Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14952 del 14/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/07/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 14/07/2020), n.14952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25502-2018 proposto da:

IMMOBILIARE PILA VECCHIA SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHINOTTO 1,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO MINUCCI che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ANTONIO GIROLAMO ALBARELLO,

PATRIZIA SPAZZINI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore

fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO MENEGHINI;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2555/2018 del TRIBUNALE di VICENZA, depositato

il 6/6/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 6/3/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il giudice delegato al fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione non ammetteva al passivo della procedura il credito di Euro 8.906 vantato da Immobiliare Pila Vecchia s.r.l. a titolo di canoni di locazione non pagati in accoglimento dell’eccezione di compensazione totale sollevata dal curatore, tenuto conto dell’esistenza di maggiori crediti in capo alla società fallita;

2. il Tribunale di Vicenza, con decreto del 6 giugno 2018, rigettava l’opposizione proposta da Immobiliare Pila Vecchia s.r.l. in considerazione dell’esistenza e dell’esigibilità di due voci di controcredito, costituite l’una da mancati conferimenti per Euro 127.306,74, l’altra da rimesse per complessivi Euro 165.000 effettuate dalla fallita in favore dell’opponente per causali fittizie ed aventi natura sostanziale di finanziamenti;

3. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso Immobiliare Pila Vecchia s.r.l. prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione;

entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

4.1 il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale di accertamento di pretesi controcrediti e l’assunzione della decisione sulla base di un’eccezione riconvenzionale non proposta: il Tribunale avrebbe evitato di prendere posizione sull’eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale presentata dalla curatela con la comparsa di risposta e, senza fornire al riguardo alcuna motivazione, avrebbe trattato la domanda avversaria di accertamento del credito e conseguente compensazione quale mera eccezione piuttosto che come domanda; in questo modo il collegio dell’opposizione avrebbe violato la prima parte dell’art. 112 c.p.c., tralasciando di esaminare l’eccezione sollevata dall’opponente, e nel contempo avrebbe modificato la domanda avversaria in eccezione, contravvenendo al disposto della seconda parte della norma;

4.2 il motivo è inammissibile;

il curatore non ha l’onere di riproporre nel giudizio di opposizione allo stato passivo un’eccezione in senso stretto già sollevata e accolta nella fase sommaria (Cass. 6522/2017);

nel caso di specie lo stesso ricorrente ha dato atto (a pag. 4) che in sede di verifica dello stato passivo il curatore aveva proposto l’esclusione “eccependo la compensazione totale”;

dunque, quand’anche l’eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta in sede di opposizione fosse risultata – previa qualificazione della difesa quale domanda piuttosto che come eccezione riconvenzionale – fondata, il Tribunale avrebbe dovuto comunque vagliare l’eccezione riconvenzionale già proposta dal curatore in sede di verifica dello stato passivo e rimasta così acquisita al processo;

ne consegue l’inammissibilità della critica per mancanza di interesse, posto che il mancato esame dell’eccezione di inammissibilità non ha arrecato alcun pregiudizio al diritto di difesa dell’opponente, in quanto anche un eventuale accoglimento di tale eccezione non avrebbe impedito poi di prendere in considerazione l’eccezione di compensazione già sollevata dal curatore;

5.1 il secondo mezzo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per assenza di motivazione e/o motivazione apparente: in tesi di parte ricorrente non sarebbe possibile individuare i motivi per cui il Tribunale ha deciso di ritenere esigibili due dei controcrediti dedotti dalla curatela, giacchè la motivazione non contiene alcuna spiegazione al riguardo nè alcun riferimento ai fatti e agli argomenti esposti dalle parti per sostenere o negare l’esistenza di tali diritti;

5.2 il motivo è manifestamente fondato;

il Tribunale ha valutato le pretese creditorie della procedura limitandosi a constatare l’esistenza di un primo credito di Euro 127.306,74 “per mancati conferimentì e di un secondo credito di Euro 165.000 “per rimesse effettuate sulla base di causali fittizie, ma in realtà prive di una concreta, giustificazione” e da considerarsi quindi come “finanziamenti fatti dalla (OMISSIS) alla Immobiliare Pila Vecchia”;

nulla di più è stato spiegato, pur nel netto contrasto fra le parti, sulle ragioni per cui si dovesse ritenere che Immobiliare Pila Vecchia s.r.l. non avesse provveduto ai conferimenti per la cifra individuata e sui motivi che inducevano a ritenere fittizie le causali delle rimesse effettuate, con la conseguente attribuzione all’erogazione della natura di finanziamento;

la natura di decreto motivato del provvedimento da rendere non giustificava l’utilizzo di una motivazione così succinta;

in vero la motivazione del decreto, ove necessaria come nel caso di specie L. Fall., ex art. 99, comma 11, non dev’essere ampia come quella della sentenza, nè succinta, come quella dell’ordinanza, ma può ben essere sommaria, nel senso che il giudice, senza ritrascriverli nel decreto, può limitarsi a indicare quali elementi, tra quelli indicati nell’istanza che lo ha sollecitato, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, essendo comunque tenuto, in ottemperanza all’obbligo di motivazione impostogli dall’art. 111 Cost., comma 6, a dar prova, anche per implicito, di aver considerato tutta la materia controversa (Cass. 16856/2017, Cass. 21800/2013, Cass. 14390/2005); il che significa che il giudicante, pur essendo chiamato a redigere un decreto motivato, non può omettere di tenere in considerazione l’intera regiudicanda (limitandosi a considerare solo i motivi che gli aggradano) nè di rappresentare l’iter logico-intellettivo seguito per arrivare alla decisione, ma può rendere percepibile il fondamento della statuizione assunta anche solo indicando – con una motivazione concisa e non necessitante di espliciti riferimenti a tutte le argomentazioni, allegazioni e prospettazioni delle parti – gli elementi, di fatto e diritto, tra quelli portati al suo giudizio che lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento stesso;

la motivazione del provvedimento impugnato non ha simili caratteristiche – perchè afferma l’esistenza dei due crediti vantati dalla curatela limitandosi a indicare il loro titolo, senza però dare prova di aver apprezzato l’intera materia controversa, manifestare le ragioni poste a fondamento della decisione assunta e rappresentare in alcun modo l’iter logico-intellettivo seguito dal giudice per arrivare alla decisione – e risulta quindi intrinsecamente ed oggettivamente inidonea ad assolvere la funzione sopra rappresentata;

una simile motivazione risulta così ben al di sotto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile, fra l’altro, nell’ipotesi di motivazione apparente, che ricorre allorchè la stessa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 22232/2016);

tale error in procedendo comporta la nullità del decreto impugnato, che andrà dunque cassato con rinvio al Tribunale di Vicenza, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità;

6. rimane assorbito l’ultimo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1243 c.c., in quanto la compensazione sarebbe stata disposta in assenza dei presupposti di cui all’art. 1243 c.c., commi 1 e 2.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Vicenza in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2020.

Depositato in cancelleria il 14 luglio 2020

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