Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14952 del 21/06/2010
Cassazione civile sez. I, 21/06/2010, (ud. 01/06/2010, dep. 21/06/2010), n.14952
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.T., con domicilio eletto in Roma, viale Carso n. 23,
presso l’Avv. Maria Rosaria Damizia che lo rappresenta e difende
unitamente all’Avv. Iacono Giovanni, come da procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE DI GORIZIA PER IL
RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO, COMMISSIONE NAZIONALE PER
IL DIRITTO D’ASILO;
– intimati –
per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Trieste n.
72/09 depositata in data 14 maggio 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 1 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.T., cittadino pakistano, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stato rigettato il reclamo avverso la sentenza del Tribunale che ha respinto l’impugnazione del decreto della Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Gorizia che non aveva accolto la domanda di riconoscimento dello status di protezione internazionale del ricorrente.
L’amministrazione non ha svolto difese.
La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10 e che deve essere esaminato alla luce del quesito con cui si chiede di affermarsi il principio secondo cui la Commissione territoriale prima e il tribunale poi avrebbero dovuto motivare in ordine alla impossibilità di reperire un interprete della lingua originaria dello straniero e non limitarsi alla traduzione in lingua inglese è inammissibile dal momento che la questione non è stata affrontata dalla corte d’appello per cui o si tratta di questione nuova oppure l’omissione avrebbe dovuto essere censurata sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c., previa indicazione delle modalità con cui la censura sarebbe stata proposta.
Inammissibile è anche il secondo motivo con il quale si deduce violazione dell’art. 10 Cost. per avere la Corte d’appello rigettato la domanda di riconoscimento del diritto di asilo costituzionale garantito dall’art. 10 citato dal momento che nessun accenno a tale domanda si rinviene nella sentenza impugnata.
Ugualmente inammissibile è il terzo motivo con cui si deduce violazione dell’art. 116 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto non provata la persecuzione personale del ricorrente dopo aver negato ingresso ai documenti in lingua inglese prodotti dal ricorrente in quanto di una tale affermazione non è traccia nella motivazione.
Manifestamente infondato è infine il quarto motivo con cui si censura la ritenuta insussistenza di persecuzioni personali a carico del ricorrente nel paese d’origine dal momento che, per contrastare la valutazione in fatto compiuta dal giudice del merito, vengono genericamente citati altri documenti senza che dal sommario riferimento agli stessi possano desumersi elementi per ritenere incongrua o illogica la motivazione contestata.
Il ricorso deve dunque essere rigettato. Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.
PQM
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010