Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14946 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 20/07/2016, (ud. 21/04/2016, dep. 20/07/2016), n.14946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1020/2011 proposto da:

M.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA M. DIONIGI 57, presso lo Studio De Curtis – Starace,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALDO STARACE, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO SI.T.A.V. TELEMATICA DI D.S.S.

S.N.C. (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 11/11/2010,

R.G.N. 5411/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;

udito l’Avvocato DE CURTIS CLAUDIA per delega Avvocato STARACE ALDO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con domanda depositata in data 1 aprile 2010 M.G. chiedeva di essere ammesso al passivo del fallimento della SI.TA.V. TELEMATICA s.n.c., in via privilegiata, per l’importo di Euro 14.807,23, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Esponeva di aver lavorato alle dipendenze della predetta società, quale elettricista, dal 15 novembre 1993 al 3 luglio 2007; che il rapporto era stato regolarizzato, con il relativo contratto di assunzione, il 14 aprile 1994; che non aveva percepito, a seguito della cessazione dell’attività lavorativa, il trattamento di fine rapporto.

Il giudice delegato, con Decreto 4 giugno 2010, dichiarava esecutivo lo stato passivo, ammettendo al passivo del fallimento, per la indicata causale, in via privilegiata, il credito di Euro 8.792,89, oltre accessori di legge ed escludendo la differenza “per difetto di prova e documentazione circa il rapporto di lavoro per il restante periodo (anno 2000)”.

Contro tale decreto, limitatamente al credito non ammesso al passivo, il lavoratore proponeva opposizione, che veniva respinta dal Tribunale di Napoli con decreto depositato in data 11 novembre 2010.

Osservava il Tribunale che la richiesta istruttoria del lavoratore era priva dei necessari presupposti per la “ricostruzione del rapporto e della relativa base di calcolo ai fini del TFR (durata del rapporto, orario di lavoro, mansioni, etc.)” e che le circostanze indicate dal lavoratore erano smentite dal “certificato Inps che ex converso supporta la impugnata ricostruzione”.

Ricorre per cassazione contro l’anzidetto decreto il lavoratore sulla base di due motivi. La curatela del fallimento è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 99, nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, deduce che, sia nella domanda di ammissione al passivo che nell’atto di opposizione allo stato passivo, erano state documentate la natura del rapporto, la durata e le mansioni svolte dal ricorrente. In particolare, erano stati allegati alla predetta domanda le “buste paga dal 14/04/1994 al 03/07/2007 (punto 3 del foliario), i CUD dal 14/04/1994 al 03/07/2007 (punto 4 del foliario), il calcolo del TFR (punto 5 del foliario), l’estratto conto previdenziale INPS (punto 7 del foliario)”.

Aggiunge il ricorrente che nel ricorso in opposizione, oltre a tale documentazione, erano stati prodotti “le buste paga e i CUD mancanti in sede di istanza di ammissione al passivo, coprendo così l’intero periodo lavorativo”. Tutta tale documentazione era ammissibile, essendo stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità che nel giudizio di opposizione allo stato passivo, avente natura di giudizio a cognizione piena, possono prodursi anche nuovi documenti, non prodotti nel corso del procedimento di verifica dei crediti, non operando il termine di decadenza previsto della L. Fall., art. 93, comma 7.

2. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 2724 c.c., nonchè omessa o contraddittoria motivazione, rileva che, in ogni caso, era stata chiesta in sede di opposizione allo stato passivo, l’ammissione della prova testimoniale in ordine alla durata del rapporto e alle mansioni svolte, ma senza esito, essendo stata tale richiesta respinta.

Sul punto, aggiunge il ricorrente, il Tribunale con l’ordinanza qui impugnata (rectius: decreto) ha ritenuto che non fossero stati allegati gli elementi essenziali ai fini della ricostruzione del rapporto di lavoro e della determinazione del t.f.r., quali la durata del rapporto, l’orario di lavoro, le mansioni, etc., senza però precisare, “a fronte dell’allegazione di tutte le buste paga e di tutti i CUD”, quali fossero “i documenti idonei a provare le richieste del ricorrente, con ciò denotando un difetto motivazione”.

3. Il ricorso è inammissibile. Risulta infatti che esso è stato spedito per la notifica, tramite il servizio postale, con lettera raccomandata del 30 dicembre 2010, ma il relativo avviso di ricevimento non è stato prodotto.

Come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 627 del 2008, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c..

Ancora, è stato reiteratamente affermato che la notificazione a mezzo posta deve considerarsi inesistente nel caso in cui non venga prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento e che è preclusa l’applicabilità dell’art. 291 c.p.c., comma 1, essendo la rinnovazione correlata al rilievo di “un vizio che importi nullità della notificazione”, non essendo consentito farvi ricorso quando addirittura difetti la prova della sua esistenza (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 24877/06, 10506/06, 1180/06, 23291/05, 12289/05, 5529/05, 4610/05, 1413/05, 2722/05, 23663/04, 16976/04, 5481/04).

4. Per completezza deve aggiungersi che il ricorso è anche improcedibile.

Il ricorrente richiama, a sostegno dei due motivi del ricorso, la documentazione (buste paga e CUD) prodotta con la domanda di ammissione al passivo ed in sede di opposizione allo stato passivo, ma, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4, non produce, unitamente al ricorso, tale documentazione.

Afferma peraltro che detta documentazione risulta prodotta nei documenti nn. 3, 4, 5 e 7 del “foliario”, ma nel ricorso non risulta alcun indice dei documenti prodotti nè tanto meno si indica l’avvenuta produzione dei fascicoli di primo e secondo grado.

5. Non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, essendo la curatela del fallimento rimasta intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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