Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14948 del 01/07/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 14948 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 18969-2008 proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (già FERROVIE DELLO
STATO S.P.A. SOCIETA’ DI TRASPORTI E SERVIZI PER
AZIONI), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato VESCI
2014
11.40

GERARDO, che la rappresenta e difende giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

FERRARA FRANCESCA C.F. FRRFNC62B67H224Y, elettivamente

Data pubblicazione: 01/07/2014

domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 45, presso
lo studio

dell’avvocato TOSCANO GIUSEPPE MARIA,

rappresentata
FERDINANDO,

e

difesa

dall’avvocato

SALMERI

giusta delega in atti e da ultimo

domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 494/2007 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 19/07/2007 r.g.n.
1188/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/03/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato COLUCCI MICHELE per delega VESCI
GERARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

DI CASSAZIONE;

Udienza 28.3.2014, causa n. 5

R.G. 18969/08

Ferrara Francesca adiva il Tribunale del lavoro di Reggio Calabria deducendo di essere
dipendente delle FFSS con il profilo professionale di applicato ( terzo/quinto livello), di prestare
servizio presso il compartimento di Reggio Calabria, di essere stata utilizzata dal 30.4.1986
presso l’Ufficio organizzazione come addetta ai centri territoriali collegata alla rete nazionale,
di avere svolto mansioni di segretario informatico posto che tre segretari non erano stati
utilizzati, di avere curato l’installazione e utilizzazione di software sui computer, di avere
gestito i mezzi software e hardware per la circolazione e gestione di data-base e di tabelle
elettroniche, di avere curato lo sviluppo ed il controllo di programmi e di aver seguito lo
svolgimento delle procedure informatiche adottate. Chiedeva quindi il riconoscimento del
superiore inquadramento di tecnico informatico dal 1.3.1990. Si costituiva la società
convenuta contestando la fondatezza del ricorso. Il Tribunale di Reggio Calabria con sentenza
del 11.3.2002 rigettava il ricorso.
La Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 15.6.2007 accoglieva l’appello della
Ferrara e per l’effetto dichiarava il suo diritto al superiore inquadramento rivendicato dal
1.3.1990 con condanna al pagamento delle relative differenze retributive. La Corte territoriale
osservava che alla stregua delle dichiarazioni rese da 3 testi che venivano analiticamente
riportate nella motivazione della sentenza era emerso che la Ferrara aveva svolto mansioni di
segretario di informatica, in realtà in sostituzione di tre colleghi mancanti. L’attività effettuata
dalla Ferrara in nulla si distingueva da quella effettuata dagli altri segretari informatici.
L’attività non era relativa ad elementari procedure operative come l’immissione di dati su
prospetti ( come da profilo di appartenenza), ma implicava l’esecuzione di mansioni ben più
complesse come l’installazione di programmi, l’istruzione del personale, la partecipazione alla
realizzazione di programmi dei software insieme al gruppo di informatici. Pertanto spettava il
superiore inquadramento richiesto. Circa l’eccezione di prescrizione la stessa non era stata
riproposta in appello.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Rete ferroviaria italiana spa con due
motivi corredati da memoria ex art. 378 c.pc.; resiste la controparte con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si allega la violazione, errata e falsa applicazione degli artt. 2103 c.c. degli
artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione al d.m. n. 1085/85 e del CCNL 90-92, nonché la violazione
dell’art. 116 c.p.c. Non era stata offerta la prova che la Ferrara avesse svolto le mansioni
superiori in modo prevalente e per più di tre mesi; il teste Bellantonio aveva dichiarato che la

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ricorrente si occupava solo di immettere nel computer dati estrapolati da supporti cartacei,
così come il teste Pane. Le prove testimoniali non erano state correttamente valutate.
Il motivo appare infondato in quanto la Corte territoriale ha riportato ampi stralci delle
testimonianze rese da tre testi, il Bellantonio, il Pane e l’Oliviero Caterina ed ha
complessivamente valutato che le mansioni svolte dall’intimata fossero quelle tipiche del
tecnico di informatica posto che la stessa svolgeva ampie e complesse mansioni ( cfr. pagg. 4 e
5 della sentenza impugnata ) tipiche di tale figura e che di certo trascendevano i compiti di
Ferrara aveva sostituto alcuni tecnici di informatica assenti e che l’attività svolta in nulla si
distingueva da quella svolta dagli altri tecnici di informatica presenti al lavoro. La motivazione
appare congrua e immune da vizi di ordine logico o argomentativo e coerente con le fonti
contrattuali che sono state richiamate ed analizzati in ossequio ai canoni codicistici in materia
di interpretazione dei negozi giuridici. Le censure, per contro, sono di merito, dirette ad una”
rivalutazione del fatto” come tale inammissibile in questa sede e peraltro appaiono generiche
in quanto le dichiarazioni rese dai due testi citati al motivo ( ed esaminate anche dalla Corte
territoriale) non sono state ricostruite (e neanche prodotte o riprodotte nel ricorso) nella loro
completezza sicché la dedotta violazione dell’art. 11 6 c.p.c. non appare corredata da un
puntuale esame della istruttoria svoltasi nei gradi di merito, si da dimostrare che la
ricostruzione offerta nella sentenza impugnata sia stata infedele o tendenziosa.
Con il secondo motivo si allega la violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 346 e 436
c.p.c. e dell’art. 2645 c.p.c. in relazione all’intervenuta prescrizione. L’eccezione di prescrizione
era stata riproposta in appello.
Il motivo appare infondato. Il pacifico orientamento di questa Corte in materia di
riproposizione dell’eccezione di prescrizione in appello impone alla parte comunque vittoriosa
in prime cure non di proporre un appello incidentale ad hoc quando la causa sia stata rigettata
nel merito, ma di riproporre nella memoria in appello l’eccezione attraverso ” l’esposizione
dettagliata di tutte le sue difese”. Aggiunge la Corte che il mero richiamo generico in tale
memoria non “può essere ritenuto sufficiente a manifestare la volontà di sottoporre al giudice
di appello una domanda o eccezione non accolta in primo grado” ( cass. n. 12644/2004,
10796/2009, cass. n. 23925/2010). Parte ricorrente sul punto ha richiamato quanto dedotto
nella memoria di costituzione in appello ” nel riportarsi integralmente al contenuto della
memoria di costituzione e nelle note conclusive depositate nel primo grado del giudizio, da
intendersi qui integralmente riportate e trascritte, si rileva l’infondatezza del ricorso in appello
avversario e la sostanziale correttezza della sentenza impugnata”. Appare evidente che la
pretesa riproposizione dell’eccezione alla luce dell’orientamento di questa Corte non vi è
stata, posto che il richiamo è assolutamente generico e neppure nelle conclusioni si è mai
accennato all’eccezione di prescrizione, tanto da allegare la mera correttezza della sentenza
impugnata.
Deve quindi rigettarsi il proposto ricorso. Le spese di lite del giudizio di legittimità- liquidate
come al dispositivo- seguono la soccombenza.

2

mero inserimento di dati nel computer. Peraltro la Corte territoriale ha anche accertato che la

P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità che si liquidano in euro 100,00 per spese, nonché

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.3.2014

in euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori.

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