Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14953 del 01/07/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 14953 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso RG n. 1292412011 proposto
DA

SAIJA GIUSEPPE, già elettivamente domiciliato in Roma,
Viale Gorizia n. 22, presso lo studio dell’Avv. CRISTIANO
TOSCHi, ed attualmente presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. ACHILLE
GATTUCCIO, con studio in PALERMO, Via Libertà .n. 171
(fax n. 091/6263092 091 346034 e posta elettronica

avv.achilleoattuccioleoalmaiLit) come da procura a
margine del

ricorso
Ricorrente

itc-3‘)

Data pubblicazione: 01/07/2014

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CONTRO
SICILCASSA S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa

in persona dei Commissari liquidatori Avv. Mario Li-

bertini e Dott. Salvatore Furnari, elettivamene domiciliata

ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende per procura in calce al controricorso
Controricorrente
avverso la sentenza n. 1587/2010 della Corte di Appello di
PALERMO del 24.09.2010/12.11.2010 (RG n. 1233/2008).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 4.06.2014 dal Cons. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS;
udito l’Avv. ACHILLE GATTUCCIO per il ricorrente;
udito l’Avv. PAOLO BOER, per delega dell’Avv. ROBERTO
PESSI, per la controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott.
CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 9 febbraio 1999 GIUSEPPE
SAIJA proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Palermo, allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della SIC!LCASSA S.p.A., insistendo
nell’ammissione del proprio credito di £. 16.000.000 in privilegio, oltre interessi e rivalutazione.

in Roma, Via Po n. 25/b, presso o studio dell’Avv.

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Premetteva di essere stato collocato in pensione quale ex
dipendente della Cassa Centrale di Risparmio V.E. (poi Sicilcassa), la quale non aveva provveduto, al mese di ottobre 1995 e a quello del 1996, a rideterminare le prestazioni

della previsione di cui all’art. 5, lett. B) del relativo regolamento dell’8 giugno 1992.
La Sicilcassa S.p.A. in LCA costituendosi contestava, in
punto di merito, la fondatezza della domanda e, in ogni caso, la natura privilegiata del credito preteso.
Il Tribunale di Palermo con sentenza del 22.02.2008 rigettava la domanda, ritenendo che il Saija non avesse fornito
la prova in ordine all’entità del credito di cui aveva chiesto
l’ammissione al passivo.
2. Tale decisione, appellata dall’originario ricorrente, è stata confermata dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 1587 del 2010, la quale ha ribadito che il Saija
non aveva provato quando e con quale grado fosse andato
in pensione, essendosi limitato ad indicare la propria anzianità di servizio senza specificare né la data di assunzione né quella del collocamento a riposo né qualifica rivestita
in tale momento, ed in assenza di qualsiasi conteggio di riferimento ai fini della determinazione dell’entità del credito.
3. Il Saija ricorre per cassazione affidandosi a due motivi.

La Sicilcassa in LCA resiste con controrocorso, illustrato

del Fondo integrativo Pensioni (FIP) a lui spettanti in forza

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con memoria ex art. 378 CPC.
3.1- Con il primo motivo il Saija lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, contestando al giudice
di appello di non avere tenuto conto dei dati forniti da esso

zione del credito, né di quelli successivamente esposti in
giudizio con la memoria ex art. 183, 5° comma, CPC e con
la memoria istruttoria ex art. 184 CPC.
Con il secondo motivo il Saija denuncia violazione falsa
applicazione degli artt. 2697 Cod. Civ., 115 e 116 CPC,
nonché degli artt. 167 e 184 CPC..
Al riguardo rileva che la controparte soltanto con la comparsa conclusionale dell’8.05.2006 per la prima volta aveva
dedotto che esso ricorrente non avrebbe provato i fatti esposti nell’atto di opposizione sui quali fondare il proprio
diritto a percepire quanto richiesto, mentre nella comparsa
di risposta del 29.11.1999 la stessa Sicilcassa aveva affermato espressamene che il Saija aveva un’anzianità di 39
anni e 8 mesi. L’eccezione della Sicilcassa, ad avviso del
ricorrente, è quindi tardiva ed inammissibile.
3.2. Gli esposti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
La Corte territoriale, correttamente applicando il riparto
probatorio, ha posto a carico del ricorrente in opposizione
l’onere di dedurre e provare l’esistenza di un credito certo,

ricorrente nella fase di avvio del procedimento di verifica-

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liquido ed esigibile. Né le contestazioni in fatto del ricorrente in questa sede smentiscono le carenze di allegazione e probatorie rilevate dal giudice di appello in ordine agli elementi indispensabili per l’accertamento del diritto e

dell’eccezione non ha pregio, in quanto il titolo
dell’insinuazione al passivo risulta contestato fin dalla fase
di verifica.
Nella situazione così delineatasi di carenza della prova degli elementi di fatto correttamene la Corte di merito ha ritenuto che la richiesta consulenza tecnica di ufficio avesse
una finalità meramente esplorativa e non potesse avere
quindi ingresso.
4. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va
rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese de4resente giudizio, che liquida in €
100,00 per esborsi ed € 4000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno
2014.

la sua quantificazione, mentre l’assunto circa la tardività

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