Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14948 del 15/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 15/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.15/06/2017), n. 14948
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 115119/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
G.V.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 116/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LIGURIA, depositata il 21/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di La Spezia. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di G.V. avverso l’avviso di accertamento IRPEF, per gli anni 2006-2008;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha osservato come l’appellata avesse documentato il costo effettivo per il mantenimento dei mezzi di trasporto, calcolato sulla base dei chilometri percorsi e dei relativi consumi di carburante.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, l’Agenzia assume la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4;
che, infatti, sarebbe stato impossibile comprendere l’iter logico-deduttivo su cui si basava l’affermazione della CTR circa la correttezza dell’operazione di rettifica adottata dalla CTP, già quest’ultima di per sè immotivata;
che, col secondo, denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;
che, infatti, una volta applicato il redditometro, la presunzione legale relativa avrebbe potuto essere superata solo attraverso la produzione di una prova contraria, volta alla dimostrazione del possesso di redditi o disponibilità idonei a giustificare il reddito sinteticamente accertato;
che l’intimato non si è costituito;
che il ricorso è fondato;
che, quanto al primo motivo, la CTR ha dato atto della correttezza del ragionamento della CTP, la quale era pervenuta alla rideterminazione dei redditi, sull’unico, assiomatico rilievo che “una credibile ed accettabile ricostruzione dei redditi del ricorrente nei due anni in discussione si può ottenere solo attraverso una integrazione dei dati evidenziati dalle due parti che non vanno contrapposti ma coordinati per una loro equa e realistica lettura, secondo lo spirito della normativa che vuole un concorso di contribuente ed Ufficio per raggiungere una definizione dell’accertamento il più vicina alla verità”, sicchè, essendo del tutto insufficiente il richiamo per relationem alla decisione di primo grado, la sentenza impugnata è priva di autonoma valutazione critica e non consente la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, tanto più che, in ambito tributario, non è possibile ricorrere all’equità (Sez. 6-5, n. 13035 del 24/07/2012);
che, quanto al secondo motivo, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6, nella versione vigente ratione temporis, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (Sez. 5, n. 25104 del 26/11/2014);
che tale prova non risulta convenientemente fornita dal contribuente, o quanto meno, discussa dai giudici di merito;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Liguria, in diversa composizione, affinchè ponga riparo alla lacuna motivazionale sopra indicata, anche per le spese del giudizio di cassazione.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017