Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14947 del 01/07/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 14947 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 6034-2009 proposto da:
MAILSOURCE ITALIA S.P.A. C.f.

0309090962,

in persuna

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, FORO TRAIANO 1/A, presso lo
studio dell’avvocato PALMA ANTONIO, che la rappresenta
e difende unitamente agli avvocati QUARTO ANGELO,
2014

ROTONDI FRANCESCO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

1137

contro
GUARALDO

DANILO

ARMANDO

C.F.

GRLDLR57D26H264B,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172,

Data pubblicazione: 01/07/2014

presso lo studio dell’avvocato PANICI PIER LUIGI, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIOVANNELLI GIOVANNI, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 965/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/03/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato SCATOLA SIMONA per delega ROTONDI
FRANCESCO e QUARTO ANGELO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

di MILANO, depositata il 29/10/2007 r.g.n. 1812/2005;

Udienza 28.3.2014, causa n. 2

R.G. 6034/08

Danilo Armando Guaraldo chiedeva al Tribunale di Milano l’accertamento nei confronti della
società Mailsource Italia spa del diritto all’assegnazione di mansioni corrispondenti alla quarta
categoria livello 1 Crea del CCNL ed a percepire il danno da dequalificazione. Si costituiva
controparte contestando la fondatezza della domanda. Il Tribunale con sentenza con del
2.11.2005 il Tribunale rigettava la domanda.
La Corte di appello di Milano con sentenza del 29.10.2007 accoglieva l’appello del Guaraldo
Danilo Armando e condannava la società appellata ad assegnare allo stesso mansioni
corrispondenti alla categoria rivendicata, nonché a risarcire il danno da subita dequalificazione
relativamente al solo danno patrimoniale, da liquidarsi in separato giudizio. La Corte
territoriale osserva che appariva irrilevante che la dequalificazione fosse iniziata presso i
precedenti datori di lavoro prima della cessione del contratto ex art. 2112 c.c.; la società
appellata non aveva contestato che le mansioni affidate di addetto al servizio posta non
fossero corrispondenti al livello di inquadramento. Per la società appellata il primo livello era
stata attribuito solo in via convenzionale, ma di tale assunto non era emerso alcun riscontro.
Posto l’inquadramento riconosciuto le mansioni affidate non erano coerenti essendo i compiti
di accettazione della corrispondenza ( e mansioni collegate) del tutto estranei come
riconosciuto anche dai Giudici di prime cure alla quarta categoria livello 1 Crea ( poi
riconosciuta in via automatica al ricorrente in primo grado). Circa il rivendicato danno
biologico, lo stesso non poteva essere riconosciuto in quanto non comprovato in alcun modo;
né il danno morale ed esistenziale in quanto voci di danno non circostanziate; ma poteva
riconoscersi il solo danno patrimoniale dall’epoca della domanda visto che il vistoso
scostamento dalle mansioni dovute contrattualmente protrattosi per tanto tempo aveva
certamente pregiudicato il bagaglio professionale dell’appellante, anche considerata la
rapidissima evoluzione delle conoscenze dell’ultimo decennio.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la società Mailsource con due motivi; resiste
l’intimato con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art.
378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2095 e 2013 c.c.,
dell’art. 96 disp. att. del c.p.c. nonché degli artt. 2967 e 2730 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. ed inoltre
l’omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per la controversia.
E’ possibile l’attribuzione di una qualifica convenzionale che, come trattamento più favorevole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

al lavoratore, non necessita di un accordo di quest’ultimo, senza quindi l’attribuzione di
mansioni equivalenti a tale qualifica. L’indicazione della terza cat. Livello 1 CCNL contenuta
nella lettera di assunzione dell’intimato indicava solo il livello retributivo, non le mansioni. Le
mansioni del Guaraldo erano rimaste immutate prima e il trasferimento di azienda. La Corte di
appello non aveva considerato i documenti dai quali risultava la natura convenzionale
dell’inquadramento riconosciuto al Guaraldo ed in particolare le affermazioni dello stesso
ricorso introduttivo secondo le quali il lavoratore aveva accettato il trasferimento con accordo
novativo in San Donato §ilanese a fronte del passaggio nella categoria impiegatizia e
del maggior disagio subito. Il successivo inquadramento del 31.12.2000 nella quarta categoria
livello Crea 1 era avvenuta convenzionalmente a seguito dell’Accordo sindacale 15.12.2000
menzionato nella lettera.
Il motivo appare infondato. A parte la lunga esposizione della tesi, alquanto controversa, per
cui sarebbe possibile un’attribuzione solo a titolo convenzionale di una qualifica senza
l’attribuzione delle relative mansioni, anche in difetto di un accordo specifico del lavoratore ed
anche implicitamente, si deve ricordare che la sentenza impugnata ha ritenuto che non siano
state offerti riscontri di sorta per comprovare tale riconoscimento convenzionale. Nel motivo a
pag. 27 si riproducono alcune affermazioni del ricorso introduttivo dalle quali emerge solo che
il Guaraldo nel 1997 accettò un accordo novativo in seguito al quale si trasferì a San Donato
Milanese e che gli fu accordato il primo livello con una promozione, il che non prova affatto la
tesi di parte ricorrente secondo la quale la promozione avrebbe avuto il carattere dedotto di
riconoscimento in via solo convenzionale della superiore qualifica attribuita. Circa la deduzione
per cui la seconda attribuzione della quarta categoria sarebbe awenuta convenzionalmente a
seguito di accordo sindacale come riconosciuto nella lettera del 31.12.2000 il motivo non è
)2,______,
autosufficiente posto che i passaggi della lettera che dovrebbero comprovare tale tesi non
sono stati prodotti ( né è stata prodotta la lettera) né è stato prodotto o riprodotto l’accordo
sindacale pretesamente a monte della lettera. La Corte di appello peraltro non parla
minimamente di tali documenti che proverebbero la tesi di parte ricorrente, ma si limita
sottolineare come nella lettera di assunzione sia indicato l’inquadramento nel 1 livello e I
relativo trattamento economico. Non vi è dubbio, in conclusione, che la tesi di parte
ricorrente, prospettando una deroga al chiaro disposto dell’art. 2103 c.c. ( a parte la sua
fondatezza per come la si è proposta che qui non necessita di essere esaminata), presuppone
che il datore di lavoro assolva all’onere della prova circa l’esistenza di un’attribuzione a titolo
solo convenzionale, nella specie non assolto.
Con il secondo motivo si allegala violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2118, 1223, 1227,
2103 e 2607 c.c. e 115 c.p.c., nonché l’omessa e/o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio. Non è configurabile un danno in re ipsa che va sempre
concretamente comprovato. Il livello professionale dell’intimato era piuttosto basso e quindi
non era soggetto ad alcuna obsolescenza. Nel 2003 poi il ricorrente aveva partecipato ad alcuni
corsi informatici e gli erano nel 2004 offerti compiti differenti che però aveva rifiutato o si era
dimostrato non capace di assolvere.
La prima parte del motivo appare infondata in quanto la Corte di appello ha seguito
l’orientamento di questa Corte secondo cui i danni da demansionamento devono essere in
2

dell’inquadramento nel livello 1 (precedentemente era nel livello 2), quindi a compensazione

concreto provati o desunti da elementi obiettivi e dimostrati. Ora la Corte ha ricordato che il
demansionamento si era protratto per anni e le mansioni affidate si scostavano visibilmente da
quelle spettanti e pertanto il bagaglio professionale del ricorrente aveva certamente subito un
pregiudizio anche in relazione alla rapidissima evoluzione delle conoscenze nell’ultimo
decennio. La motivazione appare congrua e logicamente coerente e fondata su fatti obiettivi
ed inequivocabili essendo state al ricorrete sempre affidati compiti relativi alla “posta”
contrariamente a quanto prevedeva la declaratoria di appartenenza che contemplava ( pag.
della sentenza impugnata) “lo svolgimento di ruolo specialistici e differenziati, con autono
e

l’offerta di altri compiti nel 2004 appaiono, oltre che allegazioni non circostanziate ( la

sentenza impugnata non ne parla e non si sono prodotti i relativi documenti, né fatto
riferimento ad eventuali risultanze istruttorie), anche non decisive perché non idonee di per sé
a contestare l’awenuta dequalificazione e la conseguente mortificazione del bagaglio
professionale dell’intimato, se non altro perché eventi intervenuti dopo anni di
dequalificazione. Le doglianze circa le pretese carenza motivazionali della sentenza impugnata
sono inammissibili in quanto non è stato formulato il cosidetto “quesito riassuntivo” previsto a
pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c. applicabile ratione temporis.
Si deve quindi rigettare il proposto ricorso, le spese del giudizio di legittimità- liquidate come al
dispositivo- seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:
rigetta

il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del

giudizio di legittimità che si liquidano in euro 100,00 per spese, nonché
in euro 3.500,00 per compensi oltre accessori.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.3.2014

e responsabilità operativa”. Le deduzioni circa un preteso corso di formazione svolto nel 2003

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