Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14952 del 01/07/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 14952 Anno 2014
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: ARIENZO ROSA

SENTENZA

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sul ricorso 15656-2009 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e
2014
1693

difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, PATTERI
ANTONELLA, VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

t

MANCUSO

FRANCESCO

C.F.

MNCFNC38P23C352F,

Data pubblicazione: 01/07/2014

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEGLI
STROZZI 32,
,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA

MARIA ESPOSITO, rappresentato e difeso dall’avvocato
FALVO FABRIZIO MARIA, giusta delega in atti;
– controricorrente 207/2009 della CORTE D’APPELLO

di CATANZARO, depositata

il 12/03/2009

R.G.N.

414/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

13/05/2014

dal Consigliere Dott. ROSA

ARIENZO;
udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
,

Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

..

avverso la sentenza n.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12.3.2009, la Corte di appello di Catanzaro rigettava il gravame
proposto dall’INPS avverso la decisione del Tribunale di Lamezia Terme che aveva
disposto la condanna dell’istituto al pagamento, in favore di Mancuso Francesco, delle
differenze tra i ratei di pensione percepiti dal I. 7.1997 sino alla sentenza e l’importo
mensile di euro 2.923,41, oltre accessori dal 120 0 giorno successivo alla domanda
per i dipendenti ENEL e delle aziende elettriche private, il d. Igs. 562/96, in attuazione
della delega conferita dall’art. 2, comma 22, della legge n. 335/95 di riforma del sistema
pensionistico, aveva operato il passaggio dal sistema pensionistico retributivo a quello
contributivo e che, in particolare, l’art. 1 del suddetto decreto aveva stabilito che, a
decorrere dal 1.1.1997, la retribuzione imponibile era quella definita dall’art. 12 della legge
153/69, secondo cui per coloro che avessero maturato un’anzianità di almeno 18 anni la
pensione doveva essere liquidata con il sistema retributivo. Osservava che l’art. 3 dello
stesso decreto legislativo, al fine di rendere graduale il passaggio dal sistema retributivo a
quello contributivo, e di rendere omogeneo il trattamento pensionistico per gli iscritti al
Fondo speciale e per gli iscritti all’AGO, aveva disposto che l’importo complessivo del
trattamento pensionistico liquidato in base al metodo retributivo non poteva in ogni caso
superare il più favorevole trattamento tra quello commisurato all’80% della retribuzione
pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell’A.G.O. per i lavoratori dipendenti
e quello commisurato all’88% della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo
della quota di pensione di cui all’art. 1, comma 12, lett. a della legge 335/95. Evidenziava
il giudice del gravame che nella specie il Mancuso, titolare del trattamento pensionistico
maturato per avere svolto attività lavorativa presso l’ENEL, aveva subito una decurtazione
di detto trattamento successivamente all’entrata in vigore del D. Igs. 562/96. In
particolare, esponeva che il predetto aveva lamentato che l’INPS aveva determinato il
limite dell’80% della retribuzione pensionabile per l’A.G.O. ponendo a base del relativo
calcolo la retribuzione pensionabile secondo la normativa prevista per tale assicurazione
soltanto a partire dal 1997, mentre per i periodi antecedenti aveva considerato le
retribuzioni già imponibili secondo la pregressa normativa del Fondo Previdenza Elettrici e
che l’istituto aveva giustificato il suo operato affermando che, per calcolare il limite in
questione, non poteva prescindersi, per le pensioni liquidate con il sistema retributivo, dal
modo in cui era stata determinata la retribuzione imponibile e pensionabile dal Fondo
i

amministrativa e fino al soddisfo. Rilevava la Corte che, con riferimento al Fondo speciale

Speciale. L’ente aveva provveduto alla riliquidazione della pensione utilizzando per il
calcolo del parametro di cui alla lett a) dell’art. 3 del d. Igs. citato la retribuzione imponibile
vigente nel fondo elettrici, laddove la norma rinviava espressamente al sistema
contributivo in atto nell’A.G.O., contravvenendo alla lettera ed alla ratio della citata
normativa. Non poteva, infatti, secondo la Corte del merito, non convenirsi con il primo
giudice sul fatto che l’art. 3 del provvedimento citato, nella parte in cui stabiliva che il
le norme in vigore dell’A.G.O. per i lavoratori dipendenti, senza distinzione di periodi,
aveva introdotto uno dei parametri teorici (il secondo dei quali contenuto nella lettera b
dello steso articolo) che prescindeva dalla effettiva contribuzione, e ciò al fine di rendere
omogeneo il trattamento del Fondo Previdenza Elettrici con quello dell’A.G.O.
Per la cassazione della decisione ricorre l’INPS con unico motivo di impugnazione, cui
resiste, con controricorso, il Mancuso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’INPS denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma secondo, del d. Igs.
562/96 e dell’art. 2. comma 22. della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione all’art. 360
n. 3., c.p.c., rilevando che, una volta sommate le quattro quote afferenti ai periodi
assicurativi e determinata la misura del trattamento pensionistico liquidato secondo il
sistema retributivo e con decorrenza successiva al 31.12.1996, data di soppressione del
Fondo, secondo le modalità relative ai vari periodi, debba applicarsi l’art. 3, comma
secondo, del d. Igs. 562/96, che dispone che l’importo complessivo del trattamento
pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso
superare il più favorevole tra a) l’importo dell’80% della retribuzione pensionabile
determinata secondo le norme in vigore nell’AGO per i lavoratori dipendenti e b) l’88%
della retribuzione pensionabile di cui all’art. 1, comma 12, lett. a) della I. 335/95. Aggiunge
che la pensione risultante dalla somma delle quattro quote deve essere, poi, raffrontata
con gli importi dei due parametri indicati dall’art. 3, comma 2, del d. Igs. citato e che, ove
risulti superiore al più favorevole di essi, deve essere riportata a quell’importo, imposto
dalla legge quale limite massimo del trattamento previdenziale. Assume che nella vita
assicurativa di questi pensionati, che, avendo diciotto anni di contribuzione al 31.12.1995,
mantengono il diritto alla pensione col sistema retributivo, le voci imponibili della
retribuzione in base alla disciplina del Fondo speciale erano diverse ed in numero minore
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calcolo dovesse effettuarsi sull’80% della retribuzione pensionabile determinata secondo

rispetto alle voci imponibili individuate dalla normativa dell’A.G.O. e che pertanto il calcolo
del trattamento debba essere effettuato facendo riferimento unicamente alle retribuzioni
per le quali erano stati versati i contributi utili ai fini pensionistici. Rileva che sul tema
controverso questa Corte di legittimità, con sentenza 1444/2008, cui è conforme Cass.
28996/2009, aveva sancito che la lettera a), nel fare riferimento alla retribuzione
pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell’A.G.O., aveva necessariamente
tale ricostruzione non sia convincente, essendo evidente che il meccanismo individuato
dall’art. 3 d. Igs 562/96, nel prevedere il raffronto dalla pensione a calcolo coi due
parametri sia strettamente funzionale alla commisurazione del trattamento da erogare e
che l’utilizzazione di un criterio che rende più alto il limite massimo del raffronto si traduca
nell’aumento della pensione spettante all’interessato. Non sembra, poi, logico, secondo
l’INPS, che, nell’individuare un limite alla misura della pensione, il legislatore faccia
riferimento al regime generale e quindi alla normativa che tale regime regola, ma non al
principio che lo informa, vale a dire quello della coincidenza tra retribuzione imponibile e
retribuzione pensionabile. In tal modo, peraltro, sganciata la base contributiva della reali
voci di retribuzione sottoposte a contributo, il parametro sarebbe stato sempre molto più
alto della misura della pensione a calcolo. Nel regime dell’A.G.O. la retribuzione
pensionabile deve essere calcolata sulla base della contribuzione riscontrata nelle 260
settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione e pertanto allo stesso
modo doveva essere computato il parametro di riferimento, atteso il richiamo alle norme
dell’A.G.O. ed all’art. 3 I. 297/82. Pertanto, secondo il ricorrente, non poteva che farsi
riferimento alla retribuzione per la quale erano stati effettivamente versati i contributi di
legge, che, nel caso di specie, per il periodo antecedente al 1997, doveva essere la
retribuzione imponibile contemplata dalla normativa vigente per il Fondo elettrici.
Richiama, poi, a sostegno del proprio assunto, un precedente della S. C., n. 3381/2006
relativo ad un caso di ricongiunzione nell’A.G.O. di un primo periodo di iscrizione all’INPS
e di un periodo di iscrizione al Fondo speciale per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto,
in cui era stato affermato che la legge imponeva di fare riferimento alla retribuzione sulla
quale erano stati versati i contributi e che il richiamo alle disposizioni della gestione
accentratrice, ossia alle disposizioni dell’AGO per il diritto e la misura della pensione, non
poteva valere ad aumentare ex post e senza costo per l’interessato l’imponibile
contributivo, ossia le voci retributive da sottoporre a contribuzione, sulle quali determinare
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inteso includere anche la nozione di retribuzione vigente in quella gestione, ma ritiene che

la retribuzione pensionabile. Non vi sarebbe, secondo l’istituto, sostanziale differenza tra i
due casi, anche se nell’uno si stratta di individuare un parametro e nell’altro di calcolare la
misura della pensione, né, d’altro canto, si comprenderebbe perché il confronto debba
effettuarsi tra la pensione a calcolo computata sulla base della contribuzione reale ed un
parametro risultante dalla considerazione di una contribuzione virtuale, senza applicare,
nell’individuazione dei rispettivi limiti massimi, le diverse norme dei due regimi.

La tesi sostenuta dall’Istituto è contraddetta dai due precedenti di questa Corte richiamati
dallo stesso ricorrente, che affermano principi pacificamente applicabili anche nella
presente controversia, che consapevolmente lo stesso istituto richiede, tuttavia, di
rivisitare, perché in contrasto con criteri logico — giuridici e con i criteri desumibili da
decisioni assunte in precedenti asseritamente assimilabili. I precedenti di questa Corte
richiamati (Cass. 23.1.2008, n. 1444 e Cass. 10.12.2008, n. 28996), premesso che, ai fini
della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal
Fondo elettrici presso l’INPS, l’art. 3, comma 2, lettera a) del d.lgs. 562 del 1996 – nella
prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi
speciali INPS e il regime dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti
(AGO) – stabilisce che l’importo della pensione va determinato nella misura più favorevole
tra a) 1’80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso
l’AGO e b)1’88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell’art. 1, comma 12,
lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335, sanciscono che debba farsi riferimento,
quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci,
considerata dalla disciplina generale dell’AGO, avendo il tenore letterale della disposizione
incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione.
Il meccanismo indicato prevede — con riferimento alla quota di pensione da liquidare con
riferimento al periodo anteriore alla soppressione del Fondo Elettrici, avvenuta il
31.12.1996 – che, ottenuti questi due valori, li si pone a raffronto con l’importo della
pensione liquidata secondo le disposizioni del Fondo elettrici e qualora questa sia pari o
inferiore al maggiore dei due tetti, la pensione si eroga in quella stessa misura. Se, invece,
essa superi il maggiore dei due tetti, la si riduce fino a farla coincidere con il tetto di
maggior valore. La ragione di questo meccanismo viene individuata nell’esigenza di
pervenire ad una graduale armonizzazione dei trattamenti sostitutivi vigenti presso i Fondi
4

Il ricorso è infondato.

speciali Inps (Elettrici, Autoferrotranvieri, Telefonici ecc.) con quelli vigenti presso l’AGO
(cfr. Cass. 1444/2008 cit.).
Non ritiene questa Corte di ravvisare condivisibili motivi per discostarsi da tale
orientamento. Ed invero, la tesi dell’Inps – secondo cui, per calcolare il tetto di cui al
D.Lgs. n. 562 del 1996, lettera a) dell’art. 3, comma 2, non si dovrebbe prendere come
base la retribuzione imponibile vigente presso l’Inps, che è onnicomprensiva ai sensi della
alla L. n. 53 del 1963, art. 1, confermata dalla successiva L. n. 1079 del 1971 – si discosta
irragionevolmente dal tenore letterale della disposizione, che non autorizza tale
limitazione, dal momento che la lettera a), nel fare riferimento “alla retribuzione
pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell’assicurazione generale
obbligatoria per i lavoratori dipendenti” ha necessariamente inteso includere anche la
nozione di retribuzione vigente in quella gestione. Una tale interpretazione sconta poi il
vizio di fondo di non considerare che non si viola, come sostenuto dall’INPS, il principio di
carattere generale del calcolo della pensione sulla retribuzione imponibile, in quanto il
calcolo viene così effettuato e, solo se supera il tetto dell’80% della retribuzione
pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell’AGO per i lavoratori dipendenti
(mero parametro di raffronto), ove più favorevole di quello dell’88% della retribuzione
pensionabile di cui all’art. 1, comma 12, lett. a) della I. 335/95, viene ridotto in misura
corrispondente a tale trattamento pensionistico, sebbene venga normalmente calcolato
sulla base della retribuzione imponibile soggetta a contribuzione.
Non va mancato di osservare che il richiamo ad una fattispecie, ritenuta erroneamente
assimilabile dal ricorrente, è tutt’altro che conferente ai fini del presente giudizio, in cui la
fattispecie scrutinata riguarda questione diversa da quella della ricongiunzione di periodi
assicurativi presso gestioni pensionistiche diverse considerata nella sentenza di questa
Corte n. 3381/2006. In quest’ultima, invero, è stato affermato il principio secondo cui, in
tema di cumulo dei periodi assicurativi maturati presso gestioni diverse, la ricongiunzione
presso l’AGO, tra un primo periodo lavorativo di iscrizione all’AGO ed un successivo
periodo di iscrizione al Fondo speciale per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, va
effettuata, “ratione temporis”, alla stregua della legge n. 29 del 1979, tenuto conto della
diversità di disciplina della retribuzione contributiva e della retribuzione pensionabile
vigente per il Fondo e presso l’AGO (tendenzialmente onnicomprensiva). Tale principio è

L. n. 153 del 1969, art. 12, ma quella ben più ristretta vigente presso il Fondo elettrici di cui

stato affermato sul presupposto che, se è vero che, a seguito della ricongiunzione, si
applicano, ex art. 7 della legge n. 29 del 1979, le norme vigenti per la gestione
“accentratrice”, nella specie l’AGO, per quanto attiene ai requisiti di maturazione del diritto
a pensione (età, anzianità contributiva, ecc.), ed alla sua misura (il calcolo effettuata sulla
media delle ultime retribuzioni), non vale altrettanto per le norme relative alla
determinazione dell’imponibile contributivo, che va calcolato sulle voci retributive previste
nella gestione pensionistica di riferimento – non potendo il richiamo alle disposizioni delle
gestioni accentratrici valere ad aumentare “ex post”, e senza alcun costo per l’interessato,
l’imponibile contributivo, ossia le voci retributive da sottoporre a contribuzione, sulle quali
va determinata la retribuzione pensionabile-.
E’ evidente la differenza sostanziale tra la situazione da ultimo considerata e quella di cui
alla presente controversia, in cui, come, già evidenziato, la pensione viene calcolata con
riferimento alle regole generali del sistema pensionistico del Fondo di appartenenza, prima
del 1997, ed il risultato ottenuto sulla base di diverso sistema di computo della gestione
AGO — che determina la base pensionabile con riferimento ad un imponibile contributivo
rapportato a più voci retributive — viene assunto come mero parametro per ridurre
eventualmente l’importo del trattamento pensionistico che superi il tetto più favorevole tra
quelli considerati, a fini di omogeneizzazione dei trattamenti pensionistici degli iscritti a
gestioni diverse, nella fase di passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo,
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese del presente giudizio cedono, per la regola della soccombenza, a carico
dell’INPS e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS alla rifusione delle spese del presente
giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro 2000,00 per compensi
professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in ROMA, il 13.5.2014

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