Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14953 del 21/06/2010

Cassazione civile sez. I, 21/06/2010, (ud. 01/06/2010, dep. 21/06/2010), n.14953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO e PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI VARESE,

rappresentatati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, e

presso gli Uffici di questa domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi,

n. 12;

– ricorrenti –

contro

A.S.;

– intimata –

per la cassazione del decreto del giudice di pace di Varese

depositato in data 13 maggio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei

giorno 1 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Amministrazione ricorre per cassazione avverso il decreto in epigrafe con il quale è stata accolta l’opposizione proposta avverso il decreto di espulsione dell’intimata emesso in data dai Prefetto di Varese D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13.

L’intimata non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso è inammissibile per inidoneità del quesito con il quale si richiede se “sussiste violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

anche con riferimento al n. 5, stesso art.”, in spregio dunque al dettato e alla ratio dell’art. 366 bis c.p.c., posto che è stato già chiarito che “E’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale il quesito di diritto si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. (Fattispecie in cui la S.C., precisato che la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e ‘virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico-giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione, ha affermato che all’adempimento di tale onere il ricorrente – che aveva soltanto chiesto alla Corte se vi fosse stata violazione di leggi in materia di immigrazione – si era totalmente sottratto)” (Sez. 1, Ordinanza n. 19892 dei 25/09/2007).

L’inammissibilità dell’unico motivo comporta quella del ricorso. Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010

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