Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14952 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. un., 07/07/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 07/07/2011), n.14952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19629/2010 proposto da:

D.G.C., S.M., A.T., V.

D., G.G., C.M.L., S.

S., L.P., V.L.D.E., N.

M.D., A.B., V.M.

G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo

studio dell’avvocato PLACIDI ALFREDO, rappresentati e difesi

dall’avvocato CAPUNZO Raffaello, per deleghe a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, MINISTERO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona

dei rispettivi Ministri pro tempore, A.R.A.N. – AGENZIA PER LA

RAPPRESENTANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

4877/2008 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di ROMA;

udito l’avvocato Guglielmo CONCA per delega dell’avvocato Raffaello

Capunzo;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/03/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale Dott. Raffaele

CENICCOLA, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte, in

camera di consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice

ordinario, con le statuizioni di legge.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso notificato al T.a.r. Lazio V.M.G. ed altri dipendenti della Pubblica amministrazione trascritti in epigrafe chiedevano l’annullamento: a) della nota del 7.3.2008 a firma del direttore del Servizio affari legali e contenzioso del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; b) di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o connesso con quello che precede, comunque lesivo dei diritti dei ricorrenti tra cui, per quanto di ragione: 1) l’atto di indirizzo emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite del Ministero per le Riforme ed Innovazioni della Pubblica amministrazione ed inviato all’Aran in data 7 maggio 2007; 2) le note a firma del Presidente dell’Aran del 21 e 22 maggio 2007, della quale si dava per la prima volta conto sempre nella nota suddetta sub a);

3) la nota a firma del Ministro per le Riforme ed Innovazioni nella Pubblica amministrazione, anch’essa indicata nella nota impugnata sub a); 4) l’ipotesi di C.C.N.L. Comparto Ministeri del 14.7.2007.

Chiedevano, altresì, l’accertamento e la declaratoria del diritto a vedersi riconosciuta la qualifica di vice-dirigenti previa obbligatoria attuazione, a cura delle convenute Amministrazioni, della separata area della vice-dirigenza, così come normativamente prevista con decorrenza economica e giuridica dall’entrata in vigore della sua legge istitutiva (L. n. 145 del 2002), ovvero, in via gradata, dalla formale sottoscrizione del C.C.N.L. Comparto Ministeri valevole per il quadriennio 2006-2009. Da ultimo, la condanna al risarcimento del danno sin qui sofferto per la mancata attuazione della nuova ed autonoma area contrattuale con la conseguente negata possibilità di progredire nel proprio cursus laborum.

2. Nella pendenza di tale giudizio innanzi al T.a.r. Lazio, gli originari ricorrenti hanno proposto regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione e l’ARAN, difesi dall’Avvocatura dello Stato, si sono costituiti con un unico controricorso chiedendo all’opposto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Le altre parti intimate non hanno svolto difesa alcuna.

Il P.G. rassegnava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso per regolamento di giurisdizione i ricorrenti, tutti dipendenti della Pubblica amministrazione, Comparto Ministeri, appartenenti alle posizioni C2 e C3, provenienti dalla, ex qualifica funzionale 8^ e 9^ del precedente ordinamento, deducono in punto di fatto che hanno maturato complessivamente 5 anni di anzianità nelle dette posizioni alla data di entrata in vigore della L. n. 145 del 2002. In data 8-23 agosto 2007 veniva notificato, a cura degli odierni ricorrenti, atto di significazione e di diffida alle convenute Amministrazioni, con il quale si reclamava il diritto (recte interesse legittimo) a veder dato immediato impulso alla procedura obbligatoria per l’attuazione della separata area della vice-dirigenza. In assenza di riscontro, in data 11.3.2008 si provvedeva a notificare il ricorso contro il silenzio-rifiuto, proposto ai sensi dell’art. 21 bis legge T.a.r.. Quasi contestualmente in data 10.3.2008 il Servizio affari legali e contenzioso del Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri inviava nota con la quale si significava l’intercorso adempimento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’incombente ad esso demandato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17 bis, circa il procedimento di formazione e costituzione della separata area della vice-dirigenza e consistente nell’emanazione dell’atto di indirizzo per il contratto collettivo nazionale quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva per il periodo 2006-2009 che avrebbe dovuto prevedere, tra l’altro, l’istituzione della separata area della vicedirigenza. Ma – ad avviso dei ricorrenti – l’atto di indirizzo suddetto non conteneva nulla che potesse ritenersi conforme alla prescrizione dell’art. 17 bis cit., donde il perdurare della condotta ingiustificatamente inerte ed inadempiente degli obblighi imposti ex lege alle PP.AA intimate. Di qui la necessità, al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità degli atti impugnati, di adire il giudice amministrativo la cui giurisdizione i ricorrenti chiedono che sia dichiarata.

In particolare i ricorrenti ricordano che su analoghi ricorsi al T.A.R. Lazio il giudice amministrativo si è già pronunciato dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, pronuncia questa confermata da ultimo in grado d’appello dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. 4^, 17 novembre – 29 dicembre 2009, n. 8928).

2. La prospettazione dei ricorrenti in punto di giurisdizione non è fondata dovendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

3. La questione, posta in modo seriale innanzi al giudice amministrativo, è stata definita in quella sede (v. ex plurimis Cons. Stato, sez. 4^, 17 novembre – 29 dicembre 2009, n. 8928, richiamata nell’odierno ricorso per regolamento di giurisdizione) nel senso della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario essenzialmente sulla base del rilievo che gli atti di indirizzo all’ARAN non possano essere ricondotti nell’alveo degli atti di macro- organizzazione, avendo essi uno scopo diverso: quello di dettare i criteri da seguire nella trattativa da svolgersi tra le parti per pervenire alla stipula del contratto collettivo, che ha il compito di disciplinare l’istituzione della vicedirigenza con determinazioni di carattere costitutivo, come espressamente precisato dalla sopravvenuta norma interpretativa, di cui alla L. 4 marzo 2009, n. 15, art. 8. Sicchè le questioni attinenti alla mancata istituzione dell’area della vicedirigenza, i relativi criteri e, conseguentemente, il collocamento nell’area stessa dei dipendenti che vi aspirano, rappresentano problematiche che, in quanto inerenti alla regolamentazione del rapporto di lavoro del dipendente pubblico, ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario individuata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1. In altri termini, deve attribuirsi carattere assolutamente prioritario alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento.

4. Sulla medesima questione le Sezioni Unite di questa Corte si sono recentemente pronunciate in sede di ricorso ex art. 362 c.p.c., avverso la citata sentenza n. 8928 del 2009 del Consiglio di Stato, dichiarativa della giurisdizione del giudice ordinario; ricorso che è stato respinto – ed è stata confermata la giurisdizione del giudice ordinario – con sentenza resa nella causa Caducci ed altri c. Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione e Ministero dell’economia e finanze, r.g.n. 17144/2010, chiamata all’ud. 1 febbraio 2011.

In particolare è stato affermato il seguente principio di diritto:

“Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere la controversia promossa da dipendenti di pubbliche amministrazioni, in regime di lavoro pubblico contrattualizzato, per contrastare l’inerzia di queste ultime nel promuovere – mediante atti di indirizzo all’ARAN o il decreto di equipollenza di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 17 bis – l’introduzione della categoria dei vice dirigenti, la cui istituzione e disciplina è demandata alla contrattazione collettiva nazionale di comparto dal medesimo art. 17 bis, interpretato autenticamente della L. 4 marzo 2009, n. 15, art. 8, che ha specificato ulteriormente che la vicedirigenza è disciplinata esclusivamente ad opera e nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento”.

Questo orientamento – stante l’identità della fattispecie – va ora ulteriormente confermato anche in questa sede di ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, che va quindi parimenti deciso con la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.

Sussistono giustificati motivi (in considerazione della novità e problematicità delle questioni dibattute) per compensare intermente tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione e del giudizio innanzi al TAR.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale rimette le parti; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA