Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14953 del 14/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/07/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 14/07/2020), n.14953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25542-2018 proposto da:

A.G., legale rappresentante e amministratore unico della

fallita (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

MIRABELLI 34, presso lo studio dell’avvocato UGO MORELLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente-

contro

FALL. (OMISSIS) SRL, STUDIO LEGALE E COMMERCIALE MANCINI – GIULIANI,

VASSALLO FILOMENA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5021/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA

depositata il 18/7/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 6/3/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Tivoli, con sentenza del 22 giugno 2015, dichiarava il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. su istanza dell’Avv. Carlo Giuliani in proprio, dello studio legale e commerciale Mancini – Giuliani, di Filomena Vassallo e del Pubblico Ministero;

2. la Corte d’appello di Roma, a seguito del reclamo proposto da (OMISSIS) s.r.l., da un lato riteneva che il Tribunale avesse correttamente negato il rinvio richiesto per la modifica della proposta concordataria, dall’altro constatava come quest’ultima fosse inficiata da profili di criticità in punto di fattibilità giuridica, già esplicitati dal giudice di prime cure con rilievi che non erano stati fatti oggetto di impugnazione;

la Corte distrettuale osservava poi che la notifica dell’istanza di fallimento aveva raggiunto il suo scopo, dato che la debitrice si era costituita e difesa nell’ambito del giudizio prefallimentare, e di conseguenza rigettava il reclamo presentato, con sentenza del 18 luglio 2018;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) s.r.l. prospettando sei motivi di doglianza;

gli intimati fallimento (OMISSIS) s.r.l., studio legale e commerciale Mancini-Giuliani e Filomena Vassallo non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1 il primo motivo denuncia la “violazione dell’art. 111 Cost., art. 360 c.p.c., n. 3-4-5, violazione legge fallimentare, per violazione e/ o errata applicazione di norme di legge, e per obbligo di motivazione, giusto processo, diritto di difesa e contraddittorio” in quanto la corte territoriale avrebbe assunto una decisione frettolosa ed errata nei fatti accettando in automatico quanto in precedenza deciso dal primo giudice;

4.2 il secondo motivo lamenta la “violazione di legge per omessa motivazione, insufficienze, contraddittoria ovvero apparente motivazione”, in particolare con riferimento alla sequenza delle adunanze dei creditori e del voto espresso all’esito delle stesse;

4.3 il terzo motivo prospetta una “violazione di legge per avere la Corte App. omesso di decidere su tutte le domande ricorrenti, attrici”;

4.4 il quarto motivo assume la “nullità sentenza impugnata: poichè i Giudici di Appello, non hanno tenuto conto che la decisione di merito è fissata per il 5.6.2017, quantomeno dovevano sospendere fino all’esito dell’appello”;

4.5 il quinto si duole della “violazione art. 360 c.p.c., n. 5. La Corte app. non ha esaminato e deciso in vari aspetti della Istanza di sospensione e di reclamo, con carente di motivazione e riscontri, e contraddittoria nella tra motivazione e conclusioni”;

4.6 il sesto motivo di ricorso prospetta la “nullità sentenza impugnata per nullità di condanna a spese processuali: revoca condanna spese processuali, con applicazione di ufficio della sentenza n. 77 del 19.4.2018 Corte Costituzionale”;

considerato che:

5.1 tutti i motivi di ricorso risultano inammissibili perchè non si confrontano in alcun modo con la motivazione offerta dal collegio del reclamo, censurando aspetti che non trovano riscontro nel contenuto della sentenza impugnata e adducendo argomenti che non incontrano la sua motivazione;

la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), con la conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ ufficio (Cass. 20910/2017);

peraltro:

5.2 il primo motivo di ricorso intende censurare, nel contempo, aspetti sostanziali e processuali della sentenza impugnata, sotto i profili previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5;

un simile coacervo di critiche non soddisfa però l’onere previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), di articolare il ricorso per cassazione in specifici motivi riconducibili in maniera immediata e inequivocabile a una delle ragioni di impugnazione stabilite dall’art. 360 c.p.c., comma 1 (cfr. Cass. 24247/2016, Cass. 18829/2016);

il giudizio di cassazione è infatti un giudizio a critica vincolata, delimitato e condizionato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, in modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (Cass. 19959/2014);

5.3 il secondo motivo di ricorso è inammissibile, dato che si parametra al vizio di motivazione che poteva essere dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 prima che il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, limitasse tale motivo di ricorso al solo omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (Cass. 23940/2017);

nè il ricorrente si preoccupa, laddove assume il carattere apparente della motivazione, di indicare sotto quali profili la Corte distrettuale avrebbe omesso di rappresentare l’iter logico-intellettivo seguito per arrivare alla decisione;

per di più l’asserito difetto di motivazione riguarda profili inerenti lo sviluppo della procedura concordataria che non risultano essere stati portati all’attenzione del collegio del reclamo;

5.4 il quarto motivo di ricorso è inammissibile, essendo volto a censurare non già la decisione impugnata, ma, nel merito, l’ordinanza con cui la Corte distrettuale ha rigettato la richiesta di sospensione della liquidazione dell’attivo fallimentare;

5.5 il terzo e il quinto motivo, di tenore sovrapponibile, sono inammissibili, perchè l’odierno ricorrente lamenta il mancato esame da parte della Corte territoriale di alcune domande senza indicare in maniera specifica, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, il loro preciso contenuto e l’atto difensivo in cui le stesse sarebbero state presentate (Cass. 5344/2013; nello stesso senso, da ultimo, Cass. 22019/2016);

5.6 il sesto motivo di ricorso risulta inammissibile perchè, oltre a trascurare la constatazione di totale soccombenza effettuata dal giudice di merito, intende sindacare in questa sede di legittimità il potere discrezionale di compensazione attribuito dall’art. 92 c.p.c., comma 2, al giudice di merito (Cass. 12295/2001);

6. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

la mancata costituzione in questa sede delle parti intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2020.

Depositato in cancelleria il 14 luglio 2020

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