Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14949 del 21/06/2010

Cassazione civile sez. I, 21/06/2010, (ud. 01/06/2010, dep. 21/06/2010), n.14949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.S., D.B. e D.D., con domicilio

eletto in Roma, via dell’Acqua Traversa n. 195, presso l’Avv. Dapei

Enrico che le rappresenta e difende come da procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO; PROCURATORE GENERALE presso la Corte di

Cassazione;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Roma n.

2307/08 depositata in data 30 maggio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 1 giugno 2010 da Consigliere relatore Dott. ZANICHELLI

Vittorio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.S., D.B. e D.D. ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stato rigettato l’appello dalle stesse proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma che ha respinto la loro domanda volta ad ottenere la dichiarazione del loro status di cittadini italiani di nascita essendo G.S., madre di B. e D.D., nata da madre italiana, la Sig.ra I.C., che aveva perso la cittadinanza italiana in base alle leggi all’epoca vigenti per matrimonio con il cittadino (OMISSIS) G.C..

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Zanichelli Vittorio con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Le ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi di ricorso, che per la loro complementarietà possono essere trattati congiuntamente, si denuncia violazione di legge per avere erroneamente la corte d’appello ritenuto che la perdita della cittadinanza italiana da parte di I.C., avvenuta anteriormente al 1 gennaio 1948, data entrata in vigore della Costituzione italiana, fosse definitiva e che su tale situazione non avessero avuto dunque alcun effetto le sentenze della Corte costituzionale n. 87/1975 e 30/1983 dichiarative dell’illegittimità costituzionale della L. n. 555 del 1912, art. 10 comma 3 e art. 1 che prevedevano la perdita della cittadinanza italiana da parte di donna contraente matrimonio con uno straniero e non prevedevano l’acquisto della cittadinanza italiana nel caso di figlio di madre cittadina.

I motivi sono manifestamente fondati dal momento che sul punto è intervenuta una sentenza delle Sezioni Unite della Corte che ha enunciato il principio secondo cui “Per effetto delle sentenze della Corte cost n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l’abbia perduta L. n. 555 del 1912, ex art. 10, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, in quanto l’illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell’uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost.. Ne consegue che la limitazione temporale dell’efficacia della dichiarazione d’incostituzionalità al 1 gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l’estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nei vigore della L. n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (Cassazione civile, sez. un., 25 febbraio 2009, n. 4466).

L’accoglimento dei citati motivi comporta l’assorbimento del terzo con cui si deduce l’incostituzionalità della L. n. 151 del 1975, art. 219.

L’impugnata sentenza deve dunque essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, essendo pacifica sia l’originaria cittadinanza italiana di I.C. che lo stato rispettivamente di figlia della stessa di G.S. e di quest’ultima di D. e D.B., e di conseguenza l’acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis da parte delle medesime, la causa può essere decisa nel merito e pertanto accolta la domanda introduttiva delle ricorrenti.

L’epoca in cui si è formata la richiamata giurisprudenza induce alla compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, dichiara G.S., D.D. e D.B. cittadine italiane e dispone che l’Ufficiale di stato civile proceda alle annotazioni di legge;

compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 1 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010

 

 

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