si denunci l’omessa pronuncia su un motivo di gravame; lo è solamente per vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (Cass. Sez. U. 2 febbraio 2016, n. 1914), ma il ricorso non reca alcuna rituale denuncia di error in procedendo riferita al suddetto provvedimento: deduzione questa che andava formulata in modo circostanziato, richiamando le norme processuali asseritamente violate e facendo inoltre riferimento alla nullità del procedimento, o della decisione, determinata dal vizio lamentato (cfr. Cass. Sez. U. 24 luglio 2013, n. 17931; Cass. 7 maggio 2018, n. 10862).

3. – Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2020

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