Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14949 del 15/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 15/06/2017, (ud. 17/02/2017, dep.15/06/2017),  n. 14949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30072/2014 proposto da:

EQUITALIA NORD SPA (OMISSIS), Agente della Riscossione per la

Provincia di Biella, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONELLO RICCIO;

– ricorrente –

contro

T.M., COMUNE DI GAGLIANICO;

– intimati –

avverso la sentenza n. R.G. 1482/2012 del TRIBUNALE di BIELLA,

depositata il 28/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 17/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE

D’ASCOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Il giudice di pace di Biella con sentenza n. 111/12 del 21 febbraio 2012 accoglieva l’opposizione a cartella di pagamento proposta dall’odierno intimato, relativa a verbale di contestazione di infrazione al codice della strada.

Riteneva che la notifica della cartella era inesistente in quanto effettuata dal concessionario e non dai soggetti a ciò legittimati, senza compilare la relata di notifica e senza indicare il responsabile del procedimento.

Equitalia Nord spa proponeva appello, al quale aderiva il comune di Gaglianico. Il tribunale di Biella con sentenza resa il 28 maggio 2014 ha rigettato l’appello. Ha ritenuto che ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, come novellato nel 1999 dal D.Lgs. n. 46, le notifiche della cartella esattoriale possano essere eseguite non più dall’esattore, ma necessariamente dagli ufficiali della riscossione ovvero, previa convenzione tra comune e concessionario, da messi comunali o agenti della polizia municipale.

Ha dichiarato inammissibili i motivi di doglianza “proposti dagli appellati”, non fatti oggetto di appello incidentale.

Equitalia Nord ha impugnato questa sentenza con due motivi di ricorso notificato a mezzo PEC il 27 novembre 2014.

L’opponente è rimasto intimato e anche il comune di Gaglianico non ha svolto difese.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, formulando proposta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

2) Il tribunale ha disatteso l’appello sulla base di due considerazioni: a) impossibilità di stabilire se la notifica fosse effettivamente inesistente, come ritenuto dal giudice di pace, perchè non depositata nel fascicolo di parte. b) Inesistenza della notifica, a prescindere dal rilievo di cui sopra, perchè eseguita direttamente dall’esattore.

Nei due motivi, che devono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, parte ricorrente espone: 1) che la esistenza materiale della notifica era documentata in atti, nei quali si trovava pinzata dentro il fascicolo, e comunque era desumibile dal fatto stesso che era stata proposta l’opposizione contro la cartella. 2) ritualità della notificazione a mezzo di raccomandata inviata direttamente dall’Agente della Riscossione, con richiamo della giurisprudenza di legittimità.

Il ricorso è fondato.

La effettuazione materiale della notificazione era indiscussa in atti, giacchè l’odierno intimato aveva proposto opposizione alla cartella proprio in seguito al ricevimento dell’atto, al quale si era opposto deducendo che la notifica era affetta da vizi insanabili.

Ai fini dell’esame dell’impugnazione era sufficiente quindi, come il tribunale ha comunque fatto, dopo aver svolto il rilievo sulla non presenza in atti del fascicolo, pronunciarsi sulla questione di diritto sollevata: stabilire cioè se fosse valida la notificazione effettuata direttamente dal concessionario con le forme della notifica a mezzo posta.

Su questo decisivo profilo controverso, la sentenza impugnata presenta i vizi lamentati da parte ricorrente.

Contrariamente a quanto affermato dal tribunale di Biella, la notificazione della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, ai sensi della L. n. 689 del 1981 (e successive modificazioni), disciplinata dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, anche dopo la modificazione apportata a quest’ultima norma con il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 12, può essere eseguita direttamente da parte dell’esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 12351 del 15/06/2016).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (Cass. 6395/2014; 4567/15; 20918/16).

Va aggiunto che le Sezioni Unite (SU 149916/16) hanno di recente ricondotto all’ipotesi di nullità della notificazione, di cui deve essere ordinato il rinnovo, ogni ipotesi di vizio che non sia riconducibile a un’assenza materiale dell’attività o a una provenienza del tutto avulsa dai poteri notificatori di soggetti cui l’attività di notificazione sia in astratto riferibile.

3) Ne consegue l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa al tribunale di Biella in diversa composizione, per l’esame di eventuali questioni residue.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di questo giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Biella in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA