Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14952 del 21/06/2010

Cassazione civile sez. I, 21/06/2010, (ud. 01/06/2010, dep. 21/06/2010), n.14952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.T., con domicilio eletto in Roma, viale Carso n. 23,

presso l’Avv. Maria Rosaria Damizia che lo rappresenta e difende

unitamente all’Avv. Iacono Giovanni, come da procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE DI GORIZIA PER IL

RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO, COMMISSIONE NAZIONALE PER

IL DIRITTO D’ASILO;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Trieste n.

72/09 depositata in data 14 maggio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 1 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.T., cittadino pakistano, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stato rigettato il reclamo avverso la sentenza del Tribunale che ha respinto l’impugnazione del decreto della Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Gorizia che non aveva accolto la domanda di riconoscimento dello status di protezione internazionale del ricorrente.

L’amministrazione non ha svolto difese.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10 e che deve essere esaminato alla luce del quesito con cui si chiede di affermarsi il principio secondo cui la Commissione territoriale prima e il tribunale poi avrebbero dovuto motivare in ordine alla impossibilità di reperire un interprete della lingua originaria dello straniero e non limitarsi alla traduzione in lingua inglese è inammissibile dal momento che la questione non è stata affrontata dalla corte d’appello per cui o si tratta di questione nuova oppure l’omissione avrebbe dovuto essere censurata sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c., previa indicazione delle modalità con cui la censura sarebbe stata proposta.

Inammissibile è anche il secondo motivo con il quale si deduce violazione dell’art. 10 Cost. per avere la Corte d’appello rigettato la domanda di riconoscimento del diritto di asilo costituzionale garantito dall’art. 10 citato dal momento che nessun accenno a tale domanda si rinviene nella sentenza impugnata.

Ugualmente inammissibile è il terzo motivo con cui si deduce violazione dell’art. 116 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto non provata la persecuzione personale del ricorrente dopo aver negato ingresso ai documenti in lingua inglese prodotti dal ricorrente in quanto di una tale affermazione non è traccia nella motivazione.

Manifestamente infondato è infine il quarto motivo con cui si censura la ritenuta insussistenza di persecuzioni personali a carico del ricorrente nel paese d’origine dal momento che, per contrastare la valutazione in fatto compiuta dal giudice del merito, vengono genericamente citati altri documenti senza che dal sommario riferimento agli stessi possano desumersi elementi per ritenere incongrua o illogica la motivazione contestata.

Il ricorso deve dunque essere rigettato. Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA