Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14951 del 21/06/2010
Cassazione civile sez. I, 21/06/2010, (ud. 01/06/2010, dep. 21/06/2010), n.14951
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
N.Y., S.K. e S.Y., con domicilio
eletto in Roma, via dell’Acqua Traversa n. 195, presso l’Avv. Dapei
Enrico che le rappresenta e difende come da procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO; PROCURATORE GENERALE presso la Corte di
Cassazione;
– intimati –
per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Roma n.
2306/08 depositata in data 30 maggio 2008.
Udita a relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 1 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
N.Y., S.K. e S.Y. ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stato rigettato l’appello dalle stesse proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma che ha respinto la loro domanda volta ad ottenere la dichiarazione del loro status di cittadine italiane di nascita essendo N.Y., madre di K. e Y., nata da madre italiana, la Sig.ra G.A., che aveva perso la cittadinanza italiana in base alle leggi all’epoca vigenti per matrimonio con il cittadino turco N.V..
L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.
La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito at deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Le ricorrenti hanno depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi di ricorso, che per la loro complementarietà possono essere trattati congiuntamente, si denuncia violazione di legge per avere erroneamente la corte d’appello ritenuto che la perdita della cittadinanza italiana da parte di G.A., avvenuta anteriormente al 1 gennaio 1948, data entrata in vigore della Costituzione italiana, fosse definitiva e che su tale situazione non avessero avuto dunque alcun effetto le sentenze della Corte costituzionale n. 87/1975 e 30/1983 dichiarative dell’illegittimità costituzionale della L. n. 555 del 1912, art. 10, commi 3 e 1 che prevedevano la perdita della cittadinanza italiana da parte di donna contraente matrimonio con uno straniero e non prevedevano l’acquisto della cittadinanza italiana nel caso di figlio di madre cittadina.
I motivi sono manifestamente fondati da momento che sul punto è intervenuta una sentenza delle Sezioni Unite della Corte che ha enunciato il principio secondo cui “Per effetto delle sentenze della Corte cost. n. 87 del 1975 e 30 dei 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l’abbia perduta L. n. 555 del 1912, ex art. 10, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, in quanto l’illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione, in violazione dei principio fondamentale della parità tra i sessi e dell’uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell’efficacia della dichiarazione d’incostituzionalità al 1 gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziarle in ogni tempo, salva l’estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (Cassazione civile, sez. un., 25 febbraio 2009, n. 4466).
L’accoglimento dei citati motivi comporta l’assorbimento del terzo con cui si deduce l’incostituzionalità della L. n. 151 del 1975, art. 219.
L’impugnata sentenza deve dunque essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, essendo pacifica sia l’originaria Z.V. cittadinanza italiana di G. A. che lo stato rispettivamente di figlia della stessa di N.Y. e di quest’ultima di Y. e S.K., e di conseguenza l’acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis da parte delle medesime, la causa può essere decisa nel merito e pertanto accolta la domanda introduttiva dei ricorrenti.
L’epoca in cui si è formata la richiamata giurisprudenza induce alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, dichiara N.Y., S.K. e S.Y. cittadine italiane e dispone che l’Ufficiale di stato civile proceda alle annotazioni di legge;
compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 1 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010