Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14947 del 21/06/2010

Cassazione civile sez. I, 21/06/2010, (ud. 01/06/2010, dep. 21/06/2010), n.14947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.S.O., con domicilio eletto in Roma, viale delle

Milizie n. 76, presso l’Avv. Acconcia Tommaso, rappresentato e difeso

dall’Avv. Governatori Francesco, come fa procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MACERATA;

– intimata –

per la cassazione del decreto del giudice di pace di Macerata

depositato in data 17 febbraio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 1 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. ZANICHELLI

Vittorio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.S.O. ricorre per cassazione avverso il decreto in epigrafe con il quale è stata respinta l’opposizione proposta avverso il decreto di espulsione emesso in data dal Prefetto di D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. ZANICHELLI Vittorio con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile in quanto la sua formulazione non è conforme al dettato degli artt. 366 e 366-bis c.p.c..

In una prima parte, denominata “Fatto”, invero, sono contenute unicamente censure al provvedimento prefettizio di espulsione e non, come sarebbe stato necessario, alla pronuncia impugnata e comunque dette censure non sono accompagnate dai prescritti quesiti.

Nella seconda parte, denominata “Diritto” è contenuta un’unica censura attinente a violazione di legge con cui ci si duole dell’omessa audizione dell’interessato. Il motivo di censura non è tuttavia concluso con la formulazione di un quesito di diritto, posto che ne corpo dello stesso ci si limita a richiamare una massima della Suprema Corte senza collegarla alla fattispecie. In ogni caso la censura è inammissibile in quanto attiene alla supposta violazione della norma che disciplina il provvedimento di convalida dell’ordine di trattenimento del Questore, mentre il provvedimento oggetto del giudizio del giudice di pace è quello di espulsione dello straniero adottato dal Prefetto.

Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010

 

 

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