Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14949 del 01/07/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 14949 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: TRIA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso 27343-2008 proposto da:
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in
ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– ricorrente –

2014

contro

11;47

GRUGNI ETTORE C.F. GRGTTR47L26G288S, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI N.72, presso lo
studio

dell’avvocato

D’INNOCENZO

FEDERICA,

Data pubblicazione: 01/07/2014

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato

SOLERI

MARIAGRAZIA, giusta delega in atti;
– controricorrente
avverso la sentenza n.

688/2008 della CORTE D’APPELLO

di TORINO, depositata il 04/06/2008 r.g.n.

1303/2007;

udienza del

28/03/2014

dal Consigliere Dott. LUCIA

TRIA;
udito l’Avvocato BRANCADORO MARIO per delega SOLERI
MARIAGRAZIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Udienza del 28 marzo 2014 — Aula A
n. 13 del ruolo — RG n. 27343/08
Presidente: Lamorgese – Relatore: Tria

1.— La sentenza attualmente impugnata (depositata il 4 giugno 2008 e notificata il 16
settembre 2008) respinge l’appello del Ministero della Pubblica Istruzione avverso la sentenza del
Tribunale di Cuneo in data 5 ottobre 2007, che, dopo aver declinato la propria giurisdizione per i
fatti antecedenti il 30 giugno 1998, ha accolto la domanda avanzata dal prof. Ettore Grugni nei
confronti del suddetto Ministero onde ottenere il riconoscimento del diritto alla valutazione della
supervalutazione del servizio di ruolo prestato all’estero nei periodi dal 7 aprile 1998 al 28 febbraio
1999 e dal 21 ottobre 1999 al 31 agosto 2006, nella misura del doppio del trattamento stipendiale
per i primi due anni e di un terzo per il restante periodo, senza riassorbimento al raggiungimento
della superiore posizione stipendiale ai fini del collocamento nelle posizioni stipendiali previste per
il Comparto Scuola a far data dall’ 1 gennaio 1996 e, conseguentemente, ha condannato
l’Amministrazione convenuta a ricostruire la carriera retributiva del ricorrente in conformità con il
diritto accertato e a corrispondere al Grugni gli emolumenti arretrati oltre agli interessi legali.
La Corte d’appello di Torino, affermando in primo luogo di non avere motivo di discostarsi
da quanto da essa ritenuto in analoghe controversie precedenti, per quel che qui interessa, precisa
che:
a) l’art. art. 673, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 297 del 1994, nel disporre che il servizio all’estero
è calcolato ai fini degli aumenti periodici dello stipendio nelle misure sopraindicate non concede un
vantaggio solo temporaneo ma sancisce l’effetto del raggiungimento di una posizione stipendiale a
pieno titolo da cui muovere per le ulteriori progressioni;
b) del resto, la riassorbibilità degli scatti o aumenti periodici è normalmente oggetto di
previsione espressa, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato,
richiamata dal primo Giudice;
c) inoltre non avrebbe senso che la norma sopra citata attribuisse una maggiore anzianità
senza collegarvi anche una corrispondente progressione stipendiale;
d) infine, lo stesso Ministero dell’Istruzione, con la Circolare n. 595 del 20 settembre 1996, ha
riconosciuto che l’attribuzione della maggiore anzianità comporta un’accelerazione nella
progressione economica.
2.— Il ricorso del Ministero dell’Istruzione, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, domanda la cassazione della sentenza per un unico articolato motivo; resiste, con
controricorso, Ettore Grugni.
Il Ministero ricorrente deposita anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MOTIVI DELLA DECISIONE

I

Sintesi delle censure

14 ricorrente, pur dando atto della conformità della decisione assunta dalla Corte d’appello di
Torino all’orientamento espresso in materia dal Consiglio di Stato, sostiene tuttavia che, come
affermato anche dalla giurisprudenza di merito sia ordinaria sia amministrativa, la supervalutazione
del servizio di ruolo prestato all’estero, prevista dalle disposizioni su richiamate, può attribuire
soltanto una “anzianità virtuale”, utile esclusivamente ai fini economici e non per la progressione di
carriera, con conseguente riassorbimento dei corrispondenti aumenti convenzionali al passaggio
effettivo dell’interessato alla posizione stipendiale successiva, che si consegue per “anzianità reale”
(servizio effettivo).

Esame delle censure

2.- Il motivo è infondato.
3.- Come già affermato da questa Corte in controversie analoghe alla presente (vedi: Cass. 25
maggio 2009, n. 11996; Cass. 17 giugno 2010, n. 14629 e spec. Cass. SU 29 luglio 2011, n. 16632),
è da considerare destituita di fondamento la tesi sostenuta dall’Amministrazione del
“riassorbimento” del beneficio della supervalutazione dell’anzianità di servizio prestato all’estero
nel senso che il beneficio consisterebbe solo nell’anticipazione di uno scatto di anzianità o di un
passaggio ad un livello retributivo superiore ove previsto per mero decorso dell’anzianità di
servizio.
Infatti — come correttamente hanno ritenuto il giudice di primo grado e quello d’appello — la
norma attributiva del beneficio non prevede affatto il suddetto riassorbimento.
L’art. 673 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (recante il testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) — che riproduce
pedissequamente analoga disposizione dettata dall’art. 21 del r.d. 12 febbraio 1940, n. 740 —
stabilisce, al comma 1, che il servizio di ruolo prestato all’estero è calcolato, agli effetti degli
aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l’aumento di
un terzo. Il comma 2 poi prevede analogo beneficio anche ai fini del trattamento di quiescenza
stabilendo che il servizio stesso è valutato con la maggiorazione della metà per i primi due anni e
d’un terzo per gli anni successivi.
Non c’è alcuna menzione del riassorbimento predicato dall’Amministrazione, diversamente
da quel che accade in fattispecie similari.
4.- Basti considerare, con riferimento allo stesso comparto di pubblici dipendenti, l’art. 3,
comma 4, del d.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 — atto di natura regolamentare che ha recepito l’accordo
collettivo del personale del comparto scuola, valido per il triennio 1988/1990 — ove è previsto
2

1.— Con l’unico motivo di ricorso — formulato in conformità con le prescrizioni di cui all’art.
art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis — il Ministero dell’Istruzione denuncia, in
relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 del r.d. 12
febbraio 1940, n. 740 e dell’art. 673 del d.lgs.16 aprile 1994, n. 297.

Un’altra limitazione testuale del beneficio dell’anzianità convenzionale riguarda il servizio di
ruolo prestato in Paesi in via di sviluppo, per il quale, in base all’art. 23, comma 2, della legge 26
gennaio 1987, n. 49, il beneficio attribuito al personale civile di ruolo e militare comandato a
prestare servizio in tali Paesi, “ogni trimestre completo di servizio prestato all’estero è valutato con
la maggiorazione di un terzo”, è previsto esclusivamente ai fini degli aumenti di stipendio, sicché la
limitazione (in tal caso, di estensione) del beneficio è parimenti testuale.
5.- Va però chiarito che la supervalutazione dell’anzianità nel caso del personale della scuola
con periodi di servizio all’estero riguarda solò la progressione economica per anzianità, ossia quella
automatica per anzianità (scatti di anzianità e similari), oltre che l’anzianità ai fini del trattamento di
quiescenza di cui non si discute nella presente controversia; non anche l’anzianità quale
presupposto, unitamente ad altri, per istituti diversi (ad es. anzianità per partecipare ad un concorso
interno). Ossia la supervalutazione dell’anzianità è sì permanente (ossia non riassorbirle), ma attiene
pur sempre solo alla progressione economica automatica per anzianità, che è quella tipica degli
scatti di anzianità; ed analogamente vale per le classi stipendiali secondo scaglioni di anzianità del
servizio trattandosi comunque di una progressione economica per anzianità.
In questo stesso senso peraltro si è pronunciata questa Corte nelle sentenze già richiamate
(Cass. 17 giugno 2010, n. 14629 e Cass. SU 29 luglio 2011, n. 16632) affermando che in tema di
personale docente, l’attribuzione anticipata delle maggiorazioni economiche previste dall’art. 673
del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 per il personale che presta la propria attività all’estero comporta
uno stabile mutamento dell’anzianità ai fini della progressione in carriera e del corrispondente
trattamento economico di posizione utile per la pensione, dovendo escludersi che essa riguardi la
sola accelerazione di un beneficio economico destinato a riassorbirsi con i futuri passaggi di classi
di stipendio, posto che in tal modo si verificherebbero situazioni di disparità di trattamento
ingiustificate a vantaggio di chi, essendo pervenuto all’ultima classe di stipendio, si vedrebbe
consolidato il maturato economico rispetto a chi è collocato in classi economiche di passaggio (vedi
anche Cass. 25 maggio 2009, n. 11996 cit.).
Nello stesso senso in precedenza si era anche pronunciata la giurisprudenza amministrativa
(Cons. Stato, sez. VI, 1 aprile 2008, lì. 1849; 27 aprile 2004, n. 4414; 3 dicembre 2003, n. 7968;
TAR Lazio sezione III-bis 21 marzo 2006, n. 2007; sez. III 18 febbraio 2009 n. 1631) con
riferimento a rapporti di impiego rientranti all’epoca nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
6.- Il ricorso è quindi nel suo complesso infondato e va rigettato, ribadendosi il principio di
diritto, enunciato da Cass. SU 29 luglio 2011, n. 16632, secondo cui: il beneficio previsto dall’art.
673, comma 1, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che stabilisce che il servizio di ruolo prestato
all’estero è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il
doppio e per i successivi con l’aumento di un terzo, comporta una permanente maggiore anzianità ai
fini soli economici (e quindi ai fini degli scatti di anzianità o di altre forme di progressione
3

espressamente il riassorbimento nel caso di attribuzione di scatti di anzianità “convenzionali” (per
nascita di figli ed altre situazioni). Quello dell’art. 673 cit. pure è un beneficio che riconosce
un’anzianità “convenzionale”, ma è diverso dagli scatti biennali “convenzionali” dell’art. 3, comma
4, e per esso non è invece previsto alcun riassorbimento.

economica in ragione della mera anzianità di servizio), e non è suscettibile di riassorbimento al
passaggio — sempre per anzianità — del dipendente ad un successivo più elevato livello retributivo,
ma opera permanentemente ai fini della progressione economica del dipendente.
III — Conclusioni
In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione —
liquidate nella misura indicata in dispositivo — seguono la soccombenza.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 100,00 (cento/00) per esborsi, euro 3500,00
(tremilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 28 marzo 2014.

P.Q.M.

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