Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14947 del 15/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.15/06/2017),  n. 14947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15041/2016 proposto da:

F.A., G.G.F., G.B.,

M.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 149,

presso lo studio dell’avvocato CAROLA CICCONETTI, rappresentati e

difesi dall’avvocato PAOLO PASQUALE DI PAOLA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5554/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 21/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata;

che F.A., M.V., G.G.F. e G.B. propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva rigettato il loro appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Varese. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto l’impugnazione dei contribuenti avverso un avviso di liquidazione imposta di registro, in relazione ad un atto del 2012;

che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha affermato come l’immobile dovesse reputarsi di lusso, alla luce del parere tecnico in atti, che aveva tenuto conto delle difficoltà di costruzione e di passaggio di mezzi, derivante dalle caratteristiche logistiche del terreno;

Considerato:

che il ricorso è affidato ad un complesso, articolato motivo; che i ricorrenti assumono omessa pronunzia sui due motivi del gravame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, con violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132, comma 2, n. 4, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., giacchè la sentenza impugnata sarebbe stata fondata sul generico riferimento alla consultazione della banca dati dell’Agenzia del territorio, restando così viziata da un’obiettiva deficienza del criterio logico di formazione del convincimento; che, in particolare, con riguardo al primo motivo di appello, la sentenza si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado, senza dire alcunchè sulle ragioni per disattendere le argomentazioni degli appellanti, mentre, con riguardo al secondo, la CTR avrebbe omesso di indicare o richiamare le risultanze processuali in grado di smentire le affermazioni dei contribuenti;

che l’Agenzia delle Entrate non si è costituita;

che il motivo è fondato;

che, infatti, in tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, (Sez. 6-5, n. 28113 del 16/12/2013); che, nella specie, la CTR – a fronte di una puntuale contestazione dei contribuenti riguardante le percentuali di incidenza del costo-valore dell’area – non ha sostanzialmente discusso tale profilo, limitandosi ad affermare che la pretesa degli appellanti sarebbe stata “sganciata dalle risultanze processuali” e che sarebbe apparsa “più aderente e logica la motivazione della sentenza impugnata, che ritiene adeguato e proporzionato l’aumento del 50% del costo di costruzione”; che, in tal modo, la CTR è pervenuta a delibare il thema decidendum senza un sufficiente esame e valutazione dei motivi di gravame;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lombardia, in diversa composizione, affinchè ponga riparo alla lacuna motivazionale sopra indicata, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

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