Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1495 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 26/01/2010), n.1495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3464/2005 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 29/2003 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 30/01/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale, con cui si chiede che la Corte di Cassazione,

in Camera di consiglio, voglia accogliere per quanto di ragione il

ricorso per manifesta fondatezza del secondo motivo, assorbito il

terzo.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Letto il ricorso avverso la sentenza in epigrafe, che ha riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso dell’IRAP corrisposta con riferimento al periodo in contestazione;

ritenuto che va dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero, che non è stato parte del giudizio di appello;

ritenuto che il ricorso dell’Agenzia è manifestamente fondato, dovendosi accogliere il primo motivo, sulla base del consolidato principio, secondo cui l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’IRAP solo qualora si tratti di attività non “autonomamente organizzata”. Il requisito dell'”autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate;

considerato che, nella specie, nel ricorso introduttivo il contribuente si era limitato a denunciare un contrasto delle norme istitutive del tributo con diverse norme della Costituzione, senza allegare l’inesistenza in concreto di un’autonoma organizzazione, situazione che, come si è detto, costituisce il presupposto del diritto al rimborso. E’ quindi evidente che il contribuente è venuto meno, anzitutto, all’onere di affermazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, onere che nel processo tributario deve essere adempiuto attraverso la deduzione di motivi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. a), i quali non possono essere modificati o integrati, se non nell’ipotesi di deposito di documenti non conosciuti. Tale ipotesi non può certamente essere costituita dalla sopravvenuta sentenza interpretativa di rigetto Corte Cost. n. 156/02, che non può considerarsi un nuovo documento e neppure un’ipotesi di ius superveniens (Cass. 2 dicembre 2008 n. 28565; 9 maggio 2007 n. 10599; 5 marzo 2007 n. 5013; 16 febbraio 2007 n. 3681);

che l’accoglimento della censura, nei termini sopra specificati, comporta l’assorbimento della decisione sul secondo motivo e la cassazione della sentenza impugnata; poichè non sono necessarie ulteriori indagini di fatto, la Corte può decidere nel merito, respingendo la domanda di rimborso proposta col ricorso introduttivo;

che la peculiarità della questione e il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale applicato in epoca successiva alla presentazione del ricorso giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero. Accoglie il ricorso dell’Agenzia; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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