Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14946 del 15/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.15/06/2017),  n. 14946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14920/2016 proposto da:

R.G., RO.GI., elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA TARANTO 95 LOTTO D SC. A INT 8, presso lo studio dell’avvocato

DANIELA COMPAGNO, rappresentate e difese dall’avvocato GIOVANNI

MOTOLESE;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 836/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il

16/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione semplificata;

che Ro.Gi. e G. propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva rigettato il loro appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Taranto. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto l’impugnazione dei danti causa delle contribuenti avverso un avviso di accertamento imposta di registro e INVIM, in relazione all’anno 1998;

che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha affermato che nell’acquisto per usucapione, la base imponibile sarebbe stata costituita dal valore venale complessivo dei beni trasferiti e che, nella specie, il fabbricato costruito sul suolo avrebbe costituito pertinenza di quest’ultimo;

Considerato:

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, attraverso il primo, le ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20 e 24, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: l’immobile acquisito per usucapione sarebbe stato un suolo di mq 204, sicchè la tassazione avrebbe colpito un bene non risultante dal titolo;

che, col secondo, le R. lamentano violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: il valore complessivo calcolato dall’Ufficio sarebbe stato di gran lunga superiore a quello della rendita catastale;

che, mediante il terzo, le ricorrenti denunziano l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: la CTR avrebbe mancato di spiegare dove aveva rilevato l’esistenza dell’immobile tassato;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;

che il primo motivo è infondato;

che, infatti, in tema d’imposta di registro, con riguardo alla registrazione della sentenza che ha dichiarato l’avvenuta usucapione di un terreno, la base imponibile, costituita dal valore di tale bene al momento del passaggio in giudicato della sentenza, va determinata tenendo conto, in virtù del principio dell’accessione, delle costruzioni realizzate prima del compimento dell’usucapione ed escludendo, invece, quelle realizzate dopo, che sono accessioni a favore non dell’usucapiente, ma direttamente del nuovo proprietario (Sez. 5, n. 23580 del 18/11/2015);

che, nella specie, sono state le stesse ricorrenti ad affermare che i loro danti causa costruirono il fabbricato nel 1959 e lo ampliarono nel 1964 e nel 1972, ottenendo però l’accoglimento della domanda di usucapione solo nel 1995;

che il secondo motivo è inammissibile giacchè, a fronte del rilievo della CTR, che sarebbe mancata la prova documentale “atta a confutare le argomentazioni offerte dall’Ufficio”, le ricorrenti hanno replicato che la prova della rendita catastale sarebbe stata implicita nel valore dell’immobile, limitandosi così ad esporre un argomento puramente tautologico: in tal modo, la censura è priva di specificità, non evidenziando quali siano le affermazioni di diritto in tesi erronee;

che il terzo motivo è parimenti inammissibile, giacchè la censura non individua un fatto preciso ed, inoltre, non ne spiega la decisività.

che al rigetto del ricorso segue la condanna delle ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che, ai sensi dal D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 1.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2017

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