Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1495 del 22/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 1495 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: CALAFIORE DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 26938-2010 proposto da:
NATALI

LUIGI

NTLLGU41P29D883G,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE MAZZINI 6, presso
lo studio dell’avvocato PIERPAOLO MAGI, rappresentato
e difeso dagli avvocati LILIA LUCIA PETRACHI, ANGELO
FACHECHI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017

contro

4014

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 22/01/2018

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, SERGIO
PREDEN, ANTONELLA PATTERI, giusta delega in atti;
– controricorrente

D’APPELLO di LECCE, depositata il 16/11/2009 r.g.n.
527/200i;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA
CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato STEFANO TERRA per delega verbale
Avvocato LILIA LUCIA PETRACHI.
udito l’Avvocato SERGIO PREDEN.

avverso la sentenza n. 2158/2009 della CORTE

R.g.n. 26938/2010
Natali/Inps

FATTI DI CAUSA
Con la sentenza di cui si chiede la cassazione la Corte d’Appello di Lecce ha
confermato la decisione di prime cure di rigetto della domanda di Luigi Natali tesa
ad ottenere la condanna dell’INPS a pagargli la pensione d’anzianità calcolata sulla
base delle retribuzioni svizzere effettivamente corrisposte e secondo il sistema
retributivo vigente in Italia.
La predetta Corte ha posto a base della motivazione la necessaria applicazione della

presso l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti
previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali
di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto
nei Paesi esteri è determinata in conformità dei criteri stabiliti dalla anzidetta
disposizione.
Luigi Natali chiede l’annullamento di tale sentenza sulla base di tre motivi. L’INPS
resiste con controricorso illustrato da memoria.
Ragioni della decisione
1. Oggetto del contendere è la legittimità o meno delle modalità di liquidazione
della pensione spettante ai cittadini italiani che hanno prestato attività lavorativa in
Svizzera: il ricorrente, infatti, si duole del fatto che l’INPS gli abbia liquidato la
pensione assumendo come base di calcolo non già la retribuzione effettivamente
percepita in tale Paese (come a suo avviso avrebbe dovuto fare in virtù del disposto
dell’art. 1, I. n. 283/1973, che, nel ratificare la Convenzione stipulata tra l’Italia e la
Svizzera in materia di sicurezza sociale del 4.7.1969 aveva fissato il principio
secondo cui il calcolo della loro pensione sarebbe stato effettuato come se
l’assicurato avesse lavorato in Italia), bensì una retribuzione teorica, ottenuta
rapportando la retribuzione effettiva al maggior importo dei contributi previdenziali
che sarebbero stati dovuti qualora essi avessero effettivamente lavorato in Italia,
secondo modalità poi consacrate dall’art. 1, comma 777, I. n. 296/2006, che, nel
dettare l’interpretazione autentica dell’art. 5, comma 2°, d.P.R. n. 488/1968, ha
previsto che esso s’interpreti nel senso che «in caso di trasferimento presso
l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti
previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali
di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto
nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l’importo dei contributi trasferiti per
cento e dividendo il risultato per l’aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e
superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono», facendo salvi «i

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L. n. 296 del 2006, arti, comma 777, secondo cui in ipotesi di trasferimento

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Natali/lnps

trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore
della presente legge».
2.

Ciò premesso, con il primo motivo il ricorrente lamenta l’ingiustizia della L. n.

296 del 2006, art. 1, comma 777 che, nella illustrazione del motivo, meglio correla
alla violazione del principio costituzionale di uguaglianza ed alla violazione dell’art.
13 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo .
3. Con il secondo motivo si denuncia la sostanziale violazione dell’art. 1 comma 777

e, dunque, retroattivo.
4. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 51 del Trattato istitutivo della CEE
del 1957 da parte dell’art. 1 comma 777 della legge n. 296/2006 e dell’art. 23
comma 1 del Regolamento comunitario n. 1408/1971 nonché dell’art. 1 comma 777
della legge 296 del 2006 in ordine al quale chiede, in via subordinata, il rinvio in via
pregiudiziale alla Corte di Giustizia CE. In particolare, assume che il citato
Regolamento, all’articolo 23 comma 1, abbia dettato parametri fissi per il calcolo
delle prestazioni in denaro da individuarsi esclusivamente in funzione dei guadagni
accertati. Inoltre, lamenta la sostanziale discriminazione subita per effetto
dell’applicazione del calcolo contributivo.
3. I tre motivi, tutti connessi dall’unicità del tema della legittimità dell’art. 1
comma 777 legge n. 296/2006, sono infondati. Deve rilevarsi che i profili relativi
alla presunta violazione delle disposizioni del Trattato istitutivo della Cee o del
Regolamento comunitario n. 1408/1971 assumono a parametro di legittimità
disposizioni che non hanno alcuna capacità regolativa della fattispecie, avendo
questa Corte già chiarito che la vicenda per cui è causa, concernendo il
trasferimento presso l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi
versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi
internazionali di sicurezza sociale, e non già la totalizzazione dei contributi prevista
dal Regolamento cit. quale unica misura rilevante ai fini pensionistici, inerisce ad
una disciplina normativa peculiare ai rapporti fra Italia e Confederazione Svizzera,
estranea all’ambito previsionale della legislazione comunitaria in tema di sicurezza
sociale (Cass. nn. 11406/2013, 22551/2013, 22798/2013, 22874/2013 e
22877/2013). Si è affermato, infatti, che gli artt. 3, n. 1, e 10 del Regolamento CE
n. 1408/1971, si limitano ad affermare la regola, rispettivamente, secondo cui «le
persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono
applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e
sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse
condizioni dei cittadini di tale Stato» e che «le prestazioni in danaro per invalidità,

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della legge n. 296/2006 che non avrebbe potuto assumere carattere interpretativo

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Natali/Inps

vecchiaia o ai superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia
professionale e gli assegni in caso di morte acquisiti in base alla legislazione di uno
o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né
sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel
territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l’istituzione
debitrice».
4.

Contrari argomenti non possono desumersi da quanto affermato dalla Corte di

mettere in pratica gli impegni assunti in virtù di convenzioni internazionali,
indipendentemente dal fatto che si tratti di una convenzione tra Stati membri
ovvero tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi, gli Stati membri […] devono
rispettare gli obblighi loro incombenti in virtù del diritto comunitario»: come già
rilevato da questa Corte nelle pronunce dianzi cit., trattasi infatti di decisione
adottata in una vicenda in cui oggetto del contendere era precisamente il diritto
della pensionata ad ottenere la totalízzazione dei contributi rivenienti dal lavoro
svolto in Italia, in Francia e nella Confederazione Svizzera, negatole dall’INPS sul
(solo) presupposto che non avesse cittadinanza italiana, e dunque in fattispecie
affatto differente da quella per cui è causa, nella quale, ripetesi, si controverte circa
le modalità della ricongiunzione dei contributi e non della loro totalizzazione.
5.

Quanto, poi, ai profili di violazione dell’art. 13 della Convenzione europea dei

diritti dell’uomo, deve ribadirsi che le disposizioni della Carta di Nizza non sono
ratione temporis applicabili a fattispecie relative a periodo anteriore alla data di
entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1°.1.2009), a partire dalla quale soltanto
la Carta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, TUE, ha acquisito lo stesso valore dei Trattati
(cfr. in tal senso CGUE, 26.3.2015, C-316/13, Fenoli). D’altra parte, ed in termini
più generali, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, nel sistema normativo
delineatosi successivamente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la
Convenzione europea dei diritti dell’uomo non ha modificato la propria posizione nel
sistema delle fonti: il rinvio alla Convenzione operato dall’art. 6, par. 3, TUE, non
impone infatti al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto
nazionale e la CEDU, di applicare direttamente le disposizioni di quest’ultima,
disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa, atteso che, in tale
evenienza, il rimedio è costituito dal giudizio di legittimità costituzionale della
norma interna per contrasto con l’art. 117 Cost. (cfr. in tal senso Cass. n. 4049 del
2013, sulla scorta di Cass. S.U. n. 9595 del 2012). E trattandosi di conclusioni in
linea con reiterati arresti della Corte costituzionale (cfr. in specie Corte cost. nn. 80
e 303 del 2011, 349 del 2007, nonché, più di recente, n. 210 del 2013) e della
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Giustizia UE nella sentenza 15.1.2002, C-55/00, Gottardo, secondo la quale, «nel

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Natali/Inps

stessa Corte di Giustizia UE, la quale ultima ha recisamente escluso che l’art. 6,
par. 3, TUE, disciplini il rapporto tra la CEDU e gli ordinamenti giuridici degli Stati
membri e a fortiori determini le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre
nell’ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale convenzione e una norma di
diritto nazionale, precisando in particolare che esso «non impone al giudice
nazionale, in caso di conflitto tra il diritto nazionale e detta convenzione, di
applicare direttamente le disposizioni di quest’ultima, disapplicando la norma di

Kamberaj; nello stesso senso, CGUE, 26.2.2013, C-617/10, Akerberg Fransson),
non può questa Corte che darvi in specie continuità, ciò che esclude in radice che
Corte di merito, dando applicazione all’art. 1, comma 777, I. n. 296/2006, possa
essere incorsa in alcuna violazione delle disposizioni citate nella illustrazione dei
motivi in esame.
6. Egualmente infondato, infine, è da considerarsi il profilo relativo alla legittimità
costituzionale dell’art. 1 277 I. 296/2007 sotto il parametro dell’art. 13 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’art. 117 Cost. E’ sufficiente, al
riguardo, rilevare che la Corte costituzionale, dopo aver affermato che, nel
bilanciamento tra la tutela dell’interesse sotteso all’art. 6, paragrafo 1, CEDU, e la
tutela degli altri interessi costituzionalmente protetti complessivamente coinvolti
nella disciplina recata dall’art. 1, comma 777, I. n. 296/2006, sussistevano quei
preminenti interessi generali che giustificano il ricorso alla legislazione retroattiva,
trattandosi in specie di assicurare che il sistema previdenziale risponda a criteri di
corrispondenza tra le risorse disponibili e le prestazioni erogate e di impedire
alterazioni della disponibilità economica a svantaggio di alcuni contribuenti ed a
vantaggio di altri, così garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di
solidarietà che occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri
valori costituzionali, ha dapprima rilevato come l’art. 1, comma 777, cit., sia
ispirato ai principi di uguaglianza e di proporzionalità, in quanto, tenendo conto
della circostanza che i contributi versati in Svizzera sono notevolmente inferiori a
quelli versati in Italia, si limita ad operare una riparametrazione diretta a rendere i
contributi proporzionati alle prestazioni, in modo da livellare i trattamenti per
evitare sperequazioni e rendere sostenibile l’equilibrio del sistema previdenziale a
garanzia di coloro che usufruiscono delle sue prestazioni (sent. n. 264 del 2012), e
da ultimo ha dichiarato inammissibile l’ulteriore questione di legittimità
costituzionale della disposizione in esame, sollevata da questa Corte, con ordinanza
n. 4881 del 2015, per contrasto con l’art. 117, comma 1°, Cost. in relazione all’art.
6, par. 1, e all’art. 1, Protocollo n. 1 allegato alla CEDU, per come interpretato dalla

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diritto nazionale in contrasto con essa» (così in part. CGUE, 24.4.2012, C-571/10,

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Corte EDU nella sentenza 15.5.2014 (Stefanetti ed altri c/ Italia): ha osservato,
infatti, il giudice delle leggi che la citata sentenza della Corte EDU non evidenzia
«un profilo di incompatibilità, con l’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, che
sia riferito, o comunque riferibile, alla disposizione nazionale in esame, in termini
che ne comportino, per interposizione, il contrasto – nella sua interezza – con l’art.
117, primo comma, Cost.», quanto piuttosto «l’esistenza di una più circoscritta area
di situazioni in riferimento alle quali la riparametrazione delle retribuzioni percepite

entrare in collisione con gli evocati parametri convenzionali e,
corrispondentemente, con i precetti di cui agli artt. 3 e 38 della Costituzione», e dato atto che tale area non è stata delineata in termini generali nella sentenza della
Corte EDU, il cui giudizio tiene invece conto, «quali “elementi pertinenti”, dei lunghi
periodi da quei soggetti trascorsi in Svizzera, della entità dei contributi ivi versati,
della loro categoria lavorativa di appartenenza e della qualità dei rispettivi stili di
vita» – ha concluso nel senso che «l’indicazione di una soglia (fissa o proporzionale)
e di un non superabile limite di riducibilità delle “pensioni svizzere” […] come pure
l’individuazione del rimedio, congruo e sostenibile, atto a salvaguardare il nucleo
essenziale del diritto leso, […] presuppongono, evidentemente, la scelta tra una
pluralità di soluzioni rimessa, come tale, alla discrezionalità del legislatore» (così
Corte cost. n. 166/2017).
7. Il ricorso, conclusivamente, va rigettato. In considerazione della novità e
straordinaria complessità della questione trattata, per il cui esito ultimo è stato
necessario attendere il citato pronunciamento del giudice delle leggi, sussistono
giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 ottobre 2017.

in Svizzera, in applicazione della censurata norma nazionale retroattiva, può

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