Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14950 del 01/07/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 14950 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: GHINOY PAOLA

SENTENZA

sul ricorso 16626-2011 proposto da:
MICOLI ANTONIA C.F. MCLNTN20P66E645Z, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE SANTE ASSENNATO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PONZONE
GIOVANNI GAETANO, giusta procura speciale notarile in
2014

atti;
– ricorrente –

1201

contro

REGIONE PUGLIA, MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE
FINANZE 80415740580;

Data pubblicazione: 01/07/2014

- intimati nonchè contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
MAURO RICCI, PULLI CLEMENTINA, giusta delega in calce
alla copia notificata del ricorso;
– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 715/2011 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 06/04/2011 r.g.n. 4077/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/04/2014 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;
udito l’Avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE;
udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

CESARE BECCARIA 29, presso l’ Avvocatura Centrale

R. Gen. N. 16626/2011
Udienza 2.4.2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 715 del 2011 la Corte d’appello di Bari, recependo le
conclusioni del nominato consulente tecnico d’ufficio che aveva accertato la
sussistenza di un deficit visivo bilaterale con visus 00 integrante invalidità
totale con necessità di assistenza continua e impossibilità del compimento

l’Inps a corrispondere ad Antonia Micoli l’indennità di accompagnamento con
la suddetta decorrenza. Argomentava che non potevano trovare accoglimento
le ulteriori conclusioni formulate dall’appellante solo in sede di note
autorizzate, aventi ad oggetto il riconoscimento anche della speciale indennità
per ciechi, trattandosi di richiesta nuova, non contenuta nel ricorso di primo
grado.
Per la cassazione di tale sentenza Antonia Micoli ha proposto ricorso,
affidato a tre motivi illustrati anche con memoria ex art. 378 c.p.c.; l’Inps si è
costituito con delega in calce al ricorso notificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di ricorso possono essere riassunti nei termini che seguono.
11. Come primo motivo la ricorrente deduce “Violazione e/o falsa
applicazione e/o interpretazione dell’articolo 416 c.p.c. II comma e violazione
e/o falsa applicazione e interpretazione dell’articolo 1 della L. 18 del 1980 e
dell’art. 1 della L. 508 del 1988”.
Sostiene che sarebbe ingiustificato il differimento della decorrenza
dell’indennità di accompagnamento al 2007, considerato che nel giudizio di
primo grado nessuna delle parti resistenti aveva contestato la sussistenza dei
presupposti clinici per il riconoscimento della provvidenza, sicché la
domanda avrebbe dovuto essere accolta con decorrenza dal primo giorno del
mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (del
28/12/2000) oppure dal 22 novembre 2001, data di deposito del ricorso.
Aggiunge che in ogni caso dalla documentazione in atti di risultava che ella
era già priva della vista dal marzo 2003 o dal novembre 2005, sicché
quantomeno l’indennità avrebbe dovuto decorrere da tali date.

Paohf Ghinoy, estensore
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degli atti quotidiani della vita a far data dal 1 gennaio 2007, condannava

R. Gen. N. 16626/2011
Udienza 2.4.2014

1.2. Come secondo motivo deduce “Violazione e/o falsa applicazione
e/o interpretazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c., dell’art. 1 L.n. 698 del
21/9/1994, dell’art. 2 della L. 429 del 31/12/1991, dell’art. 1 della L. n. 508
del 21/11/1988, dell’art. 11 comma 4 della L. n. 382 del 27/5/1970, dell’art. 2
lett. B) della L. n. 3/4/2001 n. 138 e infine dell’articolo 345 c.p.c.”.

concessione della speciale indennità per ciechi, la Corte d’appello avrebbe
dovuto riconoscere oltre all’indennità di accompagnamento anche tale
provvidenza, in applicazione dell’articolo 149 disp.att. c.p.c.. Né sarebbe stata
necessaria una specifica ed ulteriore domanda amministrativa, considerato
che ai sensi dell’art. 1 della L. 698 del 1994 l’interessato chiede alla
competente Prefettura la concessione delle provvidenze economiche spettanti
in relazione allo stato di invalidità o alla minorazione riconosciuta, senza
onere di qualificare la natura della prestazione richiesta.
1.3. Come terzo motivo lamenta “Omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio” ed addebita alla Corte d’appello di avere ignorato il motivo di
gravame con il quale si deduceva che il diritto della signora Miccoli poteva
ritenersi provato senza che fosse necessario espletare la consulenza medico
legale, non avendo i convenuti contestato i presupposti di ordine clinico per
il relativo riconoscimento; altro aspetto oggetto della censura è il fatto che né
il consulente nominato né la Corte d’appello avrebbero motivato sulle
risultanze dei referti del 6/3/2003 e del 30/12/2003 valorizzate nel ricorso in
appello, da cui risultava che sin da tali date sussisteva il deficit visivo; da
ultimo la Corte non avrebbe motivato correttamente sulla impossibilità di
applicare nella fattispecie l’articolo 149 disp.att. c.p.c.
2. 11 ricorso è sotto plurimi aspetti inammissibile e comunque infondato.
2.1. Il primo e il terzo motivo possono essere esaminati
congiuntamente, in quanto affrontano la medesima questione della decorrenza
riconosciuta per l’indennità di accompagnamento, sotto il profilo del vizio di
violazione di legge e del difetto di motivazione.

Pao Ghinoy, estensore
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Sostiene che essendo positivamente accertati i requisiti clinici per la

R. Gen. N. 16626/2011
Udienza 2.4.2014

2.2. Essi sono entrambi inammissibili per la mancata ottemperanza
all’onere dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, che, secondo una
consolidata elaborazione giurisprudenziale, costituisce il corollario del
requisito di specificità dei motivi di impugnazione e che risulta ora tradotto
nelle più puntuali e definitive disposizioni contenute negli artt. 366, co.1, n.6

motivazione). In particolare la norma di cui all’art. 366 n.6 cod. proc. civ.,
ponendo come requisito di ammissibilità «la specifica indicazione degli atti
processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il
ricorso si fonda», richiede la specificazione dell’avvenuta produzione in sede
di legittimità, accompagnata dalla doverosa puntualizzazione del luogo
all’interno di tali fascicoli, in cui gli atti o documenti evocati sono rinvenibili.
Merita puntualizzare che le SS. UU. (sentenza 3 novembre 2011 n. 22726),
intervenendo sull’esegesi del diverso onere di cui all’art. 369 comma 2, n. 4
cod. proc. civ., hanno confermato, anche per gli atti processuali, l’esigenza di
specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc.
civ., del contenuto degli stessi atti e dei documenti sui quali il ricorso si
fonda, nonché dei dati necessari al loro reperimento. Invero il tenore della
disposizione non lascia adito a dubbi sull’estensione dell’onere di «specifica

indicazione» di cui al n.6 della norma a tutti gli atti e documenti (negoziali e
non) necessari alla decisione sul ricorso, espressamente ricomprendendo nel
relativo ambito oggettivo gli «atti processuali» generalmente intesi.
L’esame del motivo avrebbe quindi richiesto che la ricorrente -che non
vi ha provveduto- specificasse la collocazione ed il contenuto degli atti di
parte dai quali era possibile desumere la mancata contestazione da parte dei
convenuti della sussistenza dei presupposti clinici per il riconoscimento del
diritto con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa,
nonché riportasse e allegasse al ricorso sia le certificazioni mediche sulla base
delle quali sostiene oggi che tali requisiti sussistessero da data anteriore a
quella riconosciuta, sia la consulenza tecnica – il cui contenuto è stato recepito

Paola G noy, estensore
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e 369, co. 2, n. 4 cod. proc. civ. (cfr. SS.UU. 22 maggio 2012, n.8077 in

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Udienza 2.4.2014

dalla corte di merito – nella quale tali certificazioni venivano disattese o
ignorate.
3. Il secondo motivo è infondato.
3.1. Occorre preliminarmente richiamare il principio più volte affermato
da questa Corte secondo il quale (Sez. L, Sentenza n. 12944 del 24/07/2012)

valutazione del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità ove
motivata in modo sufficiente e non contraddittorio.
Nel caso in esame, la Corte d’appello ha ritenuto che la domanda
proposta avesse ad oggetto solo l’indennità di accompagnamento prevista
dall’ art. 1 lettera b) della L. 508/1988, che spetta “ai cittadini nei cui
confronti sia stata accertata una inabilita’ totale per affezioni fisiche o
psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto
permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere
gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua” e non
quella che, ai sensi dell’ art. 1 lettera a) della L. 508/1988, spetta ai ciechi
civili assoluti per il solo fatto della minorazione. La ricorrente non ha
proposto peraltro alcuna censura in merito a tale valutazione, né ha riportato il
contenuto del ricorso idoneo a smentirla.
3.2. Occorre poi aggiungere che l’indennità di accompagnamento
costituisce un beneficio assistenziale diverso dall’indennità di
accompagnamento per i ciechi assoluti, considerato che le due provvidenze
hanno diversi presupposti costitutivi (le diverse condizioni sanitarie sopra
evidenziate e, per l’indennità di accompagnamento, anche i mancati ricoveri)
e diverso regime normativo anche in relazione all’ammontare dei ratei. I due
benefici inoltre sono cumulabili ai sensi dell’art. 2 della legge n. 429 del 1991,
a condizione che il requisito sanitario della prima sia integrato da infermità
diverse dalla cecità parziale, giacché, altrimenti, l’ indennità di
accompagnamento cessa nel momento in cui l’assistito matura il diritto all’
indennità di cieco assoluto (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 11912 del
12/07/2012).

Paola ,
G • oy, estensore
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(CAY

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anche nel processo del lavoro, l’ interpretazione della domanda rientra nella

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Udienza 2.4.2014

3.3. Altro principio che soccorre nel caso in esame è quello , parimenti
consolidato (Sez. L, Sentenza n. 4555 del 22/04/1995 e Sez. 6 – L, Ordinanza
n. 1271 del 2011), secondo cui nel rito del lavoro, mentre è consentita, sia
pure previa autorizzazione del giudice, la modificazione della domanda
(emendatio libelli), non è ammissibile la proposizione di una domanda nuova

al “petitum” che alla sua “causa petendi” – neppure con il consenso della
controparte manifestato espressamente con l’esplicita accettazione del
contraddittorio od implicitamente con la difesa nel merito”. Tale massima è
riferita a fattispecie assimilabile a quella in esame, nella quale nel ricorso
introduttivo del giudizio era stato chiesto l’accertamento del diritto alla
fruizione della pensione di inabilità ex art. 12 della legge 30 marzo 1971 n.
118, ed è stata ritenuta inammissibile la domanda, successivamente
formulata, diretta al riconoscimento dell’ indennità di accompagnamento di
cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18.
3.4. Dalle esposte considerazioni si ricava che correttamente la Corte ha
dichiarato inammissibile la domanda (nuova) avente ad oggetto la
concessione dell’indennità per ciechi assoluti non ritualmente proposta nel
giudizio nel quale era stata chiesta (e poi riconosciuta) l’indennità di
accompagnamento per invalidi civili assoluti, essendo le due provvidenze
distinte .
Tale soluzione non è in contrasto con l’art. 149 disp. att. c.p.c.,
considerato che tale disposizione impone di tenere conto degli aggravamenti e
delle infermità incidenti sul complesso invalidante che costituisce
presupposto per la provvidenza richiesta in causa, ma non prevede che
all’accertamento di eventuali patologie anche sopravvenute debba conseguire
l’accoglimento di domande nuove, non ritualmente introdotte in giudizio.
Non rileva poi nel caso il contenuto della domanda amministrativa
(neppure essa peraltro trascritta né allegata al ricorso), che costituisce un
momento autonomo, sebbene necessariamente antecedente, rispetto all’

Paola hinoy,

estensore

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– per la valutazione della sussistenza della quale occorre fare riferimento sia

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Udienza 2.4.2014

azione giudiziaria, le cui regole non scalfiscono gli oneri processuali di
deduzione e prova.
4. Il ricorso deve quindi essere rigettato, con esonero della parte
soccombente dalle spese ai sensi dell’art. 152 disp, att. c.p.c. nel testo
anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, conv. dalla L. n. 326

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 2.4.2014

del 2003, applicabile ratione temporis alla presente controversia.

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