Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14951 del 15/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.15/06/2017),  n. 14951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3810/2016 proposto da:

M.I.L., M.F., M.L., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO VOLTAGGIO, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLO FERRI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE’

BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ELISA DE BERTOLIS,

NICOLETTA STECCANELLA giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2112/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dai ricorrenti.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Le odierne ricorrenti, unitamente alla defunta madre G.I., convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso la sorella M.P., onde procedere allo scioglimento della comunione ereditaria scaturente dalla successione di M.G., rispettivamente genitore delle sorelle M. e marito della G., la quale precisava di essere solo usufruttuaria pro quota dei beni.

La convenuta si costituiva in giudizio e, non opponendosi alla divisione, chiedeva accertarsi la costituzione in favore del proprio fondo (in realtà in comunione con il marito B.A.) di una servitù di passaggio.

Deceduta la G. nelle more del giudizio, all’esito dell’istruttoria, il Tribunale con la sentenza del 31/10/2011 dichiarava lo scioglimento della comunione ed, accertata la natura non divisibile del bene comune, lo assegnava alle attrici, ponendo a loro carico il pagamento del conguaglio in favore della convenuta, rigettando la domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere l’accertamento della servitù in favore del diverso fondo di proprietà della convenuta stessa.

La Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 2112/2015, in accoglimento del primo motivo di appello di M.M.P., riteneva effettivamente sussistente la servitù da questa invocata, in quanto costituita per destinazione del padre di famiglia.

Rilevava che sebbene tale modalità di acquisto fosse stata prospettata solo nella seconda memoria istruttoria, non sussisteva alcuna preclusione, trattandosi di azione volta all’accertamento di un diritto autodeterminato, in relazione al quale la diversa indicazione del titolo di acquisto non implicava la proposizione di una domanda nuova.

Nel merito rilevava che la nascita della servitù si ricavava dal fatto che M.C.A., originario unico proprietario di tutti i fondi, aveva fatto collocare un cancello che dalla via (OMISSIS) conduceva verso la retrostante proprietà; ancora dopo il suo decesso i cinque figli avevano ricavato tre lotti, attribuendo il primo, comprensivo del preteso fondo servente al dante causa delle condividenti.

Vi era poi una canaletta di irrigazione, la quale emergeva di norma dal suolo per una larghezza ed altezza di circa 40 cm., ma che risultava interrata proprio in corrispondenza del passaggio oggetto di causa. Infine, agli atti del Catasto di Treviso vi era una domanda a mod. 51, risalente al 1960, dalla quale risultava riportata la pianta grafica indicante la presenza sul terreno di segni che identificavano il passaggio della servitù.

Il complesso di tali elementi è stato ritenuto idoneo a corroborare la domanda dell’appellante, potendosi quindi accertare l’avvenuta costituzione della servitù ex art. 1062 c.c.. Del pari meritevole di accoglimento è stato ritenuto il secondo motivo di appello, posto che, pur essendosi dato atto che la G. era mera usufruttuaria pro quota dei beni ereditari, la determinazione della somma dovuta a titolo di conguaglio in favore dell’appellante era stata effettuata dividendo il valore complessivo del bene per cinque, anzichè per quattro, quante erano effettivamente le comproprietarie.

Quindi, essendo stato stimato il compendio ereditario in Euro 498.000,00, dovendosi tenere conto della servitù di passaggio, il conguaglio è stato rideterminato in Euro 124.500,00.

M.F., M.I.L. e M.L. hanno proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di due motivi.

M.M.P. ha resistito con controricorso.

Ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso sia manifestamente infondato e che pertanto debba essere rigettato.

Deve infatti escludersi la dedotta violazione degli artt. 1061 e 1062 c.c..

La Corte distrettuale ha puntualmente evidenziato gli elementi fattuali dai quali evincere l’apparenza della servitù invocata dalla convenuta, collocando la loro realizzazione in epoca anteriore alla divisione del bene originariamente unitario (si fa riferimento alla apposizione del cancello ad opera dell’originario unico proprietario, e dopo essersi dato atto che la divisione del fondo originariamente appartenente al solo M.C.A., era avvenuta con atto del 15/11/1961, si è ricordato che la presenza dei segni grafici attestanti il passaggio vantato dalla controricorrente, emergeva da documentazione catastale risalente al 1960, e cioè ad una data anteriore alla ricordata divisione).

Nel motivo di ricorso in realtà non si contesta l’idoneità delle circostanze di fatto valorizzate dal giudice di merito quale idonee a confortare la tesi della servitù apparente, ma si imputa alla Corte di merito di non avere accertato che le stesse fossero effettivamente servite ad assicurare l’esercizio della invocata servitù.

La censura è però contrastata dal tenore inequivoco della sentenza laddove, al di là della definizione di tali elementi come “sintomatici”, si rileva la univoca affermazione della Corte della idoneità di tali elementi a fornire la prova della esistenza della servitù ex art. 1062 c.c., in quanto comprovanti la volontà dell’originario unico proprietario di asservire una porzione del suo fondo ad altra porzione, secondo una valutazione in fatto riservata esclusivamente al giudice di merito.

Appare invece manifestamente fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale si denunzia la illogicità della motivazione o comunque la sua apparenza quanto alla corretta determinazione del conguaglio dovuto in favore della controricorrente.

Ed, invero a seguito della novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile alla fattispecie, sebbene il vizio motivazionale sia oggi denunciabile limitatamente all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti, essendo stata così sostituita la precedente formulazione (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio), tuttavia pur dovendosi prendere atto di una volontà di riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, resta tuttora denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata (a prescindere dal confronto con le risultanze processuali). Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. S.U. 8053/2014).

Ad avviso del Collegio, come peraltro riconosciuto anche dalla difesa della controricorrente, la Corte di merito è incorsa in una motivazione che è frutto di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

Ed, infatti, sebbene non sia contestata la conclusione circa la necessità di dover dividere per quattro, anzichè per cinque, il valore della massa, al fine di determinare il conguaglio dovuto dalle attrici alla convenuta, la sentenza dà comunque atto in motivazione di una differenza di valore esistente a seconda che il bene sia ritenuto o meno gravato da servitù in favore della proprietà esclusiva della intimata.

E’ peraltro evidente che laddove, come conseguenza dell’accertamento ormai definitivo conseguente al rigetto del primo motivo di ricorso, si debba affermare l’esistenza della detta servitù, trattandosi di peso che incide negativamente sulla stima del bene, la misura del conguaglio non poteva essere determinata prendendo a riferimento la stima compiuta senza tenere conto del peso de quo (pari ad Euro 498.000,00), ma la diversa stima che, appunto, contempla l’incidenza negativa della servitù, che è pari ad Euro 448.000,00.

In accoglimento del secondo motivo la sentenza deve essere cassata in parte qua; tuttavia non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa, ai sensi del secondo comma dell’art. 384 c.p.c., nel merito, nel senso che l’entità del conguaglio dovuto in favore di M.M.P. deve essere determinata nel diverso importo di Euro 112.000,00 (pari ad Euro 448.000/4).

Atteso il parziale accoglimento del ricorso, si ritiene di dover confermare la liquidazione delle spese del giudizio di appello, così come operata nella sentenza gravata, disponendosi invece l’integrale compensazione delle spese del presente grado.

PQM

 

Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa e decidendo nel merito determina il conguaglio dovuto dalle ricorrenti in favore di M.M.P. nel diverso importo di Euro 112.000,00 (pari ad Euro 448.000/4);

Conferma la liquidazione delle spese del giudice di appello e compensa integralmente le spese del presente grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

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